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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1032

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1032 della Commissione del 25 maggio 2023 che istituisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191

Normativa europea32023R1032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce un quadro temporaneo e dettagliato per prevenire l’ingresso e la diffusione del virus ToBRFV nell’Unione, rafforzando gli obblighi di sorveglianza, notifica, eradicazione e controllo dei movimenti di piante, sementi e frutti di pomodoro e peperone. Disciplina sia gli spostamenti all’interno dell’UE sia l’importazione da paesi terzi, con requisiti documentali e controlli ufficiali rafforzati, inclusi tassi minimi di campionamento più elevati per Israele e Cina. Sostituisce e proroga in parte il precedente regime del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191, spostandone la scadenza al 31 agosto 2023 e fissando l’applicazione del nuovo regime dal 1° settembre 2023 al 31 dicembre 2024.

Misure fitosanitarie per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus), con regole su movimentazione, introduzione da paesi terzi, controlli ufficiali e aggiornamento del regime transitorio.

Ambito di applicazione

Si applica nel territorio dell’Unione a ToBRFV, alle piante di Solanum lycopersicum L. e suoi ibridi e di Capsicum spp., alle relative piante da impianto, sementi e frutti specificati, nonché alle partite in introduzione da paesi terzi e agli spostamenti intra-UE. Coinvolge autorità competenti degli Stati membri, operatori professionali e, per l’importazione, le autorità ai posti di controllo frontalieri o punti di controllo. Sono previste esclusioni/deroghe per le varietà notoriamente resistenti al virus, e una disciplina transitoria per i lotti raccolti prima del 31 agosto 2023 conformi al regolamento (UE) 2020/1191.

Misure per il contenimento del virus ToBRFV

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1032 istituisce un regime temporaneo e rafforzato per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV). Il legislatore europeo motiva l’intervento con la necessità di aggiornare e rendere più dettagliate le misure già previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191, alla luce di nuove evidenze scientifiche e degli audit della Commissione.

Oggetto, definizioni e impianto della disciplina

Il regolamento si concentra su un organismo nocivo specificato che, pur non essendo ancora classificato in via ordinaria come organismo da quarantena rilevante per l’Unione nel regolamento (UE) 2019/2072, presenta un rischio tale da giustificare misure temporanee ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031. Ai fini dell’atto vengono definiti in modo puntuale il virus, le piante specificate, le piante da impianto specificate, le sementi specificate e i frutti specificati, con riferimento alle specie Solanum lycopersicum L. e suoi ibridi, nonché Capsicum spp. La logica regolatoria è preventiva: colpire non solo il virus, ma anche i vettori commerciali più sensibili alla sua trasmissione.

Divieti generali e gestione del sospetto

Nel territorio dell’Unione sono vietati introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione e rilascio del virus. In caso di sospetto o accertamento della sua presenza, chiunque deve avvisare immediatamente l’autorità competente, fornendo tutte le informazioni pertinenti. L’autorità deve registrare la segnalazione, verificare o escludere la presenza dell’organismo nocivo e informare senza indugio i soggetti che controllano piante, sementi o frutti potenzialmente infetti sui rischi e sulle misure da adottare.

Sorveglianza ufficiale negli Stati membri

Gli Stati membri devono svolgere indagini annuali nel proprio territorio per rilevare l’eventuale presenza del virus. Tali indagini devono includere campionamento e prove secondo gli schemi dell’allegato e devono essere basate sia sulla valutazione del rischio di introduzione e diffusione nello Stato membro interessato sia su principi scientifici e tecnici validi. I risultati dell’anno precedente vanno notificati alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 30 aprile di ogni anno.

Misure in caso di conferma della presenza e aree delimitate

Se il virus è ufficialmente confermato in uno Stato membro, l’autorità competente deve adottare misure di eradicazione in coerenza con l’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/2031, salvo l’applicabilità delle condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 4, di tale regolamento. In generale deve essere istituita un’area delimitata: nei siti di produzione protetti fisicamente, l’area coincide almeno con il sito interessato; negli altri casi include una zona infestata e una zona cuscinetto di almeno 30 metri. Nell’area delimitata si devono eliminare e distruggere le partite infette, applicare misure igieniche a personale, strutture, attrezzi, macchinari, materiali e mezzi di trasporto, e trattare o distruggere il substrato colturale in modo da escludere rischi identificabili di diffusione.

