Corte di giustizia, Sentenza C-58/24
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 aprile 2026. — NE e a. contro An Coimisiún Pleanála e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda). — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 12 – Regime di rigorosa tutela di talune specie animali – Articolo 16 – Decisione di concedere una deroga in previsione di una domanda di permesso di costruire per un progetto rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE – Articolo 11 – Convenzione di Aarhus – Articolo 9 – Autonomia procedurale – Principi di equivalenza e di effettività – Decisione di deroga qualificata come atto giuridico autonomo – Norme procedurali che prevedono un termine di tre mesi per chiedere l’annullamento di un’autorizzazione di deroga. — Causa C-58/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che una deroga concessa ai sensi dell’articolo 16 della direttiva habitat, quando costituisce parte del processo autorizzatorio di un progetto soggetto a VIA, può essere impugnata con un termine nazionale autonomo. Il termine di tre mesi decorrente dalla conoscenza o conoscibilità ragionevole della deroga è compatibile con il diritto UE, se rispetta equivalenza ed effettività. Non occorre rispondere alle ulteriori questioni su alternative, finalità protettiva e contenuto della deroga.
Rinvio pregiudiziale su accesso alla giustizia e termini di impugnazione di una deroga ex direttiva habitat collegata a un progetto soggetto a VIA.
La questione giuridica
Se l’articolo 11 della direttiva VIA, letto alla luce dell’articolo 9 della Convenzione di Aarhus e dell’articolo 47 della Carta, osti a una normativa nazionale che impone di impugnare entro tre mesi, decorrenti dalla conoscenza o conoscibilità ragionevole della deroga, l’autorizzazione di deroga rilasciata ai sensi dell’articolo 16 della direttiva habitat e inserita nel processo autorizzatorio di un progetto; e, in via subordinata, se debbano ritenersi rilevanti il momento iniziale del termine, l’obbligo di prevedibilità del termine e la necessità di esaminare concretamente le soluzioni alternative e la finalità di protezione perseguita dalla deroga.
Principio di diritto
L’articolo 11 della direttiva VIA, letto alla luce dell’articolo 9 della Convenzione di Aarhus e dell’articolo 47 della Carta, non osta a che uno Stato membro preveda che il ricorso di annullamento contro una deroga ex articolo 16 della direttiva habitat, quando tale deroga rientra nel processo di autorizzazione di un progetto soggetto a VIA, debba essere proposto entro tre mesi dal momento in cui il pubblico interessato ha conosciuto o avrebbe potuto ragionevolmente conoscere la deroga, purché il termine rispetti i principi di equivalenza ed effettività; il diritto dell’Unione non impone che la deroga e l’autorizzazione del progetto siano impugnate congiuntamente né che il termine decorra solo dall’autorizzazione primaria.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 9 della Convenzione di Aarhus
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 92/43/CEE
- Articolo 12 della direttiva 92/43/CEE
- Articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE
- Direttiva 2011/92/UE
- Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), della direttiva 2011/92/UE
- Articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE
- Articolo 4, paragrafi 2 e 5, della direttiva 2011/92/UE
- Articolo 11 della direttiva 2011/92/UE
- Direttiva 2014/52/UE
- Decisione 2005/370/CE
Rinvio pregiudiziale su deroga ex direttiva habitat e termine di impugnazione
La Corte, quinta sezione, si pronuncia in un rinvio pregiudiziale della High Court irlandese relativo a un progetto residenziale per il quale era stata rilasciata, prima del permesso di costruire, una deroga ai divieti di tutela di specie protette ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE. Il nodo centrale riguarda la compatibilità con il diritto dell’Unione del termine nazionale di tre mesi per impugnare autonomamente la deroga.
Fatti e procedimento principale
Il progetto riguardava la costruzione di unità residenziali nell’ex monastero carmelitano di Delgany, nella contea di Wicklow. La committente Drumakilla Limited otteneva prima un’autorizzazione di deroga per i pipistrelli, poi presentava domanda di permesso di costruire accompagnata da una pre-valutazione dell’impatto ambientale e dalla deroga stessa. Il permesso veniva rilasciato il 15 febbraio 2021, mentre il 25 marzo 2021 venivano avviati ricorsi sia contro il permesso sia contro la deroga.
