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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-440/23

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 aprile 2026. — FB contro European Lotto and Betting Ltd e Deutsche Lotto-und Sportwetten ltd. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Titolare di una licenza rilasciata da uno Stato membro che autorizza l’organizzazione di giochi d’azzardo online – Normativa di un altro Stato membro che assoggetta ad autorizzazione l’organizzazione di giochi d’azzardo online – Ragioni imperative di interesse generale – Giochi di slot machine online – Lotterie secondarie – Rimborso delle puntate perse – Abuso del diritto. — Causa C-440/23

Giurisprudenza europea62023CJ0440

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto compatibile con l’articolo 56 TFUE il divieto tedesco di giochi d’azzardo online, compresi slot machine e lotterie secondarie, nonostante la presenza di altre offerte regolamentate e la futura riforma del sistema. Ha inoltre escluso che la successiva introduzione di un regime di autorizzazione preventiva o la simmetria tra le normative degli Stati membri impedissero di far valere la nullità del contratto e la restituzione delle puntate. Infine, ha precisato che una domanda di rimborso fondata sul diritto contrattuale applicabile non è preclusa dal principio di abuso del diritto dell’Unione.

Libera prestazione dei servizi e giochi d’azzardo online: compatibilità con l’articolo 56 TFUE di un divieto nazionale di slot machine e lotterie secondarie online, nonché della restituzione delle puntate perse fondata sulla nullità del contratto

La questione giuridica

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza: (1) se l’articolo 56 TFUE osti a un divieto tedesco di organizzazione online di giochi da casinò, in particolare slot machine, e di scommesse sui risultati delle lotterie secondarie, alla luce della coesistenza di altri giochi autorizzati e della futura riforma del sistema; (2) se lo stesso articolo osti al mantenimento degli effetti di un divieto di giochi da casinò online nonostante la successiva decisione di passare a un sistema di autorizzazione preventiva con periodo transitorio; (3) se l’articolo 56 TFUE osti al riconoscimento della nullità del contratto e quindi alla restituzione delle puntate perse per le lotterie secondarie; (4) se, infine, l’articolo 56 TFUE e il divieto di abuso del diritto ostino a un’azione civile di ripetizione dell’indebito proposta dal consumatore contro l’operatore stabilito in un altro Stato membro e titolare di licenza estera.

Principio di diritto

L’articolo 56 TFUE non osta a una normativa nazionale che vieta l’organizzazione online di giochi da casinò, incluse le slot machine, e di scommesse sui risultati delle lotterie secondarie, quando il divieto è giustificato dagli obiettivi di canalizzare il gioco verso circuiti ordinati e controllati e di contrastare il mercato parallelo, anche se lo Stato membro consente altri giochi analoghi in forma fisica o altri giochi online regolati, e anche se nello Stato di stabilimento dell’operatore vigono obiettivi simili. La successiva decisione di sostituire il divieto con un regime autorizzatorio e un periodo transitorio non impedisce di riconoscere, nella controversia concreta, le conseguenze giuridiche del divieto originario. Inoltre, l’articolo 56 TFUE non osta né alla declaratoria di nullità del contratto per le lotterie secondarie secondo il diritto applicabile né all’azione civile del consumatore per ottenere la restituzione delle puntate, poiché tali effetti discendono dal diritto contrattuale nazionale applicabile e non integrano, di per sé, un abuso del diritto dell’Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 56 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I)
  • Articolo 3 del regolamento (CE) n. 593/2008
  • Articolo 6 del regolamento (CE) n. 593/2008
  • Articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008
  • Articolo 10 del regolamento (CE) n. 593/2008
  • Articolo 12 del regolamento (CE) n. 593/2008
  • Articolo 19 del regolamento (CE) n. 593/2008
  • Articolo 21 del regolamento (CE) n. 593/2008
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 4 del regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 5 del regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 17 del regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 18 del regolamento (UE) n. 1215/2012

Divieto tedesco di giochi d’azzardo online e restituzione delle puntate perse

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (Prima Sezione del tribunale civile, Malta) in una controversia tra un giocatore, poi cessionario del credito, e due società maltesi operanti nel settore del gioco d’azzardo online verso il mercato tedesco. La Corte è chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con l’articolo 56 TFUE del divieto tedesco di slot machine online e lotterie secondarie, nonché sulla possibilità per il consumatore di ottenere la restituzione delle puntate perse sulla base della nullità del contratto.

