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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1668

Regolamento delegato (UE) 2023/1668 della Commissione del 25 maggio 2023 che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la misurazione dei rischi o degli elementi di rischio non coperti o non sufficientemente coperti dai requisiti di fondi propri di cui alle parti tre e quattro del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio e le metriche qualitative indicative per gli importi dei fondi propri aggiuntivi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1668

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato stabilisce come le autorità competenti devono misurare i rischi sostanziali non coperti dai requisiti patrimoniali delle imprese di investimento, al fine di determinare eventuali fondi propri aggiuntivi nell’ambito della vigilanza prudenziale. La disciplina distingue tra rischio di liquidazione disordinata, rischi connessi alle attività in corso non coperti dal requisito fattori K e altri rischi non coperti dai requisiti di cui al regolamento (UE) 2019/2033. Sono inoltre previste metriche qualitative indicative, adattabili al modello di business e alla disponibilità dei dati, per assicurare uniformità, proporzionalità e comparabilità tra imprese e autorità di vigilanza.

Norme tecniche UE per misurare i rischi non coperti o non sufficientemente coperti dai requisiti di fondi propri delle imprese di investimento e per determinare metriche qualitative indicative ai fini dei fondi propri aggiuntivi.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese di investimento soggette alla direttiva (UE) 2019/2034 e, in particolare, alle autorità competenti che svolgono il processo di revisione e valutazione prudenziale ai sensi degli articoli 36 e 37 di tale direttiva. Riguarda la misurazione dei rischi o elementi di rischio sostanziali non coperti o non integralmente coperti dai requisiti di fondi propri previsti dalle parti tre e quattro del regolamento (UE) 2019/2033, nonché la determinazione di fondi propri aggiuntivi. Le imprese piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 sono escluse dagli articoli 2 e 3; talune misurazioni possono inoltre essere effettuate in forma aggregata per imprese soggette a requisito di capitale iniziale inferiore a quello dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è testo rilevante ai fini del SEE.

Norme tecniche UE sulla misurazione dei rischi per i fondi propri aggiuntivi delle imprese di investimento

Il regolamento delegato (UE) 2023/1668 integra la direttiva (UE) 2019/2034 e specifica la metodologia che le autorità competenti devono usare per individuare e misurare i rischi sostanziali non coperti, o non sufficientemente coperti, dai requisiti patrimoniali delle imprese di investimento. L’obiettivo, richiamato nei considerando, è assicurare un’applicazione armonizzata e proporzionata dei fondi propri aggiuntivi, in modo da proteggere clienti, mercato e stabilità dell’attività dell’impresa, anche in caso di liquidazione ordinata o di rischi operativi e di mercato non catturati dai requisiti standard.

Contesto normativo e logica della disciplina

Il regolamento si colloca nel quadro della vigilanza prudenziale delle imprese di investimento introdotta dalla direttiva (UE) 2019/2034 e dal regolamento (UE) 2019/2033. La Commissione evidenzia nei considerando che il requisito di fondi propri aggiuntivi deve servire sia a ridurre la probabilità di fallimento sia a limitare il rischio di liquidazioni disordinate, tenendo conto della diversità dei modelli di business e delle forme giuridiche delle imprese.

Ambito soggettivo e impostazione proporzionale

La disciplina è rivolta alle autorità competenti che svolgono il processo di revisione e valutazione prudenziale ai sensi degli articoli 36 e 37 della direttiva (UE) 2019/2034. Le imprese piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 non rientrano negli articoli 2 e 3, mentre per alcune imprese con capitale iniziale inferiore alla soglia dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2019/2034 è ammesso, in casi di impraticabilità o eccessiva onerosità, un approccio aggregato anziché granulare.

Rischio di liquidazione disordinata

L’articolo 1 disciplina il rischio di liquidazione disordinata dell’attività dell’impresa di investimento. Le autorità devono stimare il capitale ritenuto adeguato per una liquidazione ordinata in scenari plausibili, considerando forma giuridica, modello imprenditoriale, strategia, ampiezza e complessità delle attività.

La valutazione deve includere:

  • gli orizzonti temporali realistici della liquidazione;
  • i compiti operativi e le funzioni giuridiche durante la liquidazione;
  • i costi fissi e variabili significativi;
  • i rischi o elementi di rischio sostanziali che possono materializzarsi;
  • ogni altro aspetto pertinente.

Se si applica la direttiva 2014/59/UE, le autorità possono tenere conto delle informazioni contenute nei piani di risanamento, se credibili e affidabili. Per le imprese soggette al capitale iniziale dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2019/2034, devono essere considerati anche i costi di chiusura, comprese le spese di contenzioso, e la perdita di entrate e del valore netto di realizzo delle attività. Il capitale così determinato non può essere inferiore al requisito relativo alle spese fisse generali dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033.

