Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1092

Regolamento (UE) 2023/1092 della Banca centrale europea del 25 maggio 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 2157/1999 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (BCE/2023/13)

Normativa europea32023R1092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rafforza il regime di pubblicazione delle sanzioni irrogate dalla BCE, stabilendo che la pubblicazione delle decisioni sanzionatorie sul sito ufficiale diventa la regola generale. Sono previste eccezioni limitate per esigenze di stabilità dei mercati finanziari, tutela dell’impresa sanzionata e protezione di informazioni riservate con rilevanza per la sicurezza pubblica. La modifica incide anche sulla procedura interna, chiarendo il ruolo dell’unità di indagine o della banca centrale nazionale competente nella proposta e il potere del Comitato esecutivo di decidere sulla pubblicazione e sulle sue modalità.

Modifica il regolamento BCE n. 2157/1999 per rendere la pubblicazione delle sanzioni BCE la regola generale, con eccezioni limitate e disciplinate, e per adeguare la procedura decisionale e pubblicitaria del Comitato esecutivo.

Ambito di applicazione

Si applica alle sanzioni irrogate dalla Banca centrale europea per violazione di regolamenti o decisioni della BCE nell’ambito dei propri compiti istituzionali. Incide sulla procedura interna della BCE e, in particolare, sulle decisioni del Comitato esecutivo, delle unità di indagine e delle banche centrali nazionali competenti coinvolte nella proposta, adozione e pubblicazione delle sanzioni. La disciplina riguarda la pubblicazione sul sito Internet ufficiale della BCE, con possibilità di anonimato, rinvio o non pubblicazione nei casi tassativi previsti dall’articolo 9, paragrafo 1, come modificato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica del regime di pubblicazione delle sanzioni BCE

Il regolamento BCE (UE) 2023/1092 modifica il regolamento (CE) n. 2157/1999 sul potere della BCE di irrogare sanzioni, con l’obiettivo di rafforzare efficacia, proporzionalità e funzione dissuasiva del sistema sanzionatorio. I considerando evidenziano che la pubblicazione delle decisioni sanzionatorie aumenta trasparenza, responsabilità, parità di trattamento e fiducia del pubblico, oltre a garantire coerenza con il regime di pubblicazione già applicato nel settore della vigilanza.

Ambito e finalità della disciplina

La modifica riguarda le sanzioni irrogate dalla BCE per violazione di regolamenti o decisioni della BCE. Il nuovo assetto rende la pubblicazione la regola generale, ma prevede eccezioni puntualmente delimitate per evitare effetti pregiudizievoli sulla stabilità finanziaria, su indagini penali, sugli interessi dell’impresa sanzionata e su interessi pubblici in materia di sicurezza.

Regola generale di pubblicazione

L’articolo 9, paragrafo 1, come sostituito, impone alla BCE di pubblicare senza indebito ritardo sul proprio sito Internet ufficiale le decisioni sanzionatorie una volta divenute definitive ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 2532/98. La pubblicazione deve indicare il tipo e la natura della violazione, l’identità dell’impresa interessata, l’importo e la natura della sanzione.

Eccezioni, anonimizzazione e rinvio

Il Comitato esecutivo può limitare la pubblicazione quando essa sia suscettibile di compromettere la stabilità dei mercati finanziari o del sistema finanziario, un’indagine penale in corso, o quando arrechi un danno sproporzionato all’impresa interessata. Una ulteriore eccezione è prevista per informazioni riservate che incidano su legittimi interessi pubblici in materia di sicurezza, inclusa la sicurezza delle banconote in euro e la gestione sicura dei rischi informatici o operativi dei sistemi di pagamento di importanza sistemica.

Nei casi sopra indicati, le decisioni sono pubblicate in forma anonima; se le circostanze che giustificano l’eccezione potrebbero cessare entro un tempo ragionevole, la pubblicazione può essere rinviata. Per l’ipotesi relativa alle informazioni riservate di sicurezza, la BCE può anche decidere di non pubblicare affatto la decisione se il rischio non può essere attenuato tramite anonimizzazione o differimento.

Procedura interna e ruolo del Comitato esecutivo

L’unità di indagine o la banca centrale nazionale competente deve indicare nella proposta se ritiene applicabile una o più eccezioni alla pubblicazione. Il Comitato esecutivo, valutato il fascicolo completo, decide sia sulla sanzione sia, se del caso, su se e in quale misura la sanzione debba essere pubblicata. È inoltre chiarito che, in sede di modifica della decisione del Comitato esecutivo, possono essere modificati non solo l’importo della sanzione e i motivi dell’infrazione, ma anche le modalità di pubblicazione.