La High Court precisava che, nel diritto irlandese, la deroga ex articolo 54 del regolamento del 2011 è una decisione di merito autonoma, da impugnare entro tre mesi; il termine può essere prorogato, ma nel caso concreto i ricorrenti non avevano chiesto una proroga. Il giudice del rinvio dubitava però che il diritto dell’Unione imponesse una soluzione diversa, soprattutto perché la deroga era funzionalmente collegata all’autorizzazione del progetto.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, che consente deroghe ai divieti di rigorosa tutela solo in assenza di altre soluzioni valide e se la deroga non pregiudica lo stato di conservazione soddisfacente delle popolazioni;
- l’articolo 11 della direttiva 2011/92/UE, che garantisce al pubblico interessato un ricorso per contestare decisioni, atti od omissioni soggetti alle regole sulla partecipazione del pubblico;
- l’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 5, della Convenzione di Aarhus, sull’accesso alla giustizia in materia ambientale;
- l’articolo 47 della Carta, quale parametro di tutela giurisdizionale effettiva.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza:
- se la deroga rilasciata ex articolo 16 della direttiva habitat dovesse essere considerata parte del procedimento autorizzatorio del progetto ai fini dell’articolo 11 della direttiva VIA;
- se il termine per impugnare la deroga potesse decorrere prima dell’autorizzazione primaria del progetto;
- se il termine nazionale dovesse essere espressamente previsto e chiaramente conoscibile dal pubblico;
- e, in via subordinata, se l’autorità dovesse esaminare concretamente le soluzioni alternative e se la deroga dovesse contenere misure specifiche di protezione.
Ragionamento della Corte
La Corte richiama anzitutto la sentenza Namur-Est Environnement, ribadendo che, quando un progetto soggetto a VIA richiede anche una deroga alle norme di protezione delle specie, tale deroga deve essere adottata prima dell’autorizzazione del progetto. La ragione è che l’autorizzazione del progetto non può basarsi su una valutazione incompleta. Tuttavia, la valutazione della deroga e quella del progetto restano distinte e possono essere controllate separatamente.
La Corte afferma poi che:
- l’articolo 11 della direttiva VIA disciplina il ricorso contro la decisione di autorizzazione del progetto, mentre la deroga ex articolo 16 della direttiva habitat ricade nella logica dell’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus;
- il diritto dell’Unione garantisce che entrambe le decisioni possano essere oggetto di ricorso, ma non impone che il ricorso sia unico o simultaneo;
- non esiste, nel diritto UE, alcuna norma che fissi un termine di impugnazione o il suo dies a quo per la deroga;
- pertanto, uno Stato membro può prevedere un termine autonomo di tre mesi, decorrente dalla conoscenza o conoscibilità ragionevole della deroga.
Quanto ai principi di equivalenza ed effettività, la Corte ritiene che un termine di tre mesi non renda in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di ricorso. È però necessario che il ricorrente abbia potuto conoscere non solo il dispositivo ma anche la motivazione della deroga, e che fosse ragionevolmente prevedibile quale fosse il rimedio esperibile e il relativo termine. La Corte osserva altresì che la pubblicazione della norma procedurale nazionale contribuisce alla conoscibilità del termine.
Decisione
La Corte conclude che l’articolo 11 della direttiva VIA, letto alla luce dell’articolo 9 della Convenzione di Aarhus e dell’articolo 47 della Carta, non osta a una norma nazionale che imponga di impugnare entro tre mesi una deroga ex articolo 16 della direttiva habitat, quando il ricorso decorre dalla conoscenza o ragionevole conoscibilità della deroga, purché siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività. In ragione di tale risposta, la Corte dichiara assorbite le questioni quarta e quinta.
Principi pratici per gli operatori
Per i professionisti del settore ambientale e urbanistico, la pronuncia conferma che:
- la deroga fa parte del quadro autorizzatorio del progetto, ma può essere impugnata autonomamente;
- il diritto UE non impone un unico termine di impugnazione agganciato al permesso di costruire;
- la verifica dei termini processuali nazionali resta decisiva, specie quando il termine decorre dalla conoscenza dell’atto e non dalla sua pubblicazione;
- la tutela giurisdizionale effettiva richiede che il pubblico possa comprendere, in modo ragionevole, quali atti impugnare e entro quando.
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