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Sentenza

Sentenza n. 459/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento del provvedimento prot. n. 11126 del 12.11.2025, con cui il Comune ha disposto l’archiviazione del procedimento avviato a seguito dell’atto di significazione e diffida dei ricorrenti in data 10.5.2025, avente ad oggetto la S.C.I.A. edilizia del 9.5.2024 per la variazione della destinazione d’uso con opere dell’unità immobiliare sita in vicolo Carugetto n. 5;

Giustizia amministrativa202600043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di archiviazione del procedimento avviato per sollecitare l’esercizio dei poteri inibitori e repressivi sulla S.C.I.A. edilizia relativa al cambio di destinazione d’uso con opere di un’unità immobiliare

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno contestato l’archiviazione comunale deducendo, in sintesi, la violazione della disciplina sulla S.C.I.A., sull’autotutela e sui titoli edilizi, nonché della normativa urbanistica, idraulica, commerciale, igienico-sanitaria, acustica ed energetica. Hanno sostenuto che il termine per l’autotutela decorresse dalla scadenza del termine per i controlli ordinari e che, comunque, non operassero limiti temporali per la presenza di una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi. Hanno inoltre affermato che la S.C.I.A. non fosse mai divenuta efficace, perché l’intervento avrebbe richiesto un permesso di costruire o una S.C.I.A. alternativa, sarebbe incompatibile con il piano di bacino e con la disciplina comunale degli esercizi pubblici e presenterebbe carenze relative agli accessi, ai requisiti igienico-sanitari, all’inquinamento acustico, all’isolamento dall’umidità e al risparmio energetico. Il Comune e i controinteressati hanno eccepito la tardività del ricorso, il consolidamento della S.C.I.A. e il difetto di legittimazione e interesse, sostenendo comunque l’infondatezza delle censure.

La decisione

Il TAR ha applicato il principio della ragione più liquida, prescindendo dalle ulteriori eccezioni sulla natura collettiva del ricorso e sulla legittimazione e interesse dei ricorrenti. Ha ritenuto parzialmente inammissibile l’impugnativa perché la S.C.I.A., presentata il 9 maggio 2024, era divenuta stabile: il termine per i controlli ordinari edilizi scadeva l’8 giugno 2024 e quello per l’intervento in autotutela l’8 giugno 2025. Entro tale ultima data i terzi avrebbero dovuto proporre l’azione contro il silenzio, mentre si sono limitati a presentare una diffida e un esposto e hanno agito giudizialmente soltanto il 2 gennaio 2026, impugnando un provvedimento comunale adottato tardivamente. La diffida stragiudiziale non interrompe né sospende il termine e non impedisce il consolidamento della S.C.I.A. Il Collegio ha escluso anche l’applicabilità della deroga prevista per i titoli ottenuti mediante falsa rappresentazione, poiché il terrapieno risultava rappresentato nelle tavole e il cancello relativo al corridoio condominiale riguardava una parte comune estranea alle opere segnalate. La censura sull’inefficacia radicale della S.C.I.A. è stata respinta nel merito: l’intervento, consistente nel cambio di destinazione d’uso di una singola unità con opere interne modeste e senza aumento di superficie o volume, rientrava nel restauro e risanamento conservativo ed era realizzabile mediante S.C.I.A.; le norme pianificatorie non ponevano un divieto assoluto al cambio d’uso, il nulla-osta sanitario e la documentazione acustica erano riferibili alla successiva autorizzazione per l’esercizio della ristorazione e le carenze tecniche denunciate non costituivano vizi radicali. Il ricorso è stato quindi dichiarato parzialmente inammissibile e, per il resto, rigettato. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 19, commi 3, 4 e 6-bis, l. 241/1990

    L’amministrazione adotta comunque i provvedimenti di cui al comma 3 “in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies”.

    La S.C.I.A. è soggetta ai poteri ordinari di controllo, inibitori, repressivi e conformativi entro il termine previsto; in materia edilizia il termine ordinario è di trenta giorni. Decorso tale termine, l’intervento amministrativo è possibile solo alle condizioni dell’autotutela.

  • art. 19, comma 6-ter, l. 241/1990

    La segnalazione certificata di inizio attività non costituisce un provvedimento tacito direttamente impugnabile.