Informazioni sul contenzioso e durata della pubblicazione

Se la decisione sanzionatoria è impugnata dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, la BCE deve pubblicare senza indebito ritardo sul proprio sito Internet ufficiale anche informazioni sullo stato del ricorso e sul suo esito. Le informazioni pubblicate devono restare disponibili per almeno cinque anni.

Applicazione nei casi specifici dell’articolo 11

È inserita una disciplina specifica per le situazioni richiamate dall’articolo 11, paragrafo 4, primo trattino, e paragrafo 5: in tali casi la BCE pubblica la sanzione conformemente all’articolo 9, paragrafo 1. Se il Comitato esecutivo accetta una proposta della banca centrale nazionale competente che individui una o più eccezioni, può disporre la pubblicazione anonima o rinviata; per l’eccezione relativa alle informazioni riservate di sicurezza può decidere anche la mancata pubblicazione.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Regola generale di pubblicazione delle sanzioni

L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento BCE n. 2157/1999 è sostituito: la BCE pubblica senza indebito ritardo sul proprio sito Internet ufficiale le decisioni che impongono sanzioni per violazione di un regolamento o di una decisione della BCE, dopo che la decisione è divenuta definitiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 2532/98. La pubblicazione include tipo e natura della violazione, identità dell’impresa, importo e natura della sanzione.

Eccezioni alla pubblicazione

La pubblicazione può essere esclusa o modulata se il Comitato esecutivo ritiene che essa possa compromettere la stabilità dei mercati finanziari o del sistema finanziario o un’indagine penale in corso; cagionare un danno sproporzionato all’impresa interessata; oppure comportare la divulgazione di informazioni riservate che mettano a rischio legittimi interessi pubblici in materia di sicurezza, inclusa la sicurezza e l’integrità delle banconote in euro e la gestione sicura dei rischi informatici o operativi per sistemi di pagamento di importanza sistemica.

Pubblicazione anonima o differita

Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, le decisioni sanzionatorie sono pubblicate in forma anonima. In alternativa, se è probabile che le circostanze che giustificano l’eccezione cessino entro un periodo ragionevole, la pubblicazione può essere rinviata per tale periodo.

Non pubblicazione per ragioni di sicurezza

Per l’ipotesi di cui alla lettera c), la BCE può decidere di non pubblicare la decisione sanzionatoria se ritiene che il rischio per legittimi interessi pubblici in materia di sicurezza non possa essere attenuato mediante pubblicazione anonima o rinvio.

Pubblicazione delle informazioni sul contenzioso

Se la decisione sanzionatoria è impugnata dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, la BCE pubblica senza indebito ritardo sul proprio sito Internet ufficiale informazioni sullo stato del ricorso e sul relativo esito.

Durata della pubblicazione

Le informazioni pubblicate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, devono restare sul sito Internet ufficiale della BCE per almeno cinque anni.

Ruolo dell’unità di indagine o della banca centrale nazionale competente

L’articolo 7 bis, paragrafo 1, è integrato prevedendo che, se l’unità di indagine o la banca centrale nazionale competente ritiene applicabile una o più eccezioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lo indichi nella proposta.

Poteri del Comitato esecutivo

È inserito l’articolo 7 bis, paragrafo 7 bis, secondo cui, se il Comitato esecutivo ritiene, sulla base del fascicolo completo, che debba essere irrogata una sanzione ma che si applichi una o più eccezioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, decide se e in quale misura la sanzione debba essere pubblicata.

Modifica della decisione del Comitato esecutivo in sede di riesame

All’articolo 8, paragrafo 3, lettera b), si chiarisce che la modifica della decisione del Comitato esecutivo può riguardare l’importo della sanzione, i motivi dell’infrazione oppure se e in quale misura la sanzione è pubblicata.

Pubblicazione nei casi specifici dell’articolo 11

È inserito l’articolo 11, paragrafo 7, che prevede la pubblicazione della sanzione irrogata conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, nelle situazioni di cui al paragrafo 4, primo trattino, e al paragrafo 5. Se il Comitato esecutivo accetta una proposta della banca centrale nazionale competente che individui una o più eccezioni dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, può decidere la pubblicazione anonima o differita; per l’eccezione di cui alla lettera c) può anche decidere di non pubblicare la sanzione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica monetariavigilanza finanziariasanzioni amministrativetrasparenza amministrativamercati finanziari

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.