Corte di giustizia, Sentenza C-50/24
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 aprile 2026. — X e a. contro Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte da Conseil du Contentieux des Étrangers. — Rinvio pregiudiziale – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Domanda di protezione internazionale – Articolo 43 – Procedura di frontiera – Qualificazione di una procedura condotta in un luogo di trattenimento geograficamente situato nel territorio di uno Stato membro ma assimilato dal diritto nazionale a un luogo situato alla frontiera – Diritto di entrare nel territorio di tale Stato membro dopo un termine di quattro settimane – Articolo 31, paragrafo 7 – Esame in via prioritaria di una domanda di protezione internazionale – Direttiva 2013/33/UE – Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Articolo 8 – Trattenimento nello stesso luogo sulla base di due decisioni distinte. — Cause riunite C-50/24 – C-55/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che la procedura di frontiera ai sensi della direttiva 2013/32 non richiede un trattenimento fisicamente situato alla frontiera: è sufficiente un luogo interno assimilato dal diritto nazionale a tale luogo. Precisa inoltre che, scadute le quattro settimane, la procedura di frontiera termina e l’esame passa alle regole ordinarie, pur potendo restare nello stesso centro il trattenimento per un diverso motivo previsto dalla direttiva 2013/33. Infine, conferma che l’autorità accertante può proseguire l’esame in via prioritaria e utilizzare gli atti già raccolti, nel rispetto delle garanzie procedurali e delle condizioni rigorose del trattenimento.
Procedura di frontiera e trattenimento del richiedente protezione internazionale in un luogo interno assimilato alla frontiera: ambito dell’articolo 43 della direttiva 2013/32, effetti della scadenza delle quattro settimane e prosecuzione prioritaria dell’esame
La questione giuridica
Se una procedura di esame di una domanda di protezione internazionale presentata alla frontiera rientri nell’articolo 43 della direttiva 2013/32 quando il richiedente è trattenuto in un luogo geograficamente interno ma assimilato dal diritto nazionale a un luogo di frontiera; se, decorso il termine di quattro settimane, l’esame resti ancora soggetto all’articolo 43; se lo stesso luogo possa mutare qualificazione giuridica da "frontiera" a "territorio" nella medesima vicenda; se l’autorità accertante possa proseguire l’esame in via prioritaria ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 7, anche con atti istruttori già compiuti e con trattenimento fondato sull’articolo 8, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/33; e se il giudice nazionale debba rilevare d’ufficio il superamento del termine di quattro settimane.
Principio di diritto
L’articolo 43 della direttiva 2013/32 osta solo a un uso delle procedure di frontiera fuori dai limiti temporali e materiali previsti, ma non esige che il trattenimento del richiedente avvenga fisicamente alla frontiera: una procedura di frontiera resta tale anche se il richiedente è trattenuto in un luogo interno assimilato dalla normativa nazionale a un luogo di frontiera. Decorso il termine di quattro settimane, la procedura di frontiera cessa e l’esame prosegue secondo le altre disposizioni della direttiva, senza che ciò impedisca di mantenere il richiedente nello stesso luogo sulla base di un diverso titolo di trattenimento conforme all’articolo 8 della direttiva 2013/33, purché siano rispettate le garanzie procedurali e materiali previste dalle due direttive. L’autorità accertante può inoltre proseguire in via prioritaria l’esame e utilizzare gli atti istruttori già compiuti, ma il trattenimento non può essere automatico né sistematico e deve essere giustificato caso per caso; la Corte non risponde alla quinta questione perché non necessaria alla decisione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2013/32/UE
- Articolo 31, paragrafi 1, 2, 7 e 8, direttiva 2013/32/UE
- Articolo 33, paragrafo 2, direttiva 2013/32/UE
- Articolo 40, paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE
- Articolo 43, direttivi 2013/32/UE
- Articolo 46, direttiva 2013/32/UE
- Direttiva 2013/33/UE
- Articolo 6, direttiva 2013/33/UE
- Articolo 8, direttiva 2013/33/UE
- Articolo 9, direttiva 2013/33/UE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (UE) 2016/399
- Regolamento (UE) n. 603/2013
- Direttiva 2011/95/UE
Procedura di frontiera e trattenimento in luogo interno assimilato alla frontiera
La sentenza riguarda sette rinvii pregiudiziali del Conseil du contentieux des étrangers (Belgio) in materia di asilo. La Corte interpreta la direttiva 2013/32/UE e la direttiva 2013/33/UE in relazione a una prassi belga che prevede il trattenimento di richiedenti protezione internazionale in centri situati nel territorio ma qualificati dal diritto nazionale come luoghi di frontiera.
