Cassazione Civile, Ordinanza n. 06954/2025 del 15/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un creditore aveva chiesto la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale titolare di impresa. Il tribunale aveva dichiarato il fallimento; la corte d’appello aveva rigettato il reclamo, ritenendo irrilevante l’assoggettamento del debitore a confisca di prevenzione, valorizzando l’esistenza di un decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore e il relativo credito cartolare, nonché la sussistenza dello stato di insolvenza. In cassazione il ricorrente ha proposto sei motivi: (1) violazione degli artt. 18 l. fall. e 342 c.p.c. per avere la corte territoriale dichiarato aspecifico il motivo sul difetto di legittimazione passiva del fallendo per la confisca di prevenzione, lamentando che l’appello avrebbe avuto effetto devolutivo pieno; (2) violazione degli artt. 647 c.p.c. e 2909 c.c. per asserita mancanza in atti del decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo, con conseguente insussistenza di giudicato; (3) violazione dell’art. 52 d.lgs. 159/2011, sostenendo che, in pendenza della confisca di prevenzione, il credito doveva essere fatto valere davanti al giudice delegato e non in sede monitoria; (4) violazione degli artt. 20, 51 e 94 r.d. 1669/1933 e dell’art. 1988 c.c., deducendo che le cambiali recavano sole girate in bianco o illeggibili, che il credito cambiario sarebbe prescritto e che le girate non potevano valere come promessa di pagamento verso il ricorrente; (5) omesso esame del motivo di reclamo relativo all’insolvenza, in violazione dell’art. 112 c.p.c.; (6) violazione dell’art. 5 l. fall., sostenendo che, essendo l’impresa in situazione assimilata alla liquidazione per la confisca, l’insolvenza andava verificata in rapporto all’intero patrimonio e alla soddisfazione integrale dei creditori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo motivo per mancata impugnazione di una ratio autonoma della decisione di merito e per difetto di decisività; inammissibili il secondo e il quarto motivo perché diretti contro una pluralità di rationes decidendi autonome e, comunque, fondati su censure non scrutinabili in cassazione come travisamento della prova; infondato il terzo motivo perché la procedura di prevenzione e quella fallimentare hanno finalità diverse e non vi è un rapporto di pregiudizialità tale da imporre l’accertamento del credito nel procedimento di prevenzione; inammissibili il quinto e il sesto motivo per difetto di specificità/autosufficienza e perché rivolti anche a profili estranei alla sentenza impugnata. La Corte ha altresì escluso l’applicabilità, all’imprenditore individuale, dei principi elaborati per le società in liquidazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione degli intimati; è stato inoltre disposto il contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 18 l. fall.
È richiamato per censurare il reclamo, ma la Corte non vi ravvisa violazione poiché il motivo di gravame era comunque sorretto da una ratio autonoma non impugnata.
art. 342 c.p.c.
La censura sul difetto di specificità è assorbita dalla presenza di un’autonoma ragione di inammissibilità per difetto di interesse.
art. 647 c.p.c.
L’eventuale mancata prova del decreto di esecutorietà non è deducibile come errore di legittimità se si tratta di apprezzamento del materiale istruttorio; il rimedio sarebbe, se del caso, la revocazione per errore di fatto.
art. 2909 c.c.
L’efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo è affermata dalla corte di merito e non può essere rivista in cassazione se dipende da valutazione del materiale probatorio.
art. 52 d.lgs. 159/2011
La disciplina della prevenzione non impone che il credito sia fatto valere esclusivamente davanti al giudice del procedimento di prevenzione; non sussiste pregiudizialità rispetto alla verifica fallimentare.
art. 20 r.d. 1669/1933
Invocato per contestare la titolarità dell’azione cambiaria, ma la censura è ritenuta inammissibile e comunque superata dalla diversa ratio della promessa di pagamento.
art. 51 r.d. 1669/1933
Richiamato nel motivo sulle cambiali, senza che la Corte entri nel merito per difetto di decisività della censura.
art. 94 r.d. 1669/1933
Richiamato nel motivo sulle cambiali; la doglianza viene dichiarata inammissibile.
art. 1988 c.c.
Le girate delle cambiali sono ritenute idonee, secondo la corte territoriale, a fungere da promessa unilaterale di pagamento in favore del creditore.
art. 112 c.p.c.
La dedotta omessa pronuncia è inammissibile perché il ricorrente non ha specificato il contenuto del motivo di reclamo asseritamente non esaminato.
art. 5 l. fall.
L’insolvenza è valutata secondo i criteri generali; i principi relativi alle società in liquidazione non sono applicabili all’imprenditore individuale.
art. 6 l. fall.
La dichiarazione di fallimento su istanza di creditore non richiede l’accertamento definitivo del credito né l’esecutività del titolo, bastando una delibazione incidentale della legittimazione dell’istante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 395, n. 4, c.p.c.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova è rimediabile, in presenza dei presupposti, con la revocazione per errore di fatto.
Massime di principio
- Quando una decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a reggere il dispositivo, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibili le censure rivolte alle altre per difetto di interesse.
- Nell’istanza di fallimento del creditore non è necessario un accertamento definitivo del credito né che il titolo sia già esecutivo: è sufficiente una delibazione incidentale del credito ai fini della legittimazione dell’istante.
- L’eventuale contestazione circa la mancata considerazione di un documento o di un titolo come esistente in atti non integra, di regola, vizio deducibile in cassazione se risolve in un travisamento della prova; il rimedio proprio è la revocazione per errore di fatto, ricorrendone i presupposti.
- La disciplina della confisca di prevenzione e quella del fallimento perseguono finalità diverse e non comportano, di per sé, un rapporto di pregiudizialità tale da imporre la verifica del credito in via esclusiva nel procedimento di prevenzione.
- Per dedurre utilmente in cassazione un vizio di omessa pronuncia è necessario riportare in modo specifico il contenuto della domanda o eccezione asseritamente non esaminata, così da consentire il controllo di ritualità, tempestività e decisività.
- I principi elaborati in tema di insolvenza delle società in liquidazione non sono automaticamente estensibili all’imprenditore individuale, mancando il necessario presupposto soggettivo e strutturale.
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