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Sentenza

Sentenza n. 693/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’annullamento: - del provvedimento del Direttore del UOC Procedure Concorsuali e Selettive n. 1209 del 31.10.2024, notificato a mezzo pec in data 04.11.2024, con cui è stata disposta l’esclusione della ricorrente dal pubblico concorso indetto da ESTAR con avviso pubblicato sul BUR Toscana n. 26 del 26.06.2024 e per estratto su G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 58 del 19.07.2024; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi espressamente inclusa la graduatoria degli ammessi alle prove scritte come pubblicata in data 10.12.2024 sul sito web Estar; - ove occorra, del bando di reclutamento giusta Avviso pubblicato sul BUR Toscana n. 26 del 26.06.2024 e per estratto su G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 58 del 19.07.2024; - ove occorra e nei limiti dell’interesse, della determinazione dirigenziale n. 1515 del 30.12.2024, comunicato il 31.12.2024, con cui la ricorrente è stata ammessa con riserva al bando di reclutamento con la seguente motivazione “previo ulteriore approfondimento circa i requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda online di cui ai Requisiti specifici punto B.7 del bando di concorso” e della relativa graduatoria pubblicata in pari data.

Giustizia amministrativa202500258

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione da procedura concorsuale riservata per la stabilizzazione del personale precario, motivata dal mancato possesso del requisito di almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’esclusione dal concorso indetto da ESTAR per undici posti di dirigente psicologo, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2, d.lgs. 75/2017. L’amministrazione aveva escluso dal computo del requisito temporale un periodo di sei mesi svolto quale specialista ambulatoriale in regime di convenzionamento, ritenendo tale rapporto non riconducibile al lavoro flessibile. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 d.lgs. 75/2017 e dell’art. 36 d.lgs. 165/2001, sostenendo che tutti i rapporti indicati nella domanda rientrassero nel lavoro flessibile. Con il secondo motivo è stata dedotta manifesta illogicità e violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, nonché dell’autovincolo derivante dal bando, che ammetteva anche collaborazioni coordinate e continuative e contratti di lavoro autonomo. Con il terzo motivo sono stati dedotti difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, per non avere l’amministrazione considerato la sostanziale uniformità dell’attività svolta nel periodo di convenzionamento rispetto agli altri rapporti valutati. Con il quarto motivo è stato dedotto il difetto di motivazione, poiché l’esclusione avrebbe richiamato genericamente la normativa senza spiegare le ragioni dell’inidoneità del rapporto convenzionale. ESTAR ha sostenuto che il rapporto di specialista ambulatoriale, non essendo subordinato e trovando disciplina negli accordi collettivi nazionali, non fosse riconducibile al lavoro flessibile rilevante ai fini della stabilizzazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, esaminando congiuntamente i primi tre motivi e ritenendoli fondati. L’art. 20, comma 2, d.lgs. 75/2017 deve essere interpretato in senso ampio e coerente con la nozione di lavoro flessibile richiamata dall’art. 36, comma 2, d.lgs. 165/2001. Tale nozione non è limitata ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, ma comprende anche rapporti parasubordinati, collaborazioni coordinate e continuative e rapporti di lavoro autonomo, purché non siano a tempo indeterminato e siano caratterizzati da una durata determinata o da modalità flessibili. Il rapporto di specialista ambulatoriale in regime di convenzionamento, disciplinato dagli artt. 48 l. 833/1978 e 8 d.lgs. 502/1992, è qualificabile come rapporto privatistico di prestazione d’opera professionale continuata e coordinata, a carattere prevalentemente personale e riconducibile alla parasubordinazione. La specialità della fonte regolatrice, costituita anche dagli accordi collettivi nazionali, non esclude il carattere flessibile del rapporto né la sua riconducibilità alle collaborazioni coordinate e continuative o ai contratti di lavoro autonomo espressamente contemplati dal bando. Nel caso concreto, l’incarico aveva durata determinata di sei mesi, 38 ore settimanali, ed era stato conferito per esigenze temporanee connesse a uno specifico progetto. Il periodo doveva quindi essere computato ai fini del requisito richiesto dal punto B7 del bando. Considerato tale periodo, il servizio complessivo della ricorrente ammontava a quarantuno mesi e sedici giorni, superando la soglia triennale. Il TAR ha annullato il provvedimento di esclusione e ha disposto il consolidamento della posizione conseguita dalla ricorrente in graduatoria a seguito dell’ammissione con riserva. La quarta censura sul difetto di motivazione è stata assorbita per la radicalità dei vizi già accertati. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della materia.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 2, d.lgs. 75/2017

    Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire [...] procedure concorsuali riservate [...] al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare [...] di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato [...] almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso.

    La disposizione va interpretata in senso ampio e favor partecipationis: il riferimento al contratto di lavoro flessibile comprende, oltre ai rapporti subordinati a tempo determinato, anche rapporti parasubordinati e di lavoro autonomo a tempo determinato, purché siano rispettati gli ulteriori requisiti del bando.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 165/2001

    Le amministrazioni pubbliche possono stipulare [...] contratti di lavoro subordinato a tempo determinato [...] nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell’impresa [...] per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale.

    La norma costituisce il principale riferimento per la nozione di lavoro flessibile nel pubblico impiego e ricomprende anche le forme contrattuali flessibili diverse dal lavoro subordinato, purché collegate a esigenze temporanee o eccezionali.

  • art. 48 l. 833/1978

    Costituisce la base normativa dei rapporti convenzionali tra medici specialisti liberi professionisti e unità sanitarie locali; tali rapporti sono qualificabili come collaborazioni di diritto privato, con prestazione d’opera continuata e coordinata.

  • art. 8 d.lgs. 502/1992

    Prevede che i rapporti convenzionali tra professionisti sanitari e servizio sanitario nazionale siano disciplinati da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali; la disciplina convenzionale non esclude la natura flessibile e parasubordinata del rapporto.

  • punto B7 del bando di concorso

    Aver maturato [...] almeno tre anni di contratto, negli ultimi otto anni, anche non continuativi e con diverse tipologie di contratti di lavoro flessibili (contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative, contratti di lavoro autonomo ed altre forme di lavoro flessibile previste dalla normativa specifica del settore pubblico).

    La lex specialis include espressamente collaborazioni coordinate e continuative e contratti di lavoro autonomo, senza escludere i rapporti di specialista ambulatoriale in regime di convenzionamento, se a tempo determinato e riconducibili alla parasubordinazione.

Massime di principio

  • Ai fini delle procedure concorsuali riservate per la stabilizzazione del precariato ai sensi dell’art. 20, comma 2, d.lgs. 75/2017, la nozione di contratto di lavoro flessibile deve essere interpretata in senso ampio e non è limitata ai soli rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato.
  • Possono rientrare nella nozione di lavoro flessibile anche i rapporti parasubordinati, le collaborazioni coordinate e continuative e i rapporti di lavoro autonomo, purché non siano a tempo indeterminato e presentino una durata o modalità di svolgimento flessibili, coerenti con esigenze temporanee o eccezionali.
  • Il rapporto di specialista ambulatoriale instaurato in regime di convenzionamento con il servizio sanitario nazionale è riconducibile, per la sua natura privatistica, continuativa, coordinata e prevalentemente personale, alla categoria della parasubordinazione e può essere computato nel requisito temporale previsto per la stabilizzazione, se il bando non lo esclude espressamente e ricorrono gli ulteriori requisiti richiesti.
  • La circostanza che un rapporto di lavoro convenzionato sia disciplinato da accordi collettivi nazionali costituisce un elemento di specialità della fonte regolatrice, ma non ne esclude automaticamente la natura flessibile né la riconducibilità alle collaborazioni coordinate e continuative o al lavoro autonomo.
  • Nelle procedure concorsuali riservate, l’amministrazione non può escludere dal computo del servizio un rapporto contrattuale riconducibile alle categorie ammesse dal bando senza considerare le concrete caratteristiche temporali e organizzative dell’incarico e senza una specifica ragione normativa o testuale di esclusione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivazione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

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