Cassazione Penale, Ordinanza n. 32025/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato la sua condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Con il primo motivo ha dedotto violazione della legge penale e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, sollecitando, secondo la Corte, una diversa valutazione del compendio probatorio e reiterando allegazioni già disattese dal giudice di merito. La ricorrente non ha ritualmente denunciato il travisamento della prova. Con il secondo motivo ha dedotto violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena. La Corte ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato, rilevando che la sentenza d'appello aveva valutato congruamente e logicamente gli elementi di cui all'art. 133 c.p., attribuendo rilievo preponderante ai precedenti penali dell'imputata. Ha inoltre osservato che la pena detentiva era stata determinata nel minimo edittale e che le doglianze sulla durata delle sanzioni si fondavano su affermazioni assertive, riferite peraltro a un reato colposo non pertinente al caso esaminato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché entrambi i motivi erano manifestamente infondati e, quanto al secondo, anche generico. Il primo motivo mirava a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio senza censurare ritualmente il travisamento della prova; il secondo non evidenziava vizi effettivi nella motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla pena, che era stata fissata nel minimo edittale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione manifestamente inammissibile.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
I criteri di cui all'art. 133 c.p. rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale deve darne conto con motivazione congrua e logica nella determinazione della pena e nella valutazione delle circostanze rilevanti.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando sussistono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
norme sulle attenuanti generiche
Il diniego delle attenuanti generiche è immune da censure quando il giudice di merito lo giustifica in modo congruo e logico valorizzando, tra gli elementi rilevanti, i precedenti penali dell'imputato.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, sollecita una diversa valutazione del compendio probatorio già esaminato dal giudice di merito, senza formulare una rituale e specifica denuncia di travisamento della prova.
- La motivazione del giudice di merito sull'affermazione di responsabilità è adeguata quando risulta congrua e logica e le censure del ricorrente si limitano a reiterare allegazioni già disattese, senza individuare effettive contraddizioni o omissioni decisive.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice espone in modo congruo e logico gli elementi ritenuti prevalenti, inclusi i precedenti penali dell'imputato.
- La determinazione della pena nel minimo edittale, accompagnata da una motivazione coerente con i criteri di cui all'art. 133 c.p., non può essere validamente censurata mediante doglianze generiche o meramente assertive.
- In caso di ricorso manifestamente inammissibile per colpa del ricorrente, la declaratoria di inammissibilità comporta, oltre al pagamento delle spese processuali, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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