Movimentazione intra-UE: piante da impianto e sementi

Le piante da impianto specificate possono circolare nell’Unione solo se accompagnate da passaporto delle piante, rilasciato dopo verifica di quattro condizioni cumulative: origine da sementi conformi, coltivazione in sito notoriamente indenne, esito negativo dei test su eventuali piante sintomatiche e separazione dei lotti mediante adeguate misure igieniche. Per le sementi specificate, il regime è più articolato: è richiesto il passaporto delle piante, la provenienza da piante madri coltivate in siti notoriamente indenni e, a seconda del numero di piante madri coinvolte, campionamento e prove sulle sementi o sulle piante madri stesse. In caso di sospetto, i test spettano unicamente all’autorità competente. Inoltre, deve essere garantita la tracciabilità dell’origine di tutti i lotti.

Regime transitorio per materiali raccolti prima del 31 agosto 2023

Il regolamento tutela la continuità commerciale per i materiali già raccolti sotto il regime precedente. Le sementi raccolte prima del 31 agosto 2023, già conformi al regolamento (UE) 2020/1191 prima del primo spostamento, possono essere circolate nell’Unione con passaporto attestante tale conformità. Per alcuni lotti spostati per la prima volta nell’Unione dal 1° aprile 2021 e testati prima del 30 settembre 2020 con metodo ELISA è imposta una nuova prova con metodo diverso da ELISA, secondo l’allegato.

Varietà notoriamente resistenti

Il regolamento introduce una deroga importante per le varietà notoriamente resistenti al ToBRFV. Per tali varietà non si applicano, in tutto o in parte, le ordinarie prescrizioni su passaporto, certificazione e misure di contenimento, poiché il rischio fitosanitario è considerato ridotto a un livello accettabile. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione e agli altri Stati membri elenchi aggiornati di tali varietà resistenti.

Introduzione nell’Unione da paesi terzi

Per le piante da impianto specificate e per le sementi specificate originarie di paesi terzi, il regolamento impone condizioni di importazione sostanzialmente analoghe a quelle previste per i movimenti interni, al fine di garantire un approccio non discriminatorio. Le piante da impianto devono essere accompagnate da un certificato fitosanitario con dichiarazione supplementare sulla conformità delle sementi di origine, sul sito di produzione registrato e controllato e sulla sua indennità dal virus; per le varietà resistenti è sufficiente l’attestazione di resistenza. Le sementi devono essere accompagnate da certificato fitosanitario con dichiarazioni su piante madri, sito notoriamente indenne, campionamento e prove secondo il numero di piante madri, oltre a dati di tracciabilità; anche qui vale una deroga specifica per sementi raccolte prima del 31 agosto 2023 e conformi al vecchio regolamento.

Controlli ufficiali alle frontiere

Per garantire l’effettività del sistema, almeno il 20 % delle partite di sementi e piante da impianto specificate deve essere sottoposto a campionamento e prove al primo posto di controllo frontaliero dell’Unione o presso un punto di controllo autorizzato. Il livello di controllo è innalzato per due paesi terzi considerati a rischio: per le partite originarie di Israele il tasso minimo è del 50 %, mentre per quelle originarie della Cina è del 100 %.

Metodi di campionamento e prova

L’allegato disciplina in dettaglio i metodi di campionamento e di prova. Per le sementi, i criteri cambiano in funzione della dimensione del lotto: per lotti derivanti da 30 o meno piante madri si applica uno schema ipergeometrico o il test di ciascuna pianta madre; per lotti fino a 3.000 sementi, tra 3.000 e 30.000 e oltre 30.000, il campionamento deve consentire, con affidabilità del 95 %, di rilevare rispettivamente un livello di infezione del 10 %, dell’1 % e dello 0,1 % o superiore. Per le analisi PCR i sottocampioni non possono contenere più di 1.000 sementi.

