Regolamento (UE) 2023/1027
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1027 del Consiglio del 25 maggio 2023 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2023/1027 aggiorna l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, che disciplina le misure restrittive dell’UE in considerazione della situazione in Siria. A seguito di un riesame delle designazioni, due persone decedute sono espunte dall’elenco e le voci relative a 19 persone fisiche sono modificate con informazioni identificative e motivazioni aggiornate. Il regolamento è direttamente applicabile e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 sulle misure restrittive contro la Siria, sopprimendo due persone decedute e aggiornando le voci di 19 persone fisiche.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea in quanto regolamento direttamente applicabile. Riguarda le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 36/2012 nei confronti della situazione in Siria, con impatto specifico sull’elenco di persone fisiche, giuridiche, entità e organismi contenuto nell’allegato II. Non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma aggiorna le designazioni già esistenti; non risultano esclusioni ulteriori oltre alla cancellazione di due nominativi deceduti.
Aggiornamento delle misure restrittive UE nei confronti della Siria
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1027 interviene sul regime sanzionatorio unionale relativo alla Siria, già istituito dal regolamento (UE) n. 36/2012. La finalità è esclusivamente aggiornata e tecnica: a seguito di un riesame delle misure, il Consiglio modifica l’allegato II per riflettere la soppressione di due nominativi deceduti e l’aggiornamento delle informazioni su altre 19 persone fisiche già inserite nell’elenco.
Base giuridica e contesto
Il provvedimento è adottato dal Consiglio sulla base dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 36/2012. Nei considerando si precisa che il regolamento del 2012 aveva istituito misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che, all’esito del riesame, è opportuno espungere le voci riferite a due persone decedute e modificare le voci di 19 persone fisiche. Il regolamento di esecuzione non crea un nuovo quadro sanzionatorio, ma adegua l’elenco nominativo vigente.
Ambito di applicazione
Il regolamento incide sull’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, cioè sull’elenco di persone fisiche, giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive. L’intervento ha effetti in tutto il territorio dell’Unione, in virtù della diretta applicabilità del regolamento, e riguarda gli operatori che devono dare esecuzione alle misure restrittive, in particolare soggetti finanziari e commerciali tenuti a verificare la corrispondenza con l’elenco aggiornato.
Modifiche all’allegato II
L’allegato del regolamento dispone due tipi di intervento:
- soppressione delle voci n. 122 e n. 161, rispettivamente relative a Dr. Fayssal Abbas e Dr. Mohamad Zafer Mohabak;
- sostituzione delle voci n. 5, 8, 12, 50, 51, 74, 107, 119, 120, 121, 192, 271, 284, 285, 290, 291, 324, 325 e 326.
Le voci sostituite contengono, per ciascun soggetto, dati identificativi e una motivazione aggiornata della designazione, che continua a fondarsi sul sostegno al regime siriano, sul vantaggio tratto dal regime, o sulla corresponsabilità nella repressione della popolazione civile. In più casi sono riportati elementi relativi a funzioni pubbliche pregresse, partecipazioni societarie, attività imprenditoriali rilevanti, collegamenti familiari o d’affari con il regime, nonché attività economiche considerate funzionali al sostegno del regime stesso.
Contenuto delle designazioni aggiornate
Le voci aggiornate riguardano, tra gli altri, imprenditori di rilievo operanti in Siria, ex ministri e soggetti con ruoli economici o di intermediazione ritenuti funzionali al regime. Le motivazioni fanno riferimento, a seconda dei casi, a:
- sostegno finanziario o logistico al regime siriano;
- vantaggio economico derivante da rapporti con il regime;
- partecipazione a imprese o conglomerati con interessi in settori strategici;
- corresponsabilità nella repressione violenta della popolazione civile;
- attività in settori come edilizia, trasporti, energia, petrolio, gas, turismo, aviazione, commercio e sicurezza privata.
Le informazioni aggiornate includono, quando presenti, cittadinanza, data e luogo di nascita, numeri di passaporto o documenti di identità, incarichi societari e relazioni familiari o professionali rilevanti ai fini della designazione.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come indicato all’articolo 2, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sull’aggiornamento degli elenchi soggetti a misure restrittive.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco delle persone designate
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’intervento riguarda esclusivamente l’elenco soggettivo delle persone fisiche, giuridiche, entità od organismi sottoposti a misure restrittive.
Soppressione di due persone decedute
Nella sezione "A. Persone" dell’allegato II sono soppresse le voci n. 122, Dr. Fayssal Abbas, e n. 161, Dr. Mohamad Zafer Mohabak, in quanto relative a persone decedute.
Aggiornamento di 19 voci nominative
Sono sostituite le voci n. 5, 8, 12, 50, 51, 74, 107, 119, 120, 121, 192, 271, 284, 285, 290, 291, 324, 325 e 326. Per ciascuna voce sono aggiornati, in modo puntuale, dati anagrafici, documenti identificativi, ruoli, legami con il regime siriano e motivazioni della designazione.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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