Fatti e procedimento principale

Le convenute offrivano in via online giochi di slot machine e scommesse sui risultati delle estrazioni di lotterie, in forza di una licenza maltese, e dirigevano la loro attività verso la Germania. Il giocatore originario, residente abitualmente in Germania, ha utilizzato tali servizi tra il 5 giugno 2019 e il 12 luglio 2021; successivamente ha ceduto i propri diritti alla parte ricorrente, che ha promosso l’azione di recupero delle puntate perse.

Il giudice del rinvio riteneva che il contratto fosse disciplinato dal diritto tedesco ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I, nonostante la clausola contrattuale di scelta del diritto maltese. Secondo tale giudice, il contratto sarebbe nullo in forza dell’articolo 134 del codice civile tedesco, poiché contrario al divieto previsto dal GlüStV del 2012 e quindi fonte del diritto alla restituzione ex articolo 812 del codice civile tedesco.

Normativa rilevante

Sul piano del diritto dell’Unione, la Corte richiama in particolare l’articolo 56 TFUE, il regolamento Roma I e il regolamento Bruxelles I bis. In particolare, sono rilevanti:

  • l’articolo 6 del regolamento Roma I, sulla legge applicabile ai contratti dei consumatori;
  • l’articolo 10 e l’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento Roma I, per la validità del contratto e le conseguenze della nullità;
  • gli articoli 4, 5, 17 e 18 del regolamento n. 1215/2012, per la competenza giurisdizionale nelle controversie consumeristiche.

Sul piano nazionale, viene in rilievo il GlüStV del 2012, che vietava in linea generale i giochi d’azzardo online, salvo eccezioni limitate per alcune scommesse e lotterie, e che perseguiva l’obiettivo di canalizzare il gioco verso percorsi controllati e di contrastare il mercato illecito.

Ricevibilità

La Corte respinge le eccezioni di irricevibilità sollevate dai governi tedesco, italiano e maltese. Ricorda che una domanda pregiudiziale può essere dichiarata irricevibile solo se risulta in modo manifesto che la questione è ipotetica, priva di nesso con la controversia o se mancano gli elementi necessari per rispondere utilmente. Nel caso di specie, il diritto tedesco risultava applicabile al rapporto contrattuale, la controversia era reale e la risposta della Corte era necessaria ai fini della decisione del giudice del rinvio.

Prima, seconda e quarta questione: compatibilità del divieto generale con l’articolo 56 TFUE

La Corte ricorda anzitutto che le attività di gioco d’azzardo online costituiscono "servizi" ai sensi dell’articolo 56 TFUE e che gli Stati membri conservano il potere di imporre restrizioni, purché non discriminatorie e proporzionate. Gli obiettivi di tutela dei consumatori, della lotta alla dipendenza e dell’ordine sociale possono giustificare restrizioni anche incisive.

Nel valutare la misura nazionale, la Corte osserva che:

  • l’offerta di giochi d’azzardo via Internet presenta rischi specifici e più elevati rispetto ai canali tradizionali, per la facilità di accesso, la continuità del servizio, l’anonimato e l’assenza di controllo sociale;
  • un divieto generale dei giochi online può, in linea di principio, essere idoneo a perseguire gli obiettivi di canalizzazione del gioco e di contrasto al mercato illecito, anche se altri giochi restano autorizzati in forma fisica;
  • la presenza di una domanda elevata per le slot machine online non dimostra di per sé che il divieto sia inefficace;
  • la diversa disciplina di altri giochi online, come scommesse sportive e ippiche o intermediazione di lotterie, non basta a privare di giustificazione il divieto delle slot machine e dei giochi da casinò online, poiché tipi diversi di giochi presentano profili di rischio differenti;
  • la circostanza che il diritto dello Stato membro di stabilimento dell’operatore persegua obiettivi simili non è sufficiente a neutralizzare la restrizione, in assenza di armonizzazione europea e tenuto conto del margine di apprezzamento degli Stati membri.