Rischi coperti dal requisito fattori K

L’articolo 2 riguarda i rischi sostanziali derivanti dalle attività in corso che non sono coperti o non sono integralmente coperti dal requisito relativo ai fattori K di cui alla parte tre, titolo II, del regolamento (UE) 2019/2033. La misurazione deve essere svolta per le imprese non piccole e non interconnesse, tenendo conto di modello imprenditoriale, forma giuridica, strategia, rischi e complessità.

La regola generale impone una misurazione separata per:

  • rischio per il cliente (RtC);
  • rischio per il mercato (RtM);
  • rischio per l’impresa (RtF).

Per alcune imprese con capitale iniziale inferiore alla soglia dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2019/2034, la misurazione può essere aggregata. Le autorità devono includere anche i rischi derivanti dall’uso del metodo alternativo dei modelli interni di cui all’articolo 22, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Il capitale adeguato da detenere non può essere inferiore al requisito complessivo relativo ai fattori K.

Altri rischi non coperti dai requisiti patrimoniali ordinari

L’articolo 3 disciplina i rischi sostanziali diversi da quelli già trattati dall’articolo 2 e non coperti dai requisiti di fondi propri delle parti tre e quattro del regolamento (UE) 2019/2033. Le autorità competenti devono misurare questi rischi per singolo rischio, salvo il caso delle imprese minori per le quali la misurazione granulare sia non praticabile o eccessivamente onerosa.

Le aree espressamente richiamate sono:

  • sicurezza dei sistemi informativi e di rete, con attenzione alla riservatezza, integrità e disponibilità di processi, dati e attività;
  • rischio di tasso di interesse e rischio di credito derivanti da attività esterne al portafoglio di negoziazione.

Fonti informative, giudizio di vigilanza e comparabilità

L’articolo 5 impone alle autorità di fondare la determinazione dei fondi propri aggiuntivi su un insieme ampio di informazioni, tra cui:

  • esiti dell’ICAAP e dell’IRRPP dell’impresa di investimento ex articolo 24 della direttiva (UE) 2019/2034;
  • dati segnalati ai sensi degli articoli 54 e 55 del regolamento (UE) 2019/2033;
  • esiti delle revisioni e dei riesami prudenziali;
  • altre attività di vigilanza;
  • ulteriori input rilevanti, incluso il giudizio di vigilanza.

È inoltre richiesto che la quantificazione sia comparabile tra le imprese rientranti nel mandato della stessa autorità competente.

Metriche qualitative indicative

L’articolo 6 contiene l’elenco delle metriche qualitative indicative minime da usare per ciascuna categoria di rischio. Il regolamento distingue le metriche per il rischio di liquidazione, per RtC, RtM, RtF e per altri rischi, includendo indicatori relativi a volumi, perdite storiche, concentrazioni, eventi operativi, dati su clienti e controparti, complessità delle TIC, attacchi informatici e rischio di tasso di interesse fuori dal portafoglio di negoziazione.

Le autorità possono ampliare l’elenco, ma con metriche sempre proporzionate. Possono anche adattare le metriche o sostituirle con metriche alternative quando:

  • non siano appropriate rispetto alla forma giuridica o al modello operativo;
  • la stima sia eccessivamente onerosa;
  • manchino dati affidabili;
  • manchino dati storici affidabili.

In quest’ultimo caso, il periodo di analisi storica va limitato al tempo trascorso dall’ultimo SREP.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Si tratta dunque di un atto immediatamente operativo, destinato a uniformare la vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento nel SEE.

Disposizioni principali

Finalità e approccio prudenziale armonizzato

Il regolamento definisce una metodologia uniforme per misurare i rischi sostanziali e gli elementi di rischio non coperti o non sufficientemente coperti dai requisiti di fondi propri, così da consentire alle autorità competenti di fissare un requisito di fondi propri aggiuntivi adeguato. La misurazione deve essere proporzionata alla natura, alla portata e alla complessità delle attività dell’impresa di investimento e basarsi su tutte le informazioni disponibili, incluse quelle raccolte ai fini dell’articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034.

Rischio di liquidazione disordinata

L’articolo 1 impone alle autorità competenti, nel SREP dell’articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034, di misurare il capitale adeguato per una liquidazione ordinata in scenari plausibili, considerando forma giuridica, modello imprenditoriale, strategia, ampiezza e complessità dell’impresa. La valutazione include orizzonti temporali realistici di liquidazione, compiti operativi e funzioni giuridiche durante la liquidazione, costi fissi e variabili significativi, rischi sostanziali che possono materializzarsi e altri aspetti pertinenti. Per le imprese soggette al capitale iniziale dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2019/2034, devono essere inclusi i costi di chiusura, comprese le spese di contenzioso, e la perdita di entrate e del valore netto di realizzo delle attività. Il capitale così determinato non può essere inferiore al requisito relativo alle spese fisse generali calcolato ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033.

