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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-672/23

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 aprile 2026. — Electricity & Water Authority of the Government of Bahrain e a. contro Prysmian Netherlands BV e a. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenze speciali – Articolo 8, punto 1 – Pluralità di convenuti – Domande aventi un “collegamento così stretto” da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica – Nozione di “collegamento così stretto” – Nozione di “convenuto di riferimento” – Violazione dell’articolo 101 TFUE – Direttiva 2014/104/UE – Risarcimento dei danni causati da cartelli – Nozione di impresa – Responsabilità della società madre e di una società figlia – Decisione della Commissione – Decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza – Danno verificatosi al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE). — Cause riunite C-672/23 e C-673/23

Giurisprudenza europea62023CJ0672

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce l’applicazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis nelle azioni risarcitorie per cartello proposte contro società appartenenti a gruppi diversi. Precisa che il "collegamento stretto" può sussistere anche se il convenuto di riferimento non è destinatario della decisione antitrust, purché vi siano seri indizi di appartenenza alla medesima impresa ai fini del diritto della concorrenza. Esclude che la prevedibilità e la probabilità di successo della domanda siano criteri autonomi di competenza, ma ammette il controllo sull’eventuale uso artificioso della regola di connessione. Conferma inoltre che la norma individua anche il giudice territorialmente competente e che un rinvio interno è possibile solo se compatibile con il regolamento.

Interpretazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 nelle azioni risarcitorie follow-on/stand-alone per cartello, con particolare riguardo al convenuto di riferimento, alla prevedibilità della chiamata in giudizio e ai limiti del controllo sulla fondatezza della domanda.

La questione giuridica

Se, ai fini dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, possano fondare la competenza: (i) un’azione contro un convenuto di riferimento non destinatario della decisione antitrust ma asseritamente parte della stessa impresa del cartello insieme ad azioni contro altri convenuti destinatari o non destinatari della decisione; (ii) la prevedibilità per il secondo convenuto di essere citato nel foro del convenuto di riferimento; (iii) la valutazione delle probabilità di successo della domanda contro il convenuto di riferimento, inclusa la rilevanza del fatto che il danno si sia prodotto fuori dallo SEE; (iv) l’uso della presunzione Akzo nelle azioni risarcitorie; (v) se l’articolo 8, punto 1, determini anche la competenza territoriale interna e consenta un rinvio interno a un altro giudice dello stesso Stato membro.

Principio di diritto

L’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 consente di radicare la competenza nei confronti di più convenuti quando esista, alla luce di tutte le circostanze del caso, un collegamento così stretto tra le domande da rendere opportuna una trattazione unica, anche se il convenuto di riferimento non è destinatario della decisione antitrust, purché vi siano seri indizi che egli e gli altri convenuti appartengano alla stessa impresa ai sensi del diritto della concorrenza. La prevedibilità di essere citati nel foro del convenuto di riferimento non è un criterio autonomo, ma un elemento del principio generale di prevedibilità; non occorre valutare in sede di competenza la probabilità di accoglimento della domanda, salvo che la domanda contro il convenuto di riferimento sia manifestamente infondata o artificiosa. Il fatto che il danno si sia verificato fuori dallo SEE non rende di per sé la domanda manifestamente infondata. La disposizione attribuisce sia la competenza internazionale sia quella territoriale al giudice del luogo in cui è domiciliato il convenuto di riferimento; tuttavia, il giudice adito può dichiararsi incompetente a favore di un altro giudice dello stesso Stato membro se ciò deriva dalle norme processuali nazionali e non compromette l’effetto utile del regolamento.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 5, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 8, punto 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 63, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo
  • Direttiva 2014/104/UE
  • Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 2014/104/UE
  • Articolo 2, punti 2, 3 e 6, direttiva 2014/104/UE
  • Articolo 3, direttiva 2014/104/UE
  • Articolo 9, direttiva 2014/104/UE
  • Articolo 11, paragrafo 1, direttiva 2014/104/UE
  • Regolamento (CE) n. 1/2003

Interpretazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 nelle azioni antitrust risarcitorie

Le cause riunite C‑672/23 e C‑673/23 riguardano due rinvii pregiudiziali del Gerechtshof Amsterdam in controversie risarcitorie fondate su asserite violazioni dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. La Corte è chiamata a chiarire quando, in presenza di più convenuti appartenenti a gruppi societari diversi, possa operare il foro della pluralità di convenuti di cui all’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012.

Fatti e procedimento principale

Nella causa C‑672/23, quattro soggetti pubblici del Medio Oriente chiedono il risarcimento dei danni subiti a causa del cartello dei cavi elettrici, già accertato dalla Commissione con decisione del 2 aprile 2014. L’azione è proposta contro diverse società dei gruppi Prysmian, ABB e Nexans, tra cui alcune con sede nei Paesi Bassi ma fuori dalla circoscrizione del rechtbank Amsterdam e altre con sede fuori dai Paesi Bassi.

Nella causa C‑673/23, società del gruppo Unilever e altre attrici domandano il risarcimento dei danni derivanti da due intese accertate dall’AGCM il 17 luglio 2019 nel settore del cartone ondulato e dei materiali da imballaggio. Anche qui l’azione è proposta contro più società dei gruppi Smurfit Kappa e DS Smith, con un convenuto di riferimento domiciliato ad Amsterdam.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza:

  • se esista un collegamento stretto tra l’azione contro il convenuto di riferimento, non destinatario della decisione antitrust, e le azioni contro gli altri convenuti, destinatari o meno della decisione;
  • se la prevedibilità di essere citati nel foro del convenuto di riferimento costituisca un criterio autonomo;
  • se occorra valutare, ai fini della competenza, le probabilità di successo della domanda contro il convenuto di riferimento, soprattutto quando il danno si è verificato fuori dallo SEE;
  • se la presunzione di influenza determinante della società madre (presunzione Akzo) sia utilizzabile nel contenzioso risarcitorio;
  • se l’articolo 8, punto 1, individui anche la competenza territoriale interna e se sia possibile un rinvio interno a un altro giudice dello stesso Stato membro.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, come regola generale del foro del domicilio del convenuto;
  • l’articolo 8, punto 1, del medesimo regolamento, quale foro speciale in caso di pluralità di convenuti;
  • l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE;
  • la direttiva 2014/104/UE, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 9 e 11, relativi al diritto al pieno risarcimento, alle definizioni di autore della violazione e soggetto danneggiato, all’effetto delle decisioni delle autorità garanti e alla responsabilità solidale delle imprese;
  • il regolamento (CE) n. 1/2003.

