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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-343/23

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 aprile 2026. — Jean-Marc Colombani contro Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). — Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articolo 24 – Domanda di assistenza – Articolo 12 bis – Nozione di “molestia psicologica” – Molestie passive o collettive – Rigetto di una domanda di assistenza – Ricorso di annullamento e per risarcimento danni. — Causa C-343/23 P

Giurisprudenza europea62023CJ0343

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l'impugnazione di un funzionario del SEAE contro il rigetto parziale della sua domanda di assistenza per asserite molestie psicologiche. Pur chiarendo che la nozione di molestia può includere condotte passive e anche un quadro collettivo, la Corte conferma che occorre comunque un principio di prova concreto e specifico. Le censure del ricorrente vengono per lo più dichiarate infondate o irricevibili perché mirano a una nuova valutazione dei fatti.

Impugnazione respinta: la Corte conferma il rigetto della domanda di assistenza ex articolo 24 dello Statuto per asserite molestie psicologiche, chiarendo che la nozione di molestia può includere comportamenti passivi o collettivi ma richiede un principio di prova specifico e un coinvolgimento individuale e personale dei presunti autori.

La questione giuridica

Se il Tribunale avesse commesso errori di diritto nel respingere il ricorso del funzionario contro la decisione del SEAE che aveva parzialmente rigettato la sua domanda di assistenza ex articolo 24 dello Statuto, in particolare: i) nell'interpretazione della nozione di molestia psicologica ex articolo 12 bis dello Statuto, con riferimento a molestie passive o collettive; ii) nella valutazione del principio di prova e dell'onere della prova; iii) nella qualificazione dell'obbligo dell'amministrazione di adottare misure provvisorie e di avviare un'indagine; iv) nella declaratoria di irricevibilità o infondatezza di ulteriori censure su minacce, imparzialità, sviamento di potere e articoli 17 e 19 dello Statuto.

Principio di diritto

La Corte afferma che la nozione di "molestia psicologica" di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto ha portata ampia e può comprendere anche comportamenti passivi e, in linea di principio, molestie collettive, ma il richiedente assistenza deve fornire un principio di prova sufficiente che indichi sia condotte individuali e personali dei presunti molestatori sia, nel caso di condotta collettiva, un certo coordinamento tra essi; in mancanza di tale principio di prova, l'amministrazione non è tenuta ad avviare un'indagine né ad adottare misure provvisorie, e la Corte non rivede la valutazione dei fatti salvo snaturamento manifesto. Perciò l'impugnazione è integralmente respinta.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 12 bis dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 17 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 19 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 227 TFUE
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 258 TFUE
  • Articolo 266 TFUE
  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articoli 168 e 169 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 170 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
  • Decisione C(2006) 1624/3 della Commissione del 26 aprile 2006

Impugnazione di Jean-Marc Colombani contro il SEAE per rigetto parziale della domanda di assistenza

La pronuncia riguarda un'impugnazione ex articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso del sig. Jean-Marc Colombani, funzionario del Servizio europeo per l'azione esterna. La controversia nasce dal rigetto parziale, da parte del SEAE, della domanda di assistenza presentata ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, fondata su asserite molestie psicologiche ex articolo 12 bis dello Statuto.

Fatti essenziali e iter amministrativo

Il ricorrente, funzionario del SEAE, aveva già litigato con l'amministrazione su promozioni e procedure di selezione, e nel 2021 aveva concluso un accordo transattivo con cui il SEAE si impegnava, tra l'altro, a promuoverlo al grado AD 14 con effetto retroattivo al 1o gennaio 2018 e a fornirgli talune informazioni sulle procedure di selezione. Il 18 febbraio 2021 egli ha presentato una domanda di assistenza ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, imputando molestie a C, D, E e F. Il SEAE, dopo un'analisi preliminare, ha ritenuto non supportate da principio di prova le allegazioni relative a D e F, avviando invece un'indagine amministrativa per C ed E. Con decisione di rigetto parziale della domanda di assistenza, l'APN ha respinto la parte relativa a D e F per assenza di principio di prova. Successivamente il ricorrente ha proposto reclami interni e un'azione dinanzi al Tribunale, che è stata respinta.

Le questioni giuridiche sollevate in impugnazione

In sede di impugnazione, il ricorrente deduceva quattro motivi principali:

  • errore di diritto nell'interpretazione dell'oggetto della domanda di assistenza e della nozione di molestia, sostenendo che il Tribunale avesse escluso molestie passive o collettive;
  • errori di diritto nella valutazione dei fatti imputabili a D e a F;
  • violazione dell'articolo 24 dello Statuto, in relazione all'obbligo del SEAE di adottare misure provvisorie e di avviare un'indagine;
  • omessa considerazione del preteso diniego della sua domanda e errore nell'interpretazione degli articoli 17 e 19 dello Statuto. Il SEAE eccepiva inoltre l'irricevibilità complessiva dell'impugnazione, sostenendo che il ricorrente chiedeva una nuova valutazione dei fatti.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l'articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto, che definisce la molestia psicologica come una condotta inopportuna, durevole, ripetitiva o sistematica, intenzionale e lesiva della personalità, dignità o integrità fisica o psichica;
  • l'articolo 24 dello Statuto, che impone all'Unione un dovere di assistenza verso il funzionario;
  • l'articolo 270 TFUE, base del ricorso del funzionario davanti al Tribunale;
  • l'articolo 256 TFUE e l'articolo 58 dello Statuto della Corte, che delimitano il sindacato della Corte ai soli errori di diritto in sede di impugnazione;
  • gli articoli 168, 169 e 170 del regolamento di procedura, relativi ai requisiti di precisione dell'impugnazione e al divieto di modificare l'oggetto della controversia.