Rischi non coperti dal requisito fattori K

L’articolo 2 riguarda le imprese che non rientrano nella categoria delle piccole e non interconnesse. Le autorità competenti devono misurare, durante le revisioni ai sensi degli articoli 36 e 37 della direttiva (UE) 2019/2034, ogni rischio sostanziale connesso alle attività in corso non coperto o non integralmente coperto dal requisito fattori K dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2019/2033. La misurazione è normalmente separata per rischio per il cliente (RtC), rischio per il mercato (RtM) e rischio per l’impresa (RtF); per alcune imprese con capitale iniziale inferiore alla soglia dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2019/2034, può essere svolta a livello aggregato se la quantificazione più granulare non è fattibile o è eccessivamente onerosa. Il capitale adeguato deve essere almeno pari al requisito complessivo relativo ai fattori K.

Altri rischi non coperti dai requisiti di fondi propri

L’articolo 3 disciplina i rischi sostanziali diversi da quelli dell’articolo 2 e non già coperti dai requisiti di fondi propri delle parti tre e quattro del regolamento (UE) 2019/2033. Le autorità competenti devono valutare tali rischi, per singolo rischio, nelle imprese non piccole e non interconnesse, tenendo conto del modello imprenditoriale, della forma giuridica, della strategia e della complessità delle attività. La norma richiama espressamente: rischi per la sicurezza dei sistemi informativi e di rete, e rischio di tasso di interesse e rischio di credito derivanti da attività esterne al portafoglio di negoziazione. Anche qui è prevista, per alcune imprese con capitale iniziale inferiore alla soglia di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2019/2034, la possibilità di una misurazione aggregata in caso di eccessiva onerosità o impraticabilità.

Determinazione del rischio sostanziale totale e del capitale aggiuntivo

L’articolo 4 stabilisce che il rischio sostanziale totale non coperto dai requisiti delle parti tre e quattro del regolamento (UE) 2019/2033 è dato dalla somma del capitale adeguato determinato ai sensi degli articoli 2 e 3. Il livello dei fondi propri aggiuntivi richiesti è la differenza tra il maggiore tra l’importo calcolato ai sensi dell’articolo 1 e quello risultante dall’articolo 4, paragrafo 1, e i requisiti patrimoniali ordinari previsti dalle parti tre o quattro del regolamento 2019/2033.

Fonti informative e comparabilità

L’articolo 5 obbliga le autorità competenti a tener conto degli esiti dell’ICAAP e dell’IRRPP dell’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 24 della direttiva (UE) 2019/2034, dei dati segnalati ai sensi degli articoli 54 e 55 del regolamento (UE) 2019/2033, degli esiti delle revisioni e dei riesami prudenziali, di altre attività di vigilanza e di ogni altro input rilevante, incluso il giudizio di vigilanza. Le autorità devono inoltre assicurare la comparabilità della quantificazione del requisito di fondi propri aggiuntivi tra tutte le imprese rientranti nel loro mandato di vigilanza.

Metriche qualitative indicative

L’articolo 6 elenca le metriche qualitative minime da considerare. Per la liquidazione disordinata rilevano, tra l’altro, numero di agenti collegati, durata media di una liquidazione nella giurisdizione, contratti non risolvibili, mercati in cui l’impresa è prestatore principale, valore e liquidità delle immobilizzazioni da cedere e indennità di fine rapporto. Per RtC si considerano, tra l’altro, denaro dei clienti, attività gestite e custodite, perdite da violazioni di obblighi, errori di consulenza, negoziazione o sistemi, e impossibilità di restituzione tempestiva del denaro dei clienti. Per RtM rilevano variabilità del valore delle posizioni, prodotti complessi e illiquidi, e test retrospettivi dei modelli interni. Per RtF rilevano flussi di negoziazione, eventi operativi, variabilità di reddito e ricavi, perdite su strumenti finanziari/valute/merci, default di clienti o controparti, svalutazioni, pagamenti di piani pensionistici, concentrazioni e quota di esposizioni fuori bilancio. Per altri rischi rilevano indicatori di rischio operativo, TIC e tasso di interesse fuori portafoglio di negoziazione.

Adattamento delle metriche e uso di metriche alternative

Le autorità competenti possono estendere l’elenco delle metriche, purché proporzionate. Devono inoltre adattare le metriche quando non siano appropriate per la forma giuridica o il modello operativo, quando la stima sia eccessivamente onerosa, quando manchino dati affidabili o dati storici affidabili; in tale ultimo caso, il periodo di analisi storica è limitato al tempo trascorso dall’ultimo SREP. Se le metriche non possono essere adattate, le autorità possono usare metriche alternative, purché proporzionate alle dimensioni, alla complessità e al modello dell’impresa.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materievigilanza prudenzialeimprese di investimentorequisiti patrimonialigestione dei rischimercati finanziari

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