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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7879/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto di competenza sollevato dal GIP di Prato perché ritenendosi incompetente a decidere, in funzione di giudice dell'esecuzione, sull'istanza dell'Ufficio Recupero crediti del Tribunale di Firenze (10/12/2022) relativa all'applicazione dell'indulto ai sensi dell'art. 672 c.p.p. in relazione a precedenti condanne, ha rimesso la questione alla Corte di Cassazione dopo che il GIP di Firenze, con provvedimento del 23/05/2023, aveva a sua volta declinato la competenza indicando il GIP di Prato. Il nodo giuridico era quale giudice fosse funzionalmente competente a decidere, dato che vi sono più provvedimenti eseguibili verso lo stesso soggetto e che il Tribunale di Firenze aveva emesso una sentenza il 21/12/2020, irrevocabile il 07/05/2021, che il giudice rimettente riteneva essere l'ultimo provvedimento irrevocabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato insussistente il conflitto e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze in composizione monocratica, qualificandolo come giudice funzionalmente competente. Ha affermato che non sussiste conflitto negativo quando l'indicazione di competenza non è reciproca (cioè quando il secondo giudice indica un terzo giudice): in tal caso gli atti vanno trasmessi al giudice indicato. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui, nel procedimento di esecuzione verso soggetto raggiunto da più titoli esecutivi, la competenza spetta al giudice che ha pronunciato per ultimo la condanna divenuta irrevocabile (criterio cronologico previsto dall'art. 665, comma 4, c.p.p.), valutando la situazione di fatto esistente al momento del deposito dell'istanza (1° dicembre 2022), quando l'ultimo provvedimento irrevocabile era quello del Tribunale di Firenze del 21/12/2020.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    norma richiamata come titolo per la rimessione alla Corte di Cassazione in caso di conflitto di competenza

  • art. 30 cod. proc. pen.

    norma richiamata quale regola sulla procedura di risoluzione del conflitto di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione

  • art. 672 cod. proc. pen.

    riferimento alla norma che disciplina l'applicazione dell'indulto nell'ambito del procedimento esecutivo oggetto dell'istanza

  • art. 665, comma 4, cod. proc. pen.

    criterio interpretato dalla Corte come parametro oggettivo e cronologico per determinare la competenza del giudice dell'esecuzione: spetta al giudice che ha pronunciato l'ultima condanna divenuta irrevocabile; la determinazione va fatta rispetto alla reale situazione di fatto al momento del deposito dell'istanza

Massime di principio

  • Il conflitto negativo di competenza sussiste solo quando due giudici, con provvedimenti formali, si rifiutano reciprocamente di prendere cognizione dello stesso procedimento indicando l'uno la competenza dell'altro e ciò provoca un blocco insanabile dell'iter processuale; in caso contrario non sorge conflitto.
  • Se il secondo giudice indica un terzo giudice (e non indica reciprocamente il primo), non è necessario sollevare conflitto: gli atti vanno trasmessi al giudice così indicato, che potrà riconoscere o meno la propria competenza.
  • In materia di esecuzione, quando lo stesso soggetto è raggiunto da più titoli esecutivi, la competenza funzionale appartiene al giudice che ha pronunciato l'ultima condanna divenuta irrevocabile (criterio cronologico ex art. 665, comma 4, c.p.p.), anche se la questione riguarda titoli diversi o anteriori.
  • La determinazione della competenza deve basarsi sulla situazione di fatto reale esistente al momento del deposito della domanda o del ricorso, non su dati eventualmente divergenti desumibili dal casellario giudiziale.
  • Se permane un effettivo e reciproco rifiuto dei giudici che blocca il procedimento, è opportuno sollevare il conflitto e rimetterlo alla Corte di Cassazione ai sensi degli artt. 28 e 30 c.p.p.
  • Nella pratica, prima di elevare un conflitto, verificare la cronologia delle sentenze irrevocabili e, se il secondo giudice indica un altro giudice, trasmettere gli atti a quest'ultimo per evitare inutili impugnazioni o rimessioni.

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