    Il terzo deve sollecitare i controlli amministrativi e, in caso di inerzia, proporre tempestivamente l’azione contro il silenzio; la diffida stragiudiziale non sostituisce l’azione giudiziaria.

  • art. 21-nonies, commi 1 e 2-bis, l. 241/1990

    Il termine per l’autotutela sulla S.C.I.A. decorre dalla scadenza del termine per i controlli ordinari. La deroga ai limiti temporali per false rappresentazioni presuppone una concreta falsità rilevante, non ravvisata nel caso esaminato.

  • art. 2, comma 4, d.lgs. 222/2016

    Nella materia della S.C.I.A., il termine per l’adozione dell’atto di ritiro decorre dalla scadenza del termine per l’esercizio del potere ordinario di controllo: trenta giorni in materia edilizia.

  • art. 31 c.p.a.

    Il terzo leso da una S.C.I.A. deve esperire l’azione contro il silenzio per ottenere l’esercizio dei poteri di verifica, entro il termine utile a impedire il consolidamento della segnalazione.

  • art. 29 c.p.a.

    Quando l’amministrazione adotta un provvedimento negativo sulla sollecitazione del terzo entro il termine utile, tale provvedimento deve essere impugnato nel termine decadenziale ordinario.

  • art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001

    Le opere interne modeste, senza variazione di superficie o volume, sono state qualificate come restauro e risanamento conservativo.

  • art. 22, comma 1, d.P.R. 380/2001

    Il restauro e risanamento conservativo con cambio di destinazione d’uso di una singola unità immobiliare, nelle condizioni esaminate, è realizzabile mediante S.C.I.A.

  • art. 23-ter, comma 1-quinquies, lett. b), d.P.R. 380/2001

    La disposizione, nella formulazione attuale, conferma l’estensione del regime della S.C.I.A. a determinate ipotesi di mutamento di destinazione d’uso con opere.

  • art. 8 d.lgs. 192/2005

    La relazione tecnica sul contenimento dei consumi energetici è richiesta per nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche, non per l’intervento edilizio oggetto della controversia.

Massime di principio

  • Per una S.C.I.A. edilizia, il termine per l’esercizio dei poteri ordinari di controllo è di trenta giorni; decorso tale termine, l’amministrazione può intervenire solo alle condizioni dell’autotutela previste dall’art. 21-nonies l. 241/1990.
  • Il termine per l’autotutela sulla S.C.I.A. decorre dalla scadenza del termine per i controlli ordinari e non dalla data di presentazione della segnalazione. Nella fattispecie esaminata, alla S.C.I.A. del 9 maggio 2024 è conseguito un termine per l’autotutela scadente l’8 giugno 2025.
  • Il terzo che intenda ottenere l’esercizio dei poteri amministrativi sulla S.C.I.A. deve proporre tempestivamente l’azione contro il silenzio ai sensi dell’art. 31 c.p.a.; una diffida o un esposto stragiudiziale non interrompono il termine né impediscono il consolidamento della situazione del segnalante.
  • Una volta decorsi i termini per i controlli ordinari e per l’autotutela, il potere amministrativo si consuma e, parallelamente, si estingue l’interesse legittimo pretensivo del terzo, salvo che quest’ultimo abbia tempestivamente attivato la tutela giurisdizionale.
  • La deroga ai limiti temporali dell’autotutela per falsa rappresentazione richiede una falsa rappresentazione effettiva e rilevante. Non integra tale presupposto l’omessa rappresentazione di elementi estranei alle opere oggetto della S.C.I.A. o riferibili a parti comuni non interessate dall’intervento.
  • Il cambio di destinazione d’uso di una singola unità immobiliare, accompagnato da opere interne modeste senza aumento di superficie o volume, può rientrare nel restauro e risanamento conservativo realizzabile mediante S.C.I.A.; i requisiti necessari per l’avvio dell’attività commerciale o di somministrazione possono essere verificati nell’ambito del distinto titolo amministrativo commerciale.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTermini del procedimento e silenzioSCIA e liberalizzazioniLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSilenzio della pubblica amministrazioneDecadenza e tardivitàTutela del terzo

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