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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10762/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione impugnata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo un solo motivo: la mancata declaratoria di prescrizione che, secondo la difesa, sarebbe intervenuta tra la pronuncia del dispositivo in appello e la pubblicazione della sentenza. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la tesi difensiva è in contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità richiamata in motivazione.

Norme richiamate

  • prescrizione del reato

    La prescrizione invocata dalla difesa tra la pronuncia del dispositivo di appello e la pubblicazione della sentenza non è stata ritenuta idonea a determinare l'accoglimento del ricorso; il motivo è stato giudicato manifestamente infondato.

  • Cassa delle ammende

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso che deduca la maturazione della prescrizione nel lasso di tempo intercorrente tra la pronuncia del dispositivo e la pubblicazione della sentenza è manifestamente infondato se formulato in contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata.
  • La deduzione di una causa estintiva del reato in cassazione deve confrontarsi con il momento processuale rilevante per la verifica della prescrizione; non è sufficiente allegare la sua maturazione in un intervallo successivo alla decisione deliberata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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