Per le piante specificate, il campionamento prevede almeno un campione per sito di produzione e cultivar, fino a 200 foglie giovani dalla parte superiore della pianta o sepali dai frutti; per piante sintomatiche, almeno 3 foglie sintomatiche. Per l’identificazione del virus sulle sementi sono ammessi specifici metodi RT-PCR real-time; sulle piante e sui frutti sono ammessi ELISA per materiale sintomatico e diversi protocolli RT-PCR convenzionali o real-time. In caso di esito positivo, è sempre richiesta una seconda prova con metodo diverso da quello usato per il rilevamento, al fine di confermare l’identificazione.

Modifica del precedente regolamento e durata del nuovo regime

Il nuovo regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 sostituendo il 31 maggio 2023 con il 31 agosto 2023, evitando così un vuoto normativo. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, ma si applica dal 1° settembre 2023 al 31 dicembre 2024, data entro la quale dovrà essere completata la valutazione complessiva del rischio del ToBRFV per il territorio dell’Unione.

Disposizioni principali

Oggetto e definizioni

Il regolamento istituisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione del virus ToBRFV (artt. 1 e 2). Definisce come "organismo nocivo specificato" il Tomato brown rugose fruit virus; come "piante specificate" le piante di Solanum lycopersicum L. e suoi ibridi e di Capsicum spp., esclusi sementi e frutti; come "piante da impianto specificate" le corrispondenti piante da impianto, escluse le sementi; come "sementi specificate" le sementi delle medesime specie; e come "frutti specificati" i frutti delle medesime specie.

Divieti generali

È vietata nel territorio dell’Unione l’introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione e il rilascio del virus ToBRFV (art. 3).

Notifica e azione in caso di sospetto

Chiunque sospetti o constati la presenza del virus deve informare immediatamente l’autorità competente fornendo tutte le informazioni pertinenti (art. 4, par. 1). L’autorità registra immediatamente la segnalazione, adotta le misure necessarie per confermare o escludere la presenza del virus e informa senza indugio i soggetti che controllano piante specificate, sementi specificate o frutti specificati potenzialmente infetti sui rischi e sulle misure da adottare (art. 4, par. 2).

Indagini annuali negli Stati membri

Le autorità competenti devono effettuare indagini annuali per rilevare l’eventuale presenza del virus nel proprio territorio (art. 5, par. 1). Le indagini comprendono il campionamento e le prove stabiliti nell’allegato e si basano sulla valutazione del rischio e su validi principi scientifici e tecnici (art. 5, par. 2). I risultati dell’anno civile precedente devono essere notificati alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 30 aprile di ogni anno (art. 5, par. 3).

Misure in caso di conferma della presenza

Se la presenza del virus è ufficialmente confermata in uno Stato membro, l’autorità competente deve adottare misure di eradicazione conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/2031, salvo ricorrano le condizioni di cui all’articolo 18, par. 4, del medesimo regolamento (art. 6, par. 1). Deve essere delimitata senza indugio un’area delimitata: nei siti di produzione con protezione fisica, almeno il sito interessato; negli altri casi, una zona infestata comprendente almeno il sito e una zona cuscinetto di almeno 30 m (art. 6, par. 2). Nell’area delimitata vanno eliminate e distrutte le piante/partite infette, adottate misure igieniche su personale, strutture, attrezzi, mezzi di trasporto e, per il materiale di produzione, distrutto o trattato il substrato colturale; per i siti destinati ai frutti, vanno rimosse e distrutte le piante infette e applicate misure igieniche anche su materiali e imballaggi (art. 6, par. 3). Le misure non si applicano alle piante da impianto specificate di varietà notoriamente resistenti, per le quali gli Stati membri devono notificare elenchi aggiornati alla Commissione e agli altri Stati membri (art. 6, commi finali).

