Regolamento (UE) 2023/1033
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1033 della Commissione del 25 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1080 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1081 che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sulle misure antidumping e compensative già in vigore sulle importazioni di vetro solare originario della Cina, per chiarire in modo esplicito la definizione del prodotto soggetto ai dazi. La Commissione osserva che le autorità degli Stati membri incontravano difficoltà interpretative e precisa quindi che la copertura delle misure dipende dalle caratteristiche fisiche e tecniche del vetro, non dal suo uso finale. Le modifiche si inseriscono nel quadro dei regolamenti UE in materia di difesa commerciale e mirano a garantire un’applicazione uniforme delle misure esistenti.
Chiarisce e modifica la definizione del prodotto soggetto a dazi antidumping e compensativi definitivi sul vetro solare originario della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di "vetro solare" originario della Repubblica popolare cinese, classificato attualmente al codice NC ex 7007 19 80 e ai codici TARIC 7007198012, 7007198018, 7007198080 e 7007198085. Riguarda il prodotto con specifiche caratteristiche fisiche e tecniche indicate nel regolamento, indipendentemente dall’uso finale (ad esempio moduli fotovoltaici, collettori fototermici, arredamento, serre o altri impieghi). Non introduce nuove misure autonome, ma modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/1080 e 2020/1081 già vigenti; è applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Chiarimento della definizione del prodotto soggetto a dazi sul vetro solare cinese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1033 modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/1080 e 2020/1081 per chiarire il perimetro del prodotto soggetto rispettivamente a dazio antidumping definitivo e a dazio compensativo definitivo sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese. La Commissione interviene perché, secondo quanto indicato nei considerando, le autorità nazionali incontravano difficoltà interpretative nella delimitazione del prodotto.
Contesto normativo e finalità
Le misure originarie derivano dal regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 per l’antidumping e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 per le sovvenzioni, poi prorogate con i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/1080 e 2020/1081 a seguito di riesame in previsione della scadenza. Il nuovo intervento non istituisce misure ulteriori, ma intende assicurare un’attuazione uniforme di quelle già vigenti, esplicitando che la classificazione del prodotto dipende dalle sue caratteristiche fisiche e tecniche e non dall’utilizzo finale.
Ambito materiale del prodotto
Il vetro solare è definito come vetro piatto soda-calcico temprato con: contenuto di ferro inferiore a 300 ppm; trasmittanza solare superiore all’88 % misurata con massa d’aria 1,5 e spettro 300-2 500 nm; resistenza al calore fino a 250 °C secondo EN 12150; resistenza agli shock termici di Δ 150 K secondo EN 12150; resistenza meccanica almeno pari a 90 N/mm2 secondo EN 1288-3. Il prodotto è attualmente classificato al codice NC ex 7007 19 80 e ai codici TARIC 7007198012, 7007198018, 7007198080 e 7007198085.
Irrilevanza dell’uso finale
La Commissione precisa che rientra nelle misure tutto il vetro che soddisfa le caratteristiche descritte, indipendentemente dall’uso: moduli fotovoltaici in silicio cristallino, moduli a film sottile, collettori fototermici piatti, arredamento, serre o altri impieghi. Tale precisazione serve a prevenire elusioni e a garantire una lettura uniforme della nozione di prodotto soggetto a misura.
Modifiche operative ai regolamenti del 2020
Con l’articolo 1 viene sostituito l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1080, inserendo la definizione dettagliata del prodotto soggetto al dazio antidumping definitivo. Con l’articolo 2 viene sostituito l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1081, in modo speculare, per i dazi compensativi definitivi.
Entrata in vigore
Il regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il testo è adottato dalla Commissione a Bruxelles il 25 maggio 2023.
Disposizioni principali
Contesto delle misure antidumping e compensative
Si ricorda che il vetro solare originario della Repubblica popolare cinese è già soggetto a un dazio antidumping definitivo e a dazi compensativi definitivi, prorogati con i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/1080 e 2020/1081 per ulteriori cinque anni. Le aliquote delle misure in vigore variano, rispettivamente, tra il 17,5 % e il 75,4 % per l’antidumping e tra il 3,2 % e il 17,1 % per i dazi compensativi.
Definizione del prodotto soggetto alle misure
Il prodotto interessato è il vetro solare costituito da vetro piatto soda-calcico temprato, con contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, trasmittanza solare superiore all’88 % (massa d’aria 1,5 e spettro solare 300-2 500 nm), resistenza al calore fino a 250 °C (EN 12150), resistenza agli shock termici di Δ 150 K (EN 12150) e resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm2 (EN 1288-3), attualmente classificato al codice NC ex 7007 19 80 e ai codici TARIC indicati.
Chiarimento sull’irrilevanza dell’uso finale
Si stabilisce espressamente che tutto il vetro con le caratteristiche tecniche e fisiche descritte rientra nelle misure, a prescindere dall’uso finale: moduli fotovoltaici, collettori fototermici piatti, arredamento, costruzione di serre o altri fini. Il chiarimento è volto a evitare possibili elusioni tramite qualificazione dell’uso del prodotto.
Modifica del regolamento antidumping 2020/1080
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1080 è sostituito per inserire nel testo normativo la definizione dettagliata del vetro solare soggetto al dazio antidumping definitivo.
Modifica del regolamento antisovvenzioni 2020/1081
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1081 è sostituito con formulazione analoga, così da estendere il chiarimento anche ai dazi compensativi definitivi applicabili allo stesso prodotto.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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