Risoluzione n. 225 del 10/08/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia chiarisce che il divieto di compensazione orizzontale del credito IVA per le società non operative si applica solo alle dichiarazioni IVA relative al periodo d’imposta 2006 e non al credito maturato nel 2005. Nel caso esaminato, la compensazione effettuata nel 2006 sul credito 2005 è legittima e non richiede ravvedimento. Se però nella dichiarazione 2006 emerge un credito anche solo in parte formato da annualità precedenti, il divieto si estende all’intera eccedenza risultante dalla dichiarazione 2006.
Limiti alla compensazione del credito IVA per società non operative
Limitazioni all’utilizzo in compensazione del credito IVA da parte di società non operative
La risoluzione esamina l’ambito temporale di applicazione del divieto di compensazione orizzontale dell’eccedenza IVA a credito previsto per le società non operative. Il chiarimento riguarda, in particolare, se la nuova disciplina introdotta nel 2006 possa incidere anche su crediti IVA maturati in periodi d’imposta anteriori.
Quesito della società
La società istante, attiva nell’acquisto e gestione di immobili, dichiara di essere risultata non operativa nei periodi d’imposta 2005 e 2006. In sede di dichiarazione dei redditi per il 2005 (Unico 2006), ha compensato il credito IVA 2005 con debiti per altre imposte liquidati nello stesso anno.
La società chiede se il divieto di utilizzo in compensazione introdotto dall’articolo 35, comma 15, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, si applichi anche al credito IVA emergente dalla dichiarazione relativa al 2005. In caso affermativo, domanda se sia possibile sanare l’eventuale indebita compensazione mediante ravvedimento operoso, versando l’IVA indebitamente compensata.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Secondo la società, le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 223 del 2006 non riguardano il credito IVA risultante dalla dichiarazione 2005, perché la nuova disciplina si applicherebbe solo ai crediti derivanti da operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2006.
Quadro normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia ricostruisce l’evoluzione della disciplina sulle società non operative, ricordando che gli effetti negativi sono stati progressivamente estesi anche all’IVA.
In origine, l’articolo 3, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevedeva che per le società e gli enti non operativi ai sensi dell’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non fosse ammesso a rimborso il credito IVA risultante dalla dichiarazione relativa all’anno che comprendeva l’esercizio interessato dal mancato superamento del test di operatività.
Successivamente, l’articolo 35, comma 15, del decreto-legge n. 223 del 2006 ha riscritto il comma 4 dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1994, stabilendo che, per le società e gli enti non operativi, l’eccedenza di credito IVA:
- non è ammessa al rimborso;
- non può essere oggetto di compensazione;
- non può essere ceduta.
La circolare n. 25/E del 4 maggio 2007 ha inoltre precisato che, se ricorrono specifiche condizioni di non operatività per tre periodi d’imposta consecutivi e non sono state effettuate operazioni rilevanti ai fini IVA per importi sufficienti, l’eccedenza di credito non può essere ulteriormente riportata a scomputo dell’IVA a debito dei periodi successivi, con perdita anche della compensazione verticale.
Interpretazione dell’Agenzia sulla nozione di eccedenza di credito
L’Agenzia richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha interpretato l’espressione “eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione” come riferita all’intera eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione considerata, indipendentemente dall’anno di maturazione dei crediti che la compongono.
Decorrenza della nuova disciplina
Il punto decisivo è la decorrenza delle limitazioni introdotte dal decreto-legge n. 223 del 2006. L’Agenzia osserva che tali limitazioni si applicano, per espressa previsione normativa, “a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, ciò equivale al periodo d’imposta 2006.
Ne deriva che il divieto di utilizzare in compensazione l’eccedenza di credito IVA opera con riferimento alle dichiarazioni presentate a partire dal periodo d’imposta 2006 (Unico 2007), purché per tale annualità il soggetto sia risultato non operativo.
Applicazione al caso concreto
Con riguardo alla fattispecie prospettata, l’Agenzia ritiene corretto il comportamento della società: il credito IVA compensato nel 2006 deriva dal periodo d’imposta 2005, cioè da un’annualità anteriore all’entrata in vigore delle nuove limitazioni. Pertanto, il divieto di compensazione orizzontale non si applica a quel credito e non si configura, per tale ragione, alcuna violazione da sanare con ravvedimento operoso.
Effetti sulla dichiarazione del 2006
L’Agenzia precisa tuttavia che, se dalla dichiarazione relativa al 2006 (Unico 2007) dovesse emergere un’eccedenza IVA a credito formata in tutto o in parte da crediti maturati nel 2005 o in anni precedenti, il divieto di utilizzo in compensazione si estenderebbe all’intera eccedenza risultante dalla dichiarazione 2006.
In questa ipotesi, anche se parte del credito fosse maturata sotto la previgente disciplina, assumerebbe rilievo il fatto che l’eccedenza emerge dalla prima dichiarazione soggetta alle nuove e più penalizzanti regole.
Conclusione
La risoluzione conclude che:
- il credito IVA del 2005 poteva essere compensato nel 2006, poiché la disciplina limitativa non era ancora applicabile;
- non è quindi necessario alcun ravvedimento per la compensazione effettuata sul credito 2005;
- per le dichiarazioni IVA relative al periodo d’imposta 2006 e successive, il divieto di compensazione si applica alle società non operative;
- se il credito emergente dalla dichiarazione 2006 incorpora anche crediti maturati in anni precedenti, il divieto colpisce l’intera eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 10 ago 2007Risoluzione n. 220 del 10/08/2007
- Risoluzione · 10 ago 2007Risoluzione n. 221 del 10/08/2007
- Risoluzione · 10 ago 2007Risoluzione n. 222 del 10/08/2007
- Risoluzione · 10 ago 2007Risoluzione n. 223 del 10/08/2007
- Risoluzione · 10 ago 2007Risoluzione n. 224 del 10/08/2007
- Risoluzione · 10 ago 2007Risoluzione n. 226 del 10/08/2007
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →