Cassazione Civile, Ordinanza n. 29641/2024 del 18/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di trasferimento in diverso luogo della servitù di passaggio ex art. 1068 c.c., proposta dal proprietario del fondo servente contro il proprietario del fondo dominante e l'usufruttuaria del fondo dominante, sul presupposto che il passaggio attualmente esercitato sul suo fondo fosse privo di titolo formale e potesse essere spostato su altra porzione del terreno per rendere più esclusivo l'uso della parte originariamente gravata. Il convenuto proprietario del fondo dominante si oppose sostenendo che il nuovo tracciato avrebbe aggravato e in sostanza precluso l'esercizio della servitù; in via riconvenzionale chiese la rimozione del cancello recentemente collocato all'accesso della strada utilizzata per il transito e, in subordine, l'adozione di dispositivi per consentire l'apertura a distanza e attenuare l'aggravio. In appello la Corte territoriale, pur confermando il rigetto della domanda principale di trasferimento della servitù e ritenendo il cancello compatibile con la servitù perché giustificato da esigenze di sicurezza, accolse la domanda riconvenzionale subordinata e attribuì al proprietario del fondo dominante il diritto di installare, a proprie spese, un dispositivo di apertura automatica e un videocitofono comandabile a distanza. Il ricorrente per cassazione censurò tale decisione con cinque motivi: con il primo denunciò omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel valorizzare un'utilità attuale del cancello, mentre esso sarebbe stato funzionale solo a un futuro spostamento del tracciato; con il secondo e il terzo denunciò violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita corrispondenza tra chiesto e pronunciato, lamentando che il giudice avesse disposto una soluzione diversa da quella domandata e non avesse accolto la subordinata volta a far gravare i dispositivi sul proprietario del fondo servente; con il quarto dedusse falsa applicazione dell'art. 1069 c.c., ritenendo che tale norma regoli le opere eseguite dal dominante per conservare la servitù ma non il contenimento dell'aggravio derivante da chiusura del fondo servente; con il quinto denunciò violazione degli artt. 1064, comma 2, e 1067, comma 2, c.c., assumendo che l'onere di predisporre i dispositivi necessari per garantire libero e comodo accesso dovesse gravare sul proprietario del fondo servente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo infondato il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché il fatto indicato non era decisivo e comunque la Corte d'appello aveva già considerato l'idoneità della soluzione adottata; ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la decisione impugnata non aveva attribuito un bene diverso da quello richiesto, ma si era limitata a regolare le modalità di esercizio della servitù e il riparto delle spese. Ha invece accolto il quarto e il quinto motivo: ha affermato che, se il fondo servente viene chiuso, il proprietario deve lasciarne libero e comodo l'ingresso al titolare della servitù e non può compiere atti che ne rendano più incomodo l'esercizio; ha inoltre precisato che il giudice di merito non aveva verificato se i dispositivi di apertura automatica e videocitofono fossero opere necessarie per la conservazione della servitù ai sensi dell'art. 1069 c.c., oppure se fossero invece imposti dall'aggravio determinato dalla chiusura del fondo servente, con conseguente possibile diversa ripartizione delle spese, anche in applicazione estensiva del terzo comma dell'art. 1069 c.c. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione per un nuovo esame della regolamentazione delle spese dei dispositivi di apertura del cancello; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 1068 c.c.
norma invocata nella domanda originaria per chiedere il trasferimento della servitù in altro luogo; nel caso concreto la domanda di trasferimento è stata respinta nei gradi di merito e non è oggetto dell'accoglimento in cassazione.
art. 1069 c.c.
è la norma che disciplina le opere necessarie per la conservazione della servitù e la relativa ripartizione delle spese; la Corte afferma che il giudice di merito deve verificare se i dispositivi richiesti rientrino davvero in tale paradigma, oppure se si tratti di misure necessitate dall'aggravio imposto dal fondo servente.
art. 1064 c.c.
se il fondo servente viene chiuso, il proprietario deve lasciarne libero e comodo l'ingresso a chi ha diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso.
art. 1067 c.c.
il proprietario del fondo servente non può compiere atti che tendano a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.
art. 112 c.p.c.
il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice regola le modalità di esercizio della servitù e il relativo aggravio senza attribuire un bene della vita diverso da quello richiesto.
art. 360 c.p.c.
sono i parametri di ricorso invocati per omesso esame di un fatto decisivo, nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e falsa applicazione di legge.
art. 366 c.p.c.
richiamato in relazione al rigoroso onere di indicare il fatto storico, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua deduzione in giudizio.
art. 369 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. come presidio formale del ricorso per cassazione quando si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo.
art. 841 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere che il cancello non fosse espressione di una mera facoltà di chiudere il fondo, ma di un intento di rendere esclusivo l'accesso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è sufficiente lamentare la mancata valorizzazione di singoli elementi istruttori se il fatto rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice, nel decidere una controversia sulla servitù, si limita a modulare le modalità di esercizio del diritto e a regolare gli oneri economici connessi, senza attribuire alle parti un bene della vita diverso da quello domandato.
- In presenza di chiusura del fondo servente, occorre distinguere tra le opere necessarie a conservare la servitù, che possono gravare sul titolare interessato secondo l'art. 1069 c.c., e le misure rese necessarie dall'aggravio introdotto dal proprietario del fondo servente, rispetto alle quali va verificato se e in che misura l'onere economico debba essere sopportato da quest'ultimo.
- Se il fondo servente viene chiuso, il proprietario deve garantire al titolare della servitù un accesso libero e comodo; non può, quindi, imporre modalità di esercizio che rendano il passaggio più difficoltoso senza predisporre idonei accorgimenti compensativi.
- La ripartizione delle spese per dispositivi accessori a un cancello installato sul fondo servente richiede un previo accertamento in fatto sulla loro effettiva necessità ai fini della conservazione della servitù e sulla loro riconducibilità al paradigma normativo applicabile.
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