Cassazione Civile, Sentenza n. 5306/2025 del 28/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su tre motivi: (1) presunto difetto di motivazione dell'avviso di accertamento TOSAP (omessa indicazione delle ragioni, dei presupposti e dei criteri di quantificazione); (2) erronea qualificazione della tariffa applicabile: la contribuente deduceva di avere diritto alla tariffa piu' favorevole prevista per le occupazioni strumentali alle reti di erogazione di pubblici servizi (art. 46/47 d.lgs. 507/1993 e art. 63 d.lgs. 446/1997), in quanto societa' di produzione di energia che svolge attivita' strumentale alla fornitura del servizio elettrico; (3) impugnazione delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 472/1992 per omessa denuncia/omesso versamento, con contestazione dell'esistenza di colpa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i motivi relativi al difetto di motivazione dell'avviso (primo motivo) e alla censura sulle sanzioni (terzo motivo), ritenendoli privi di fondamento: l'avviso era considerato idoneamente motivato nei suoi elementi essenziali e le sanzioni confermate perche' la contribuente non ha dimostrato l'assenza di colpa. Quanto al secondo motivo, la Corte ha accolto la censura di Enel Produzione, affermando il principio secondo cui alle societa' di produzione di energia che svolgono attivita' strumentali alla erogazione del servizio elettrico (e che fanno parte della filiera integrata rete/servizio) si applica la disciplina agevolata prevista dall'art. 63, comma 2, lett. f) d.lgs. 446/1997 (e conseguentemente il criterio di determinazione forfetaria). Per tale motivo la sentenza impugnata e' cassata limitatamente al secondo motivo e la causa e' rimessa alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita'.
Norme richiamate
art. 7, L. n. 212/2000
La motivazione dell'atto delimita l'ambito delle contestazioni proponibili e mette il contribuente in grado di conoscere l'an e il quantum; la prova della pretesa tributaria puo' essere fornita in giudizio se l'avviso non e' privo di motivazione essenziale.
art. 56, d.P.R. n. 633/1972
Riferimento al principio secondo cui l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione quando pone il contribuente in grado di conoscere gli elementi essenziali della pretesa.
art. 42, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato in tema di motivazione degli atti tributari: un avviso privo di congrua motivazione non puo' essere integrato in giudizio.
art. 46 e art. 47, d.lgs. n. 507/1993
Regolamentano la TOSAP per occupazioni con condutture, cavi e impianti destinati alle reti di erogazione di pubblici servizi; la disciplina e' stata integrata e in parte sostituita dalle modifiche introdotte dall'art. 63 del d.lgs. 446/1997.
art. 63, d.lgs. n. 446/1997
Prevede, alla lett. f), un criterio particolare (agevolato/forfetario) per le occupazioni permanenti effettuate da aziende di erogazione di pubblici servizi e da attivita' strumentali a tali servizi; la Corte ha interpretato la norma in senso estensivo includendo le societa' di produzione di energia quando l'attivita' e' strumentale alla filiera di erogazione del servizio elettrico.
art. 50, d.lgs. n. 507/1993
Prevede l'obbligo di denuncia per talune occupazioni; la Corte ha ritenuto che l'obbligo di denuncia persista a carico del subentrante nella concessione e che la mancata denuncia non possa essere sanata retroattivamente se la prima denuncia non e' stata presentata.
art. 5, d.lgs. n. 472/1992
Principio della responsabilita' personale nelle sanzioni amministrative tributarie: spetta all'Ufficio provare i fatti costitutivi dell'illecito e al contribuente provare l'assenza di colpa; la Corte ha ritenuto corretto l'accertamento sanzionatorio nel caso di specie.
art. 31, comma 14, legge n. 448/1998 e art. 18, legge n. 488/1999
Riferimenti normativi alla riforma che ha inciso sulla determinazione della TOSAP/COSAP e che ha introdotto il criterio forfetario basato sulle utenze, estendendo la disciplina anche alla tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche.
disposizioni interpretative e norme successive (legge n. 160/2019, d.l. n. 146/2021 e legge n. 215/2021)
Richiamate per confermare l'orientamento interpretativo che considera le occupazioni con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete anche quelle effettuate da aziende esercenti attivita' strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilita'.
Massime di principio
- In materia di TOSAP, le societa' di produzione di energia possono ottenere il regime di determinazione agevolata (art. 63, comma 2, lett. f) d.lgs. 446/1997) se l'occupazione e gli impianti risultano strumentali alla filiera del servizio elettrico; la qualifica soggettiva di societa' per azioni a scopo di lucro non esclude il beneficio.
- Un avviso di accertamento e' correttamente motivato se consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali (an e quantum) e quindi di difendersi; elementi pubblici richiamati nell'atto (es. delibere comunali, particelle, superficie occupata) contribuiscono a rendere la motivazione adeguata.
- La Corte di legittimita' non riesamina i fatti e le valutazioni di merito in sede di cassazione: le doglianze che in realta' mirano a un nuovo apprezzamento delle risultanze probatorie sono inammissibili o infondate.
- In tema di sanzioni tributarie l'onere probatorio e' ripartito: l'Ufficio deve provare l'illecito (anche mediante presunzioni semplici) mentre il contribuente che invoca l'esimente della non colpevolezza deve dimostrare l'assenza di dolo o colpa.
- Nel trasferimento di rapporti concessori l'obbligo dichiarativo relativo alla tassa puo' ricadere sul nuovo concessionario; la mancata denuncia originaria non viene automaticamente sanata dal mero subentro.
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