Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1029

Regolamento (UE) 2023/1029 della Commissione del 25 maggio 2023 che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fosmet in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rivede la disciplina dei residui di fosmet alla luce del parere EFSA e delle criticità emerse per la sicurezza dei consumatori. Sopprime i LMR fissati in allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 e stabilisce in allegato V limiti di determinazione specifici per prodotto, in alcuni casi ridotti a 0,005 mg/kg. L’applicazione decorre dal 15 settembre 2023, dopo un periodo transitorio volto a consentire l’adeguamento degli operatori e delle autorità.

Modifica i livelli massimi di residui di fosmet negli alimenti e nei mangimi, sopprimendo i valori dell’allegato III e fissando nuovi limiti di determinazione nell’allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005.

Ambito di applicazione

Si applica agli alimenti e ai mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005, con particolare riferimento ai residui di fosmet su specifici prodotti elencati nell’allegato V. Incide sugli operatori del settore alimentare e mangimistico, sugli Stati membri e sui paesi terzi interessati all’immissione sul mercato o all’importazione di tali prodotti nell’Unione. Non disciplina altre sostanze attive né modifica l’approvazione del fosmet come sostanza fitosanitaria; riguarda esclusivamente i limiti massimi di residui e i limiti di determinazione analitica.

Modifica dei livelli massimi di residui di fosmet

Il regolamento (UE) 2023/1029 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, relativo ai livelli massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. L’intervento è motivato dal riesame EFSA degli LMR vigenti per il fosmet e dalle incertezze scientifiche emerse sulla sicurezza per i consumatori, in particolare per l’incompletezza dei dati tossicologici e sul metabolita fosmetozono.

Contesto scientifico e ragioni della modifica

Dai considerando emerge che l’EFSA ha individuato un rischio per i consumatori con riferimento a diversi prodotti, tra cui agrumi, frutta, uve, mirtilli e patate. La Commissione rileva inoltre che non è stato possibile confermare la sicurezza di tutti i LMR vigenti, inclusi quelli basati sui limiti massimi di residui del Codex (CXL), e ritiene quindi necessario sopprimere i valori fissati nell’allegato III e sostituirli con limiti di determinazione analitica nell’allegato V.

Modifiche normative al regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo l’allegato del nuovo regolamento. In particolare:

  • nell’allegato III, parte A, la colonna relativa al fosmet è soppressa;
  • nell’allegato V è introdotta una nuova colonna con i limiti applicabili al fosmet.

I limiti riportati nell’allegato V sono, in linea generale, limiti di determinazione specifici per prodotto, espressi in mg/kg. La tabella copre un ampio insieme di categorie alimentari di origine vegetale e animale, con valori variabili a seconda del prodotto.

Prodotti con limiti specifici più bassi

Il regolamento evidenzia espressamente che il valore base di 0,01 mg/kg non è sufficiente per:

  • arance dolci;
  • patate;
  • mele;
  • pere;
  • ananas;
  • meloni;
  • cocomeri/angurie;
  • radici di barbabietole da zucchero;
  • latte di bovini.

Per tali prodotti il limite è fissato a 0,005 mg/kg, considerato il livello inferiore e raggiungibile e idoneo a garantire la protezione del consumatore. Per altri prodotti, come ad esempio pompelmi, limoni, limette, mandarini, noci di cocco, cotogne, nespole, albicocche, pesche, uve da tavola e da vino, mirtilli e kumquat, la tabella mantiene o indica il valore di 0,01 mg/kg; per alcune categorie particolari sono previsti anche 0,02 mg/kg o 0,05 mg/kg.

Ambito dei prodotti interessati

La nuova colonna in allegato V riguarda molteplici gruppi di prodotti, tra cui:

  • frutta fresca o congelata e frutta a guscio;
  • ortaggi freschi o congelati;
  • legumi secchi;
  • semi e frutti oleaginosi;
  • cereali;
  • tè, caffè, infusioni di erbe, cacao e carrube;
  • luppolo;
  • spezie;
  • piante da zucchero;
  • prodotti di origine animale terrestri, compreso il latte, le uova e il miele.

Per talune categorie della tabella sono richiamate esclusioni o rinvii all’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 per l’elenco completo dei prodotti interessati.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 15 settembre 2023, così da consentire un adeguamento ragionevole agli operatori, agli Stati membri e ai paesi terzi. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Rilievi pratici per gli operatori

Per i professionisti del settore agroalimentare e per i consulenti fiscali/legali, il testo comporta la necessità di verificare la conformità dei controlli interni, delle specifiche contrattuali e delle dichiarazioni di conformità ai nuovi limiti applicabili al fosmet. Particolare attenzione va riservata ai prodotti per i quali il limite è stato ridotto a 0,005 mg/kg, poiché il margine di tolleranza risulta più stringente rispetto al valore standard di 0,01 mg/kg.

Disposizioni principali

Soppressione dei LMR del fosmet in allegato III

La colonna relativa al fosmet è soppressa dall’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. La misura deriva dall’impossibilità di confermare la sicurezza di tutti i LMR vigenti, anche di quelli basati sui CXL del Codex, in ragione delle lacune nei dati tossicologici e metabolici richiamate dall’EFSA.

Nuovi limiti nell’allegato V

Nell’allegato V è aggiunta una colonna per il fosmet con limiti massimi di residui corrispondenti ai limiti di determinazione analitica, specifici per prodotto e ritenuti sicuri per i consumatori. Per numerosi prodotti il limite è fissato a 0,01 mg/kg; per alcuni prodotti è fissato a 0,005 mg/kg o, per alcune categorie, a 0,02 mg/kg, 0,05 mg/kg o altri valori indicati nella tabella.

Riduzione a 0,005 mg/kg per taluni prodotti

Per arance dolci, mele, pere, ananas, patate, meloni, cocomeri/angurie, radici di barbabietole da zucchero e latte di bovini il valore di base di 0,01 mg/kg è stato considerato insufficiente e il regolamento fissa il limite inferiore raggiungibile di 0,005 mg/kg.

Base scientifica e consultazioni

La Commissione si fonda sul parere motivato EFSA sul riesame degli LMR vigenti per il fosmet ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, nonché sulla conclusione EFSA relativa alla revisione tra pari della valutazione dei rischi della sostanza attiva. Sono stati consultati i laboratori di riferimento dell’Unione europea e i partner commerciali tramite l’OMC.

Decorrenza e applicazione transitoria

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 15 settembre 2023. Il considerando richiama la necessità di un periodo ragionevole per consentire l’adeguamento di Stati membri, paesi terzi e operatori del settore alimentare.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturamangimicommercio internazionale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.