Cassazione Civile, Ordinanza n. 15774/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Un avvocato, quale difensore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, aveva proposto opposizione ex artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di rigetto della liquidazione del compenso. Il giudice dell'opposizione aveva accolto il ricorso e riconosciuto il diritto alla liquidazione del compenso, ma aveva omesso di provvedere sulle spese del giudizio di opposizione, nonostante la natura contenziosa del procedimento. Con il ricorso per cassazione si è dedotta la violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia sulla regolazione delle spese del giudizio di opposizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che il difensore che propone opposizione ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 agisce in base a una propria autonoma legittimazione per la tutela di un diritto soggettivo patrimoniale e che, pertanto, le spese del relativo giudizio sono regolate dagli artt. 91 e 92 c.p.c. Poiché il giudice di merito, pur accogliendo l'opposizione, aveva omesso di liquidare le spese del giudizio di opposizione, la Corte ha cassato l'ordinanza limitatamente a tale capo e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito, condannando il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, liquidate in euro 340,00. Ha inoltre condannato il Ministero alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Regola la soccombenza nelle spese di lite e si applica anche al giudizio di opposizione promosso dal difensore a tutela del proprio compenso.
art. 92 c.p.c.
Consente la regolazione delle spese secondo i criteri previsti dalla norma anche nel giudizio di opposizione avente natura contenziosa.
art. 112 c.p.c.
La mancata liquidazione delle spese, a fronte di una domanda e di un accoglimento dell'opposizione, integra vizio di omessa pronuncia sul capo delle spese.
art. 84 d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato insieme all'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 quale base normativa dell'opposizione proposta dal difensore per la tutela del proprio credito professionale.
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
Attribuisce al difensore una legittimazione autonoma a proporre opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi.
art. 384 c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione di decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che proponga opposizione al decreto di liquidazione del compenso agisce con autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale proprio.
- Il giudizio di opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi ha natura contenziosa e la regolazione delle spese segue le ordinarie regole della soccombenza previste dagli artt. 91 e 92 c.p.c.
- Se il giudice accoglie l'opposizione ma omette di provvedere sulle spese del giudizio, si configura un vizio denunciabile in cassazione per violazione dell'art. 112 c.p.c. e la Corte può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c. quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15638/2025 del 12/06/2025
- ordinanza_civile · 12 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15640/2025 del 12/06/2025
- ordinanza_civile · 12 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15642/2025 del 12/06/2025
- ordinanza_civile · 12 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15654/2025 del 12/06/2025
- ordinanza_civile · 12 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15658/2025 del 12/06/2025
- ordinanza_civile · 12 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15661/2025 del 12/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →