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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-549/23

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 aprile 2026. — American Express Europe SA e a. contro International Card Services BV. — Rinvio pregiudiziale – Servizi di pagamento nel mercato interno – Regolamento (UE) 2015/751 – Articolo 2, punto 10 – Commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta – Articolo 2, punto 11 – Compensazione netta – Articolo 4 – Massimale per l’importo di tali commissioni – Articolo 5 – Divieto di elusione – Remunerazioni ricevute da un partner di carta multimarchio in co-branding da parte di uno schema di carte di pagamento a tre parti – Applicazione di detto massimale a tali remunerazioni – Detrazione del valore delle prestazioni fornite dal partner di carta multimarchio in co-branding. — Causa C-549/23

Giurisprudenza europea62023CJ0549

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in senso ampio le nozioni di compensazione netta e di remunerazione elusiva nel regolamento 2015/751, per evitare che gli schemi di carte a tre parti aggirino il massimale sulle commissioni interbancarie tramite accordi di co-branding. Viene chiarito che l’articolo 5 si applica anche quando il partner co-branded non è tecnicamente un emittente e che la verifica deve concentrarsi sull’effetto incentivante della remunerazione per il consumatore. Restano fuori, però, le commissioni per i servizi all’esercente, mentre le prestazioni non monetarie possono essere considerate solo se valorizzate in modo realistico.

Interpretazione del regolamento (UE) 2015/751: assoggettamento al massimale delle remunerazioni pagate da uno schema di carte a tre parti a un partner di carta multimarchio in co-branding e criteri di calcolo della "compensazione netta".

La questione giuridica

Se, e a quali condizioni, le remunerazioni versate da uno schema di carte di pagamento a tre parti a un partner di carta multimarchio in co-branding debbano essere qualificate come "compensazione netta" e ricomprese, ai fini del massimale, nella commissione interbancaria; se l’articolo 5 operi come norma antielusiva anche quando il partner di co-branding non è un emittente; quali criteri valgano per individuare un oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria; se possano essere detratti i servizi all’esercente e il valore di prestazioni non monetarie rese dal partner.

Principio di diritto

La Corte afferma che la nozione di "compensazione netta" dell’articolo 2, punto 11, del regolamento 2015/751 comprende anche i pagamenti, sconti o incentivi ricevuti da un partner di carta multimarchio in co-branding da uno schema di carte a tre parti, benché tale partner non sia un emittente, purché le remunerazioni abbiano un oggetto o un effetto analogo alla commissione interbancaria. Tali remunerazioni rientrano nell’articolo 5, che opera come norma antielusiva del massimale dell’articolo 4; la verifica dell’analogia va compiuta considerando l’incidenza della remunerazione sull’incentivo del consumatore all’uso della carta. Non è invece detraibile, ai fini della compensazione netta, una commissione per i servizi all’esercente pagata dal partner in quanto beneficiario; possono invece essere detratti anche apporti non monetari del partner, se valutati al loro valore economico reale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) 2015/751
  • Articolo 1, paragrafi 3 e 5, regolamento (UE) 2015/751
  • Articolo 2, punti 2, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 24, 30 e 32, regolamento (UE) 2015/751
  • Articolo 4, regolamento (UE) 2015/751
  • Articolo 5, regolamento (UE) 2015/751
  • Direttiva 2007/64/CE
  • Direttiva 2009/110/CE

Commissioni interbancarie e co-branding nel regolamento 2015/751

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) nell’ambito di una controversia tra American Express, KLM e l’autorità olandese dei consumatori e dei mercati (ACM). La questione centrale è l’applicazione del regolamento (UE) 2015/751 ai pagamenti effettuati da uno schema di carte di pagamento a tre parti a favore di un partner di carta multimarchio in co-branding.

Fatti e procedimento principale

American Express gestiva uno schema di carte di pagamento a tre parti e aveva concluso con KLM un accordo di co-branding per carte di credito multimarchio. Nell’ambito di tale cooperazione, Amex versava a KLM varie remunerazioni: bonus di firma, royalty annuali per i marchi e l’accesso al programma Flying Blue, percentuali sulle remunerazioni ricevute dai titolari, percentuali sul valore delle transazioni e importi per l’acquisto di miglia. KLM pagava inoltre commissioni per i servizi all’esercente ad Amex.

