Sentenza n. 237/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento dell’ordinanza n. 495 del 24.10.2019 prot. 49669 adottata ex art.31 comma 4 bis D.P.R. n.380/2001 dal Comune di Nardò nella persona del dirigente Ing. Nicola D’Alessandro, notificata il 6.11.2019; di tutti i presupposti verbali ed atti di accertamento dell’asserita inottemperanza dell’ordinanza di demolizione; e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro per inottemperanza all'ordine di demolizione di un ampliamento edilizio abusivo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Comune, ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, le aveva irrogato la sanzione pecuniaria massima di 20.000 euro per la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione relativo a un ampliamento abusivo dell'abitazione, avente superficie di 22,33 mq e volumetria di 66 mc. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001; carenza o erroneità del presupposto dell'inottemperanza; perplessità e indeterminatezza della condotta sanzionata; carenza di motivazione e di istruttoria; irragionevolezza; illegittimità costituzionale della disposizione per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dei principi di ragionevolezza, uguaglianza e proporzionalità; violazione dell'art. 16 l. n. 689/1981, con riferimento alla possibilità di pagamento in misura ridotta. La ricorrente aveva inoltre rappresentato l'esistenza di un sequestro penale sul manufatto, prospettandone l'incidenza sull'eseguibilità dell'ordine di demolizione e sulla configurabilità dell'inottemperanza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il presupposto della sanzione prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 sia la mera inottemperanza all'ordine di demolizione, finalizzata a sanzionare la mancata rimozione dell'abuso. È legittimo motivare l'ordinanza sanzionatoria mediante richiamo al verbale di accertamento dell'inottemperanza. Poiché l'abuso ricadeva in area sottoposta a vincolo paesaggistico, il Comune era tenuto ad applicare la sanzione nella misura massima di 20.000 euro, senza margine di discrezionalità e senza uno specifico onere motivazionale sulla quantificazione. Il sequestro penale del manufatto non impediva l'efficacia né la procedibilità del parallelo procedimento amministrativo: il destinatario dell'ordine avrebbe potuto chiedere all'autorità giudiziaria il temporaneo dissequestro per conformarsi all'ordine. È stata inoltre esclusa l'applicabilità dell'art. 16 l. n. 689/1981, poiché la sanzione edilizia è qualificata come ripristinatoria dell'ordine urbanistico violato, seppure per equivalente, e non come sanzione meramente retributiva. Il Comune non si è costituito; il TAR ha disposto nulla per le spese.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001
l'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima.
La mera inottemperanza all'ordine di demolizione costituisce il presupposto della sanzione; per gli abusi realizzati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico la sanzione deve essere applicata nella misura massima, senza margine di discrezionalità e senza specifico onere motivazionale sulla quantificazione.
art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
È richiamato in quanto la disciplina dell'art. 31, comma 4-bis, impone la sanzione massima per gli abusi realizzati sulle aree e sugli edifici soggetti alla disciplina indicata da tale disposizione; nel caso concreto l'area era sottoposta a vincolo paesaggistico.
art. 16 l. n. 689/1981
Non è applicabile alla sanzione pecuniaria edilizia esaminata, in ragione della sua natura ripristinatoria dell'ordine urbanistico violato, seppure per equivalente, anziché meramente retributiva.
artt. 3 e 97 Cost.
Sono stati invocati dalla ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001; la sentenza non accoglie le relative censure.
Massime di principio
- La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 presuppone la mera inottemperanza all'ordine di demolizione e può essere irrogata mediante richiamo al verbale di accertamento dell'inottemperanza.
- Quando l'abuso edilizio ricade in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, la sanzione prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 deve essere applicata nella misura massima di 20.000 euro, senza margine di discrezionalità dell'amministrazione e senza uno specifico onere motivazionale sulla quantificazione.
- Il sequestro penale del manufatto abusivo non incide sull'efficacia e sulla procedibilità del parallelo procedimento amministrativo sanzionatorio, poiché il destinatario dell'ordine di demolizione può chiedere all'autorità giudiziaria il temporaneo dissequestro al fine di conformarsi all'ordine.
- La sanzione pecuniaria prevista per l'inottemperanza all'ordine di demolizione ha natura ripristinatoria dell'ordine urbanistico violato, seppure per equivalente; per tale ragione non si applica la disciplina del pagamento in misura ridotta prevista dall'art. 16 l. n. 689/1981.
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