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Risoluzione

Risoluzione n. 220 del 10/08/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la realizzazione di controsoffitti e pareti di cartongesso, quando affidata in subappalto, costituisce prestazione di servizi e non cessione di beni con posa in opera; pertanto rientra nel reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a), D.P.R. 633/1972, se ricorrono le altre condizioni di legge.

Reverse charge in edilizia per controsoffitti e pareti di cartongesso

Reverse charge in edilizia per controsoffitti e pareti di cartongesso

La risoluzione esamina il trattamento IVA applicabile alla realizzazione e posa in opera di controsoffitti e pareti di cartongesso nell’ambito di un contratto di subappalto. Il punto centrale è la qualificazione dell’operazione come prestazione di servizi oppure come cessione di beni con posa in opera, ai fini dell’applicazione del reverse charge previsto per il settore edile.

Quesito posto dal contribuente

La società istante svolge attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di materiali plastici per l’edilizia; tra le attività secondarie figura il rivestimento di pavimenti e muri, ricondotto alla Sezione F della Tabella Atecofin 2004. La società riferisce di aver stipulato un contratto per la fornitura e posa in opera di controsoffitti e pareti di cartongesso in relazione a lavori di ampliamento e ristrutturazione di locali dell’"Ospedale ALFA".

L’istante sostiene che l’attività non si esaurisca in una mera fornitura di materiali con posa, ma comporti la realizzazione di un manufatto nuovo derivante dalla trasformazione del materiale impiegato. Chiede quindi se l’operazione debba essere qualificata come prestazione di servizi e, in quanto resa in subappalto, se debba applicarsi il reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dalla legge n. 296 del 2006.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

Il contribuente ritiene che, sulla base dell’art. 17, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché delle circolari n. 37/E del 29 dicembre 2006 e n. 11/E del 16 febbraio 2007 e della risoluzione n. 360009 del 5 giugno 1976, l’operazione rientri nel perimetro del reverse charge. Di conseguenza, la fattura dovrebbe essere emessa senza addebito dell’IVA.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama l’art. 35, comma 5, del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, che aveva esteso il meccanismo dell’inversione contabile alle prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese nel settore edile da subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore.

Si precisa inoltre che l’applicazione del meccanismo è stata sospesa fino al 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore dell’art. 1, comma 44, della legge n. 296 del 2006.

Chiarimenti interpretativi sulla portata del reverse charge

Le circolari n. 37/E del 29 dicembre 2006 e n. 11/E del 16 febbraio 2007 hanno chiarito che il reverse charge in edilizia si applica alle prestazioni di servizi rese da un soggetto subappaltatore operante nel settore edile nei confronti di altro soggetto IVA, anch’esso operante nel settore edile, che agisce come appaltatore o subappaltatore.

Le stesse circolari indicano che un soggetto è considerato operante nel settore edile quando le prestazioni rese sono riconducibili alle attività elencate nella Sezione F della Tabella Atecofin 2004.

Distinzione tra prestazione di servizi e cessione di beni con posa in opera

L’Agenzia precisa che non rientrano nello speciale regime le forniture di beni con posa in opera, poiché non si tratta di prestazioni di servizi ma di cessioni di beni, nelle quali la manodopera ha carattere accessorio rispetto al bene fornito.

Poiché dall’inquadramento contrattuale dipende l’applicazione del reverse charge, nei casi in cui siano presenti sia elementi di fornitura sia elementi di servizio occorre fare riferimento alla volontà contrattuale delle parti per stabilire se sia prevalente l’obbligazione di dare o quella di fare.

In linea generale, la distinzione tra vendita e appalto dipende dalla causa contrattuale, desumibile dal complesso delle pattuizioni e dalla natura delle obbligazioni assunte. Se il contratto ha come scopo principale la cessione di un bene e l’opera serve solo ad adattarlo alle esigenze del cliente, senza modificarne la natura, si è in presenza di una cessione con posa in opera. Se invece l’accordo mira a ottenere un risultato nuovo e diverso rispetto al complesso dei beni impiegati, la prestazione di servizi prevale sulla cessione del materiale.

Valutazione del caso concreto

Nel caso esaminato, l’Agenzia rileva che le parti non hanno voluto stipulare una semplice cessione di materiali con posa in opera, ma affidare all’istante l’esecuzione di un’opera complessa consistente nella realizzazione, a regola d’arte, di controsoffitti e pareti di cartongesso. Tale risultato è considerato diverso rispetto al complesso dei beni utilizzati.

Conclusione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia conclude che la realizzazione di controsoffitti e pareti di cartongesso configura una prestazione di servizi. Se tale prestazione è resa nell’ambito di un contratto di subappalto e ricorrono le ulteriori condizioni previste dalla norma, si applica il meccanismo del reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972.

La risposta è resa nell’ambito della procedura di interpello ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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