L’ACM ha ritenuto che tali remunerazioni violassero gli articoli 4 e 5 del regolamento 2015/751, poiché costituivano commissioni interbancarie superiori al massimale dello 0,3% previsto per le carte di credito dei consumatori. Dopo varie decisioni amministrative e giudiziarie nazionali, il giudice del rinvio ha chiesto chiarimenti sulla qualificazione giuridica di tali flussi economici.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 1, paragrafi 3 e 5, del regolamento 2015/751, relativo all’ambito di applicazione e alla clausola di assimilazione degli schemi a tre parti che emettono carte con partner di co-branding agli schemi a quattro parti;
  • l’articolo 2, punti 2, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 24, 30 e 32, che contiene le definizioni di emittente, commissione interbancaria, compensazione netta, commissione per i servizi all’esercente, beneficiario, schema a quattro parti, schema a tre parti, prestatore di servizi di pagamento, marchio di pagamento e multimarchio in co-branding;
  • gli articoli 4 e 5 del regolamento, relativi rispettivamente al massimale dello 0,3% e al divieto di elusione;
  • i considerando 10, 28, 29, 31 e 32, decisivi per l’interpretazione teleologica.

Prima questione: nozione di compensazione netta

La Corte osserva che, se uno schema di carte a tre parti conclude un accordo di co-branding, esso viene considerato come schema a quattro parti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 5. Di conseguenza, ai fini dell’applicazione delle regole del capo II del regolamento, occorre tener conto anche dei flussi finanziari ricevuti dal partner co-branded.

Pertanto, l’articolo 2, punto 11, deve essere interpretato nel senso che l’importo netto dei pagamenti, sconti o incentivi ricevuti dal partner di co-branding può costituire una "compensazione netta" anche se tale partner non è esso stesso un emittente, purché le remunerazioni abbiano oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria.

Seconda questione: rapporto tra articoli 4 e 5

La Corte distingue nettamente l’articolo 4 dall’articolo 5. L’articolo 4 riguarda la commissione interbancaria in senso stretto e ne fissa il massimale; l’articolo 5 serve invece a impedire che il massimale sia eluso mediante remunerazioni formalmente diverse ma sostanzialmente equivalenti.

Ne consegue che la compensazione netta non rientra direttamente nell’articolo 4, ma nell’articolo 5, che svolge la funzione antielusiva. L’interpretazione è confermata anche dalla genesi normativa del regolamento, poiché la formula sulle remunerazioni analoghe alla commissione interbancaria era stata originariamente collocata in una diversa disposizione del progetto ed è stata poi trasposta nell’articolo 5.

Terza, quarta e quinta questione: oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria

La Corte chiarisce che l’articolo 5 si applica anche alle remunerazioni versate a un partner di co-branding che non è un emittente. La condizione dell’"oggetto o effetto analogo" va interpretata alla luce della funzione economica della remunerazione e degli obiettivi del regolamento: deve verificarsi se la remunerazione, diretta o indiretta, incida sull’incentivo del consumatore a usare la carta e quindi riproduca, in sostanza, il ruolo economico della commissione interbancaria.

Il termine "o" è alternativo: è sufficiente l’oggetto analogo oppure l’effetto analogo. Spetta però al giudice nazionale valutare concretamente se, nel caso specifico, i pagamenti ad Amex/KLM presentino tale carattere.

Sesta questione: commissione per i servizi all’esercente

La Corte esclude che la commissione per i servizi all’esercente pagata dal partner di co-branding possa essere dedotta dalla compensazione netta. Tale commissione, infatti, appartiene al rapporto tra beneficiario ed esercente/soggetto convenzionatore e non al rapporto tra partner co-branded e schema di carte; non entra quindi nella nozione di compensazione netta dell’articolo 2, punto 11.

Settima questione: prestazioni non monetarie

La Corte ammette che, ai fini del calcolo della compensazione netta, possano essere detratti non solo i pagamenti monetari ma anche prestazioni non monetarie rese dal partner allo schema, purché siano valorizzate secondo il loro valore economico reale. La valutazione non può essere lasciata soltanto alla stima contrattuale delle parti, perché ciò consentirebbe di eludere il massimale mediante sopravvalutazione artificiale delle prestazioni in natura.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • la compensazione netta può includere i flussi ricevuti dal partner co-branded anche se non è emittente;
  • tale compensazione rientra nell’articolo 5 e non direttamente nell’articolo 4;
  • la verifica dell’analogia richiede di considerare l’effetto incentivante sul consumatore;
  • la commissione per i servizi all’esercente non è detraibile;
  • le prestazioni non monetarie possono essere detratte solo in base al loro reale valore economico.

Per i professionisti, la pronuncia conferma un’interpretazione sostanzialistica dei rapporti di co-branding: ciò che conta non è la forma contrattuale, ma l’effetto economico complessivo sulla remunerazione dello schema e sugli incentivi all’uso della carta.

Come è indicizzato

Materieservizi di pagamentocommissioni interbancariecarte di pagamento co-brandedconcorrenza e mercato internotutela dei consumatori

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