Ragionamento della Corte sulla nozione di molestia psicologica

La Corte chiarisce che la nozione di molestia psicologica ex articolo 12 bis, paragrafo 3, è ampia e può coprire qualsiasi forma di comportamento che sia inopportuna, durevole o sistematica, intenzionale e lesiva. In questa prospettiva:

  • non si esclude che la molestia possa essere commessa collettivamente da più persone, purché i loro comportamenti siano inseriti in un unico comportamento molesto e vi sia un certo coordinamento tra loro;
  • non si esclude neppure che il comportamento molesto sia passivo, come l'emarginazione, l'isolamento o il rifiuto di comunicare, purché vi sia un intervento imputabile al soggetto e la condotta sia intenzionale. Tuttavia, quando il richiedente chiede assistenza ex articolo 24, gli spetta fornire un principio di prova sufficiente delle molestie denunciate. Nel caso di molestie collettive, deve emergere sia un comportamento individuale e personale di ciascun presunto molestatore, sia un certo coordinamento tra di essi. Il semplice mancato intervento di una persona per impedire condotte altrui, di cui sia a conoscenza, non basta di per sé a configurare una molestia psicologica da parte sua.

Applicazione al caso concreto e rigetto del primo motivo

La Corte ritiene che il Tribunale non abbia affatto escluso, in astratto, la possibilità di molestie passive o collettive. Il Tribunale aveva semplicemente constatato che, nel caso concreto, mancava un principio di prova di un coinvolgimento individuale e personale di D e F nel comportamento denunciato. Di conseguenza, non vi è stato né errore nell'interpretazione della nozione di molestia né inversione dell'onere della prova. Il primo motivo è quindi respinto in quanto infondato.

Secondo motivo: valutazione dei fatti e irricevibilità delle censure

Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che il ricorrente si limita sostanzialmente a contestare la valutazione dei fatti e degli elementi di prova operata dal Tribunale, tentando di ottenere una nuova valutazione del fascicolo. La Corte ricorda che in sede di impugnazione essa non può sostituirsi al Tribunale nella valutazione dei fatti, salvo il caso di snaturamento manifesto degli elementi di prova. Nel caso di specie, il ricorrente non dimostra uno snaturamento nei punti contestati: né sulla testimonianza di I, né sulla proposta di un posto a Vienna, né sulle altre presunte contraddizioni relative ai documenti interni. La seconda parte del motivo è dunque irricevibile; di conseguenza, il secondo motivo è respinto nel suo insieme.

Terzo motivo: dovere di sollecitudine, misure provvisorie, minacce e imparzialità

La prima parte del terzo motivo viene respinta. La Corte ribadisce che il dovere di sollecitudine impone all'amministrazione di bilanciare l'interesse del servizio e quello del funzionario, ma non la obbliga ad avviare un'indagine o ad adottare misure provvisorie in assenza di un principio di prova delle molestie denunciate. La Corte precisa inoltre che la decisione C(2006) 1624/3 della Commissione, richiamata dal ricorrente, non altera questo quadro. La seconda parte del terzo motivo, relativa alle presunte minacce, è dichiarata irricevibile perché formulata in modo oscuro e priva di una struttura coerente, in violazione dei requisiti di precisione dell'impugnazione. La terza parte del terzo motivo, concernente la pretesa mancanza di imparzialità dell'autrice della decisione di rigetto parziale, è anch'essa irricevibile perché introduce per la prima volta in impugnazione una doglianza sul diritto di essere ascoltato, non dedotta dinanzi al Tribunale. La Corte richiama il divieto di ampliare l'oggetto della controversia in sede di impugnazione.

Quarto motivo: sviamento di potere e irricevibilità

Il quarto motivo, relativo allo sviamento di potere e al preteso significato implicito della decisione di rigetto parziale quanto al divieto di adire le autorità belghe o membri del Parlamento europeo, è dichiarato irricevibile. La Corte osserva che l'argomentazione del ricorrente è oscura, ambigua e, in larga parte, mira ancora una volta a contestare la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale, senza dimostrare uno snaturamento degli elementi probatori.

Dispositivo e spese

Poiché nessuno dei quattro motivi viene accolto, la Corte respinge integralmente l'impugnazione. Il sig. Colombani, rimasto soccombente, è condannato alle spese su domanda del SEAE.

Principi pratici per il contenzioso del personale UE

La decisione conferma un punto importante per la prassi del contenzioso del personale:

  • la nozione di molestia psicologica è ampia e non si limita a condotte attive o individuali;
  • tuttavia, il richiedente assistenza deve sempre presentare elementi minimi e concreti che rendano plausibile la denuncia;
  • senza principio di prova, l'istituzione non è tenuta ad aprire un'indagine né ad adottare misure protettive;
  • in sede di impugnazione, non è possibile trasformare il controllo di legittimità in una nuova istruzione del fatto, salvo snaturamento manifesto.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell'unione europeamolestie psicologiche sul lavorodomanda di assistenza dei funzionariimpugnazione davanti alla corte di giustiziaonere della prova e ricevibilità

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