Movimentazione intra-UE delle piante da impianto

Le piante da impianto specificate possono circolare nell’Unione solo con passaporto delle piante, rilasciato se sono soddisfatte condizioni cumulative: derivazione da sementi conformi agli artt. 8 e 10; coltivazione in sito notoriamente indenne, sulla base di ispezioni ufficiali; campionamento e prove delle piante sintomatiche con esito negativo; separazione dei lotti da altri lotti mediante misure igieniche (art. 7, par. 1). Il campionamento è eseguito secondo l’allegato. La disciplina non si applica alle varietà notoriamente resistenti, anch’esse soggette a elenchi notificati dagli Stati membri (art. 7, par. 2).

Movimentazione intra-UE delle sementi

Le sementi specificate possono essere spostate solo con passaporto delle piante, dopo verifica di specifiche condizioni: piante madri prodotte in sito notoriamente indenne; per lotti derivanti da più di 30 piante madri, campionamento e prove prima della trasformazione con esito negativo; per lotti derivanti da 30 o meno piante madri, campionamento e prove sulle sementi o su ciascuna pianta madre; in caso di sospetto, campionamento e prove esclusivi dell’autorità competente ai sensi dell’art. 87, par. 3, lett. c), del regolamento (UE) 2016/2031; tracciabilità documentata dell’origine di tutti i lotti (art. 8, par. 1). È prevista una deroga per sementi raccolte prima del 31 agosto 2023 conformi al regolamento (UE) 2020/1191 prima del primo spostamento, che possono circolare con passaporto attestante tale conformità (art. 8, par. 2). È inoltre prevista la nuova prova con metodo diverso da ELISA per i lotti già spostati per la prima volta nell’Unione dal 1° aprile 2021 e testati prima del 30 settembre 2020 con ELISA (art. 8, par. 3). Anche qui le varietà notoriamente resistenti sono escluse dall’obbligo di passaporto secondo le condizioni ordinarie (art. 8, par. 5).

Introduzione nell’Unione di piante da impianto e sementi da paesi terzi

Le piante da impianto specificate originarie di paesi terzi, salvo quelle di varietà notoriamente resistenti, possono essere introdotte solo con certificato fitosanitario contenente in dichiarazione supplementare: la dichiarazione che derivano da sementi conformi all’art. 10, la dichiarazione che sono state prodotte in sito registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante e notoriamente indenne sulla base di ispezioni, campionamento e prove, e il nome del sito di produzione (art. 9, par. 1). Per le varietà resistenti è richiesta la sola conferma della resistenza (art. 9, par. 2). Le sementi specificate originarie di paesi terzi, salvo varietà resistenti, possono essere introdotte con certificato fitosanitario che attesti: produzione delle piante madri in sito notoriamente indenne; per lotti derivanti da più di 30 piante madri, campionamento e prove con esito negativo prima della trasformazione; per lotti derivanti da 30 o meno piante madri, campionamento e prove sulle sementi o su ciascuna pianta madre con esito negativo; inoltre, informazioni per la tracciabilità del sito di produzione delle piante madri (art. 10, par. 1). Per le sementi resistenti è richiesta la conferma della resistenza (art. 10, par. 2). È prevista una deroga per sementi raccolte prima del 31 agosto 2023 e conformi al regolamento (UE) 2020/1191, introducibili con dichiarazione specifica di conformità a tale regolamento (art. 10, par. 3).

Controlli ufficiali all’ingresso nell’Unione

Almeno il 20 % delle partite di sementi specificate e di piante da impianto specificate deve essere sottoposto a campionamento e prove presso il primo posto di controllo frontaliero nell’Unione o presso un punto di controllo ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/2123 (art. 11, primo comma). Per le partite originarie di Israele, il tasso è del 50 %, mentre per quelle originarie della Cina è del 100 % (art. 11, secondo comma).

Modifica del regime precedente

L’articolo 12 sostituisce nella disciplina transitoria del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 la data del 31 maggio 2023 con il 31 agosto 2023, al fine di evitare vuoti giuridici tra il vecchio e il nuovo regime.

Applicazione temporale ed entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si applica dal 1° settembre 2023 al 31 dicembre 2024 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (art. 13).

Come è indicizzato

Materiesanità delle piantecontrolli ufficialicommercio internazionalemovimentazione dei vegetalibiosicurezza fitosanitaria

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