Ragionamento della Corte sul "collegamento così stretto"

La Corte ricorda che l’articolo 8, punto 1, mira a evitare decisioni incompatibili e a favorire la buona amministrazione della giustizia, ma costituisce una deroga alla regola generale e va quindi interpretato restrittivamente.

Sotto il profilo del collegamento tra domande, non è necessario che il convenuto di riferimento sia stato destinatario della decisione antitrust. È sufficiente che, alla luce degli elementi del caso, vi siano seri indizi che il convenuto di riferimento e gli altri convenuti appartengano alla medesima impresa ai sensi del diritto della concorrenza dell’Unione. La Corte si richiama alla propria giurisprudenza sulla nozione funzionale di impresa e sull’unità economica, nonché alla sentenza Sumal, precisando che l’attività della società figlia deve avere un legame concreto con l’oggetto dell’infrazione.

La circostanza che il convenuto di riferimento si limiti a detenere e gestire partecipazioni non esclude di per sé il collegamento; neppure rileva, in modo autonomo, il luogo in cui l’autorità antitrust ha accertato l’infrazione o il fatto che i prodotti o i servizi siano stati acquistati direttamente o indirettamente dalle attrici. Tali elementi possono servire come indizi probatori, ma non definiscono da soli il requisito del collegamento.

Prevedibilità della chiamata in giudizio

La Corte esclude che la prevedibilità per il secondo convenuto di essere citato dinanzi al foro del convenuto di riferimento sia un criterio autonomo dell’articolo 8, punto 1. La prevedibilità resta un principio generale del sistema di competenza, che deve guidare l’interpretazione della disposizione, ma non si aggiunge come requisito separato.

In materia antitrust, tale prevedibilità è normalmente soddisfatta quando il convenuto ha partecipato a un’infrazione unica in quanto parte di un’impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE, poiché può ragionevolmente attendersi di essere convenuto nel foro della sede dell’impresa coinvolta.

Valutazione della fondatezza della domanda e danno extra-SEE

Il giudice della competenza non deve esaminare il merito della controversia né la probabilità di accoglimento della domanda. Tuttavia, se la domanda contro il convenuto di riferimento è manifestamente infondata, artificiosa o priva di ogni interesse reale, ciò può costituire indizio di un uso abusivo dell’articolo 8, punto 1.

La Corte precisa inoltre che il fatto che il danno lamentato si sia verificato al di fuori del SEE non rende di per sé manifestamente infondata l’azione risarcitoria, purché vi sia un nesso causale con il comportamento anticoncorrenziale contestato. Richiama, a tal fine, il principio per cui l’applicazione del diritto antitrust dell’Unione si fonda sul principio di territorialità e sulla rilevanza dell’effetto dell’intesa nel mercato interno.

Quanto alla presunzione Akzo, la Corte conferma che essa può operare anche nelle azioni risarcitorie: la nozione di impresa è unica sia nel public enforcement sia nel private enforcement. Ai soli fini della competenza, è sufficiente che non sia escluso, al momento della proposizione dell’azione, che i convenuti facciano parte della stessa impresa.

Competenza internazionale e competenza territoriale interna

La Corte afferma che l’articolo 8, punto 1, non si limita a individuare lo Stato membro competente, ma designa direttamente anche il giudice territorialmente competente all’interno di quello Stato, cioè il giudice del luogo in cui è domiciliato il convenuto di riferimento.

Tuttavia, il regolamento non impedisce che, secondo le norme processuali nazionali, il giudice inizialmente adito si dichiari incompetente a favore di un altro giudice dello stesso Stato membro, purché ciò non comprometta l’effetto utile del regolamento e la corretta applicazione del foro speciale.

Questione relativa ai più convenuti di riferimento

La Corte dichiara irrilevante la questione se più convenuti stabiliti nello stesso Stato membro possano essere considerati congiuntamente convenuti di riferimento, poiché la risposta non incide sulla soluzione delle controversie principali.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • può sussistere il collegamento stretto richiesto dall’articolo 8, punto 1, anche tra un’azione contro un convenuto di riferimento non destinatario della decisione antitrust e azioni contro società rispetto alle quali vi siano seri indizi di appartenenza alla stessa impresa;
  • la prevedibilità non è un criterio autonomo;
  • non occorre valutare la probabilità di successo della domanda, salvo il caso di domanda manifestamente infondata o artificiosa;
  • il danno verificatosi fuori dallo SEE non rende di per sé la domanda manifestamente infondata;
  • l’articolo 8, punto 1, determina sia la competenza internazionale sia quella territoriale interna;
  • un rinvio interno a un altro giudice dello stesso Stato membro è possibile se conforme al diritto processuale nazionale e compatibile con l’effetto utile del regolamento.

Come è indicizzato

Materiecompetenza giurisdizionaleconcorrenza e cartelliazioni di risarcimento danni antitrustresponsabilità solidale d’impresacooperazione giudiziaria civile e commerciale

Testo integrale

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