Quanto all’asserita mancanza di prove scientifiche a sostegno della misura, la Corte ribadisce che lo Stato deve fornire elementi atti a consentire il controllo di proporzionalità, ma non è privato della possibilità di dimostrare ex post la legittimità della restrizione solo perché non disponeva di studi preliminari. Peraltro, gli elementi forniti dal governo tedesco tendevano a confermare l’adeguatezza del divieto.

Conclusione: l’articolo 56 TFUE non osta al divieto nazionale di organizzazione online di giochi da casinò, in particolare slot machine, e di scommesse online sui risultati delle lotterie secondarie, alle condizioni indicate dal giudice del rinvio.

Terza questione: riforma successiva e periodo transitorio

La Corte afferma che la valutazione di proporzionalità deve essere dinamica e tener conto dell’evoluzione successiva delle circostanze. Tuttavia, la sola decisione di sostituire il divieto con un sistema di autorizzazione preventiva non rende incompatibile, per il periodo anteriore, la normativa originaria.

Richiamando la propria giurisprudenza sulla "espansione controllata" delle attività di gioco, la Corte osserva che un passaggio verso un regime autorizzatorio può essere coerente con gli obiettivi di prevenzione della criminalità e della dipendenza, ma ciò non toglie che, fino alla riforma, il divieto potesse essere legittimamente applicato. Anche il periodo transitorio, finalizzato a garantire la certezza del diritto nel passaggio al nuovo regime, non incide sulle conseguenze giuridiche del divieto nel giudizio principale.

Quinta e sesta questione: lotterie secondarie e nullità del contratto

Per le lotterie secondarie, la Corte precisa che, secondo il diritto tedesco descritto dal giudice del rinvio, tali operazioni rientravano nel divieto generale dei giochi d’azzardo online. Ne consegue che la circostanza che l’organizzazione delle lotterie sia riservata a operatori pubblici non era decisiva, poiché la controversia riguardava offerte vietate in generale a qualsiasi operatore.

La Corte conclude quindi che l’articolo 56 TFUE non osta al riconoscimento della nullità del contratto concluso tra il consumatore residente in uno Stato membro e l’operatore estero che offriva lotterie secondarie online, qualora la normativa del primo Stato membro escluda il rilascio di una licenza per tali scommesse ai privati.

Settima questione: abuso del diritto e azione di restituzione

La Corte esclude che l’articolo 56 TFUE e il principio del divieto di abuso del diritto impediscano al consumatore di agire per la restituzione delle puntate sulla base della nullità del contratto. Osserva che la validità del contratto e le conseguenze della nullità sono disciplinate dal diritto applicabile al contratto, individuato nel caso di specie nel diritto tedesco ai sensi del regolamento Roma I.

Poiché la nullità deriva dal diritto nazionale applicabile e non da un uso fraudolento delle norme dell’Unione, la questione dell’eventuale consapevolezza del giocatore circa l’illiceità dell’offerta attiene al diritto nazionale e non comporta, di per sé, un abuso del diritto dell’Unione.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l’articolo 56 TFUE non osta al divieto tedesco di giochi da casinò online e di scommesse sui risultati delle lotterie secondarie, nei termini sopra indicati;
  • la successiva riforma con regime autorizzatorio e periodo transitorio non impedisce di far valere le conseguenze giuridiche del divieto originario;
  • l’articolo 56 TFUE non osta al riconoscimento della nullità del contratto relativo alle lotterie secondarie;
  • l’articolo 56 TFUE e il divieto di abuso del diritto non ostano all’azione del consumatore per la restituzione delle puntate perse.

Come è indicizzato

Materielibera prestazione dei servizigiochi d’azzardo onlinediritto internazionale privatoprotezione dei consumatoriripetizione dell’indebito

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