Regolamento (UE) 2023/1030
Regolamento (UE) 2023/1030 della Commissione del 25 maggio 2023 recante modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda Bacillus amyloliquefaciens ceppo AH2, Bacillus amyloliquefaciens ceppo IT-45 e Purpureocillium lilacinum ceppo PL11 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 includendovi tre ceppi microbici già approvati come sostanze attive a basso rischio. La Commissione conclude che, alla luce delle valutazioni EFSA e delle relazioni di esame, non è necessario fissare limiti massimi di residui per tali sostanze. L’effetto pratico è l’esenzione dall’obbligo di LMR per Bacillus amyloliquefaciens ceppo AH2, Bacillus amyloliquefaciens ceppo IT-45 e Purpureocillium lilacinum ceppo PL11.
Modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 per iscrivere tre sostanze attive microbiologiche per le quali non è necessario fissare limiti massimi di residui.
Ambito di applicazione
Si applica ai livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005. Riguarda in particolare Bacillus amyloliquefaciens ceppo AH2, Bacillus amyloliquefaciens ceppo IT-45 e Purpureocillium lilacinum ceppo PL11, che vengono inseriti nell’allegato IV; non introduce obblighi specifici per operatori oltre all’effetto di esenzione dai LMR per tali sostanze. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile, con decorrenza dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 per tre sostanze microbiologiche
Il regolamento della Commissione del 25 maggio 2023 interviene sulla disciplina dei residui di antiparassitari modificando l’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. L’obiettivo è riconoscere che, per tre sostanze attive a basso rischio già approvate in ambito fitosanitario, non è necessario fissare livelli massimi di residui (LMR).
Contesto normativo e motivazione
La Commissione richiama il quadro del regolamento (CE) n. 396/2005, in particolare gli articoli 5 e 14, paragrafo 1, nonché l’articolo 14, paragrafo 2, lettere a), c) e d). Il considerando 1 chiarisce che, in assenza di specifici LMR, si applicherebbe in via generale il valore di base di 0,01 mg/kg previsto dall’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), ma per le sostanze qui considerate la valutazione scientifica consente di escludere la necessità di fissare tali limiti.
Valutazione scientifica delle tre sostanze
Per Bacillus amyloliquefaciens ceppo AH2, Bacillus amyloliquefaciens ceppo IT-45 e Purpureocillium lilacinum ceppo PL11, la Commissione fa riferimento alle rispettive approvazioni come sostanze attive a basso rischio adottate nel 2021 e nel 2022 nell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009. Le revisioni tra pari dell’EFSA hanno evidenziato che, pur essendo emersa la necessità di ulteriori approfondimenti sul rischio alimentare per i consumatori, le informazioni disponibili indicano che tali microrganismi non sono patogeni per l’uomo e che il rischio derivante dai metaboliti è trascurabile. Sulla base di tali elementi, la Commissione conclude che non occorre stabilire LMR.
Modifica dell’allegato IV e effetto pratico
L’articolo 1 inserisce nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, in ordine alfabetico, i tre ceppi indicati. L’effetto giuridico dell’inserimento in allegato IV è l’esenzione dalla fissazione di limiti massimi di residui per tali sostanze nei prodotti alimentari e nei mangimi di origine vegetale e animale. Il regolamento non introduce ulteriori procedure autorizzative o adempimenti specifici, ma si limita ad aggiornare l’elenco delle sostanze per le quali il regime dei LMR non trova applicazione.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Iscrizione nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 inserisce in ordine alfabetico nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 le seguenti voci: Bacillus amyloliquefaciens ceppo AH2, Bacillus amyloliquefaciens ceppo IT-45 e Purpureocillium lilacinum ceppo PL11. L’inclusione nell’allegato IV comporta che per tali sostanze non è necessario stabilire LMR.
Fondamento tecnico-scientifico dell’esenzione da LMR
Nei considerando 2, 3 e 4 la Commissione richiama le approvazioni come sostanze attive a basso rischio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e le valutazioni EFSA. Per tutti e tre i ceppi viene indicato che non sono patogeni per l’uomo e che il rischio derivante dai metaboliti è trascurabile; pertanto, tenuto conto degli articoli 5 e 14, paragrafo 2, lettere a), c) e d), del regolamento (CE) n. 396/2005, non occorre fissare LMR.
Aggiornamento del quadro normativo sui residui
Il regolamento modifica conseguentemente il regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i livelli massimi di residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. Il considerando 1 ricorda che, in assenza di specifici LMR, si applicherebbe il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005, ma tale regime non si applica ai tre ceppi ora inclusi nell’allegato IV.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente stabilito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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