Regolamento (UE) 2023/1029
Regolamento (UE) 2023/1029 della Commissione del 25 maggio 2023 che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fosmet in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rivede la disciplina dei residui di fosmet alla luce del parere EFSA e delle criticità emerse per la sicurezza dei consumatori. Sopprime i LMR fissati in allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 e stabilisce in allegato V limiti di determinazione specifici per prodotto, in alcuni casi ridotti a 0,005 mg/kg. L’applicazione decorre dal 15 settembre 2023, dopo un periodo transitorio volto a consentire l’adeguamento degli operatori e delle autorità.
Modifica i livelli massimi di residui di fosmet negli alimenti e nei mangimi, sopprimendo i valori dell’allegato III e fissando nuovi limiti di determinazione nell’allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005.
Ambito di applicazione
Si applica agli alimenti e ai mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005, con particolare riferimento ai residui di fosmet su specifici prodotti elencati nell’allegato V. Incide sugli operatori del settore alimentare e mangimistico, sugli Stati membri e sui paesi terzi interessati all’immissione sul mercato o all’importazione di tali prodotti nell’Unione. Non disciplina altre sostanze attive né modifica l’approvazione del fosmet come sostanza fitosanitaria; riguarda esclusivamente i limiti massimi di residui e i limiti di determinazione analitica.
Modifica dei livelli massimi di residui di fosmet
Il regolamento (UE) 2023/1029 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, relativo ai livelli massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. L’intervento è motivato dal riesame EFSA degli LMR vigenti per il fosmet e dalle incertezze scientifiche emerse sulla sicurezza per i consumatori, in particolare per l’incompletezza dei dati tossicologici e sul metabolita fosmetozono.
Contesto scientifico e ragioni della modifica
Dai considerando emerge che l’EFSA ha individuato un rischio per i consumatori con riferimento a diversi prodotti, tra cui agrumi, frutta, uve, mirtilli e patate. La Commissione rileva inoltre che non è stato possibile confermare la sicurezza di tutti i LMR vigenti, inclusi quelli basati sui limiti massimi di residui del Codex (CXL), e ritiene quindi necessario sopprimere i valori fissati nell’allegato III e sostituirli con limiti di determinazione analitica nell’allegato V.
Modifiche normative al regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo l’allegato del nuovo regolamento. In particolare:
- nell’allegato III, parte A, la colonna relativa al fosmet è soppressa;
- nell’allegato V è introdotta una nuova colonna con i limiti applicabili al fosmet.
I limiti riportati nell’allegato V sono, in linea generale, limiti di determinazione specifici per prodotto, espressi in mg/kg. La tabella copre un ampio insieme di categorie alimentari di origine vegetale e animale, con valori variabili a seconda del prodotto.
Prodotti con limiti specifici più bassi
Il regolamento evidenzia espressamente che il valore base di 0,01 mg/kg non è sufficiente per:
- arance dolci;
- patate;
- mele;
- pere;
- ananas;
- meloni;
- cocomeri/angurie;
- radici di barbabietole da zucchero;
- latte di bovini.
Per tali prodotti il limite è fissato a 0,005 mg/kg, considerato il livello inferiore e raggiungibile e idoneo a garantire la protezione del consumatore. Per altri prodotti, come ad esempio pompelmi, limoni, limette, mandarini, noci di cocco, cotogne, nespole, albicocche, pesche, uve da tavola e da vino, mirtilli e kumquat, la tabella mantiene o indica il valore di 0,01 mg/kg; per alcune categorie particolari sono previsti anche 0,02 mg/kg o 0,05 mg/kg.
Ambito dei prodotti interessati
La nuova colonna in allegato V riguarda molteplici gruppi di prodotti, tra cui:
- frutta fresca o congelata e frutta a guscio;
- ortaggi freschi o congelati;
- legumi secchi;
- semi e frutti oleaginosi;
- cereali;
- tè, caffè, infusioni di erbe, cacao e carrube;
- luppolo;
- spezie;
- piante da zucchero;
- prodotti di origine animale terrestri, compreso il latte, le uova e il miele.
Per talune categorie della tabella sono richiamate esclusioni o rinvii all’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 per l’elenco completo dei prodotti interessati.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 15 settembre 2023, così da consentire un adeguamento ragionevole agli operatori, agli Stati membri e ai paesi terzi. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Rilievi pratici per gli operatori
Per i professionisti del settore agroalimentare e per i consulenti fiscali/legali, il testo comporta la necessità di verificare la conformità dei controlli interni, delle specifiche contrattuali e delle dichiarazioni di conformità ai nuovi limiti applicabili al fosmet. Particolare attenzione va riservata ai prodotti per i quali il limite è stato ridotto a 0,005 mg/kg, poiché il margine di tolleranza risulta più stringente rispetto al valore standard di 0,01 mg/kg.
Disposizioni principali
Soppressione dei LMR del fosmet in allegato III
La colonna relativa al fosmet è soppressa dall’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. La misura deriva dall’impossibilità di confermare la sicurezza di tutti i LMR vigenti, anche di quelli basati sui CXL del Codex, in ragione delle lacune nei dati tossicologici e metabolici richiamate dall’EFSA.
Nuovi limiti nell’allegato V
Nell’allegato V è aggiunta una colonna per il fosmet con limiti massimi di residui corrispondenti ai limiti di determinazione analitica, specifici per prodotto e ritenuti sicuri per i consumatori. Per numerosi prodotti il limite è fissato a 0,01 mg/kg; per alcuni prodotti è fissato a 0,005 mg/kg o, per alcune categorie, a 0,02 mg/kg, 0,05 mg/kg o altri valori indicati nella tabella.
Riduzione a 0,005 mg/kg per taluni prodotti
Per arance dolci, mele, pere, ananas, patate, meloni, cocomeri/angurie, radici di barbabietole da zucchero e latte di bovini il valore di base di 0,01 mg/kg è stato considerato insufficiente e il regolamento fissa il limite inferiore raggiungibile di 0,005 mg/kg.
Base scientifica e consultazioni
La Commissione si fonda sul parere motivato EFSA sul riesame degli LMR vigenti per il fosmet ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, nonché sulla conclusione EFSA relativa alla revisione tra pari della valutazione dei rischi della sostanza attiva. Sono stati consultati i laboratori di riferimento dell’Unione europea e i partner commerciali tramite l’OMC.
Decorrenza e applicazione transitoria
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 15 settembre 2023. Il considerando richiama la necessità di un periodo ragionevole per consentire l’adeguamento di Stati membri, paesi terzi e operatori del settore alimentare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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