Fatti e procedimento principale
I ricorrenti, cittadini di paesi terzi arrivati in aereo all’aeroporto di Bruxelles tra settembre e ottobre 2023, hanno presentato domanda di protezione internazionale all’arrivo. Sono stati poi trattenuti nel centro di transito Caricole o nella struttura di Sint-Gillis-Waas, luoghi non geograficamente alla frontiera ma assimilati a luoghi di frontiera dal diritto belga. Decorso il termine di quattro settimane, sono stati autorizzati a entrare nel territorio, ma sono rimasti trattenuti nello stesso luogo sulla base di un diverso titolo giuridico.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- gli articoli 31, 43 e 46 della direttiva 2013/32/UE;
- gli articoli 6, 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE;
- l’articolo 47 della Carta;
- l’articolo 267 TFUE. Sono menzionati anche il regolamento (UE) 2016/399 e il regolamento (UE) n. 603/2013 nel contesto della disciplina generale richiamata dalla direttiva.
Prima questione: ambito dell’articolo 43 della direttiva 2013/32
La Corte afferma che l’articolo 43 della direttiva 2013/32 si applica anche quando il richiedente è trattenuto in un luogo situato nel territorio dello Stato membro ma assimilato dal diritto nazionale a un luogo alla frontiera. La disposizione non richiede che il trattenimento avvenga fisicamente alla frontiera o in zona di transito.
La Corte valorizza:
- il testo dell’articolo 43, che non contiene un requisito di localizzazione fisica del trattenimento;
- il contesto sistematico, poiché né la direttiva 2013/32 né la direttiva 2013/33 impongono che il trattenimento avvenga proprio alla frontiera;
- la finalità delle procedure di frontiera, che è consentire una prima cernita rapida delle domande presentate alla frontiera prima dell’ammissione nel territorio.
Seconda questione: effetti della scadenza del termine di quattro settimane
La Corte precisa che, una volta scaduto il termine di quattro settimane previsto all’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, l’esame non rientra più nella procedura di frontiera, ma nelle altre procedure previste dalla direttiva. Il mutamento della qualificazione del luogo di trattenimento da "luogo alla frontiera" a "luogo nel territorio" è compatibile con il diritto dell’Unione.
Tuttavia, lo Stato membro deve garantire che il richiedente:
- sia informato, al più tardi con la decisione che lo mantiene trattenuto ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2013/33, del fatto che è ormai autorizzato a entrare nel territorio;
- riceva, se del caso, il documento di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2013/33, oppure una prova documentale equivalente ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2.
La Corte aggiunge che la scadenza del termine non incide, di per sé, sulla competenza dell’autorità accertante: ciò che viene meno sono soltanto le limitazioni materiali e temporali proprie della procedura di frontiera.
Terza e quarta questione: prosecuzione prioritaria dell’esame e trattenimento
La Corte ritiene che, dopo la scadenza delle quattro settimane, l’autorità accertante possa proseguire in via prioritaria l’esame ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 7, della direttiva 2013/32, anche se il richiedente resta trattenuto in base all’articolo 8, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/33. Ciò vale sia se il colloquio personale e gli atti istruttori siano stati compiuti entro il termine, sia se il colloquio non sia ancora stato svolto.
La Corte osserva che:
- l’articolo 31, paragrafo 7, contiene un elenco non esaustivo di ipotesi di esame prioritario;
- la celerità del trattamento delle domande è coerente con l’obiettivo della direttiva 2013/32 e con l’articolo 9 della direttiva 2013/33;
- gli atti istruttori compiuti durante la procedura di frontiera possono essere utilizzati anche nella fase successiva, purché siano stati raccolti nel rispetto delle garanzie del capo II della direttiva 2013/32.
Quanto al trattenimento, la Corte ribadisce che esso resta una misura eccezionale e deve rispettare integralmente gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33:
- valutazione caso per caso;
- necessità e proporzionalità;
- assenza di misure alternative meno coercitive efficaci;
- uno dei motivi tassativi previsti dalla direttiva;
- durata il più breve possibile e controllo giurisdizionale effettivo. Pertanto, il prolungamento del trattenimento non può essere automatico o sistematico.
Quinta questione: rilievo d’ufficio del superamento del termine
La Corte dichiara di non dover rispondere alla quinta questione perché non necessaria alla definizione delle controversie principali. Sottolinea che le decisioni impugnate sono state adottate nell’ambito della procedura di diritto comune e che la loro legittimità non può essere messa in discussione dalla sola circostanza del superamento del termine di quattro settimane o del trattenimento prolungato.
Dispositivo e principi affermati
La Corte conclude che:
- la procedura di frontiera può svolgersi anche con trattenimento in un luogo interno assimilato alla frontiera;
- dopo quattro settimane, la procedura di frontiera termina e si applicano le altre disposizioni della direttiva 2013/32;
- lo stesso luogo può essere qualificato dapprima come luogo di frontiera e poi come luogo nel territorio;
- l’esame può proseguire in via prioritaria, ma nel rispetto delle garanzie procedurali e delle condizioni restrittive del trattenimento previste dalla direttiva 2013/33.
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