Risoluzione n. 224 del 10/08/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate dichiara inammissibile l’interpello perché la materia del contributo unificato e delle relative sanzioni rientra nella competenza del Ministero della Giustizia, non dell’Agenzia. Viene precisato che l’ufficio giudiziario presso il magistrato dove è depositato l’atto è competente sia alla riscossione sia all’irrogazione della sanzione per omesso o insufficiente pagamento.
Interpello sul recupero e le sanzioni per omesso o parziale pagamento del contributo unificato
Interpello su contributo unificato e sanzioni per omesso o parziale pagamento
La risoluzione esamina un quesito posto da un ufficio del Giudice di Pace in merito alla procedura da seguire per il recupero coattivo del contributo unificato non versato e alla competenza nell’applicazione della sanzione prevista in caso di pagamento omesso o parziale. L’Agenzia delle Entrate conclude che il quesito è inammissibile per difetto di competenza propria.
Quesito posto dall’ufficio giudiziario
L’ufficio richiedente chiede di sapere quale procedura debbano seguire le cancellerie giudiziarie per il recupero del contributo unificato non versato, considerando che l’articolo 16 del Testo unico sulle spese di giustizia, come modificato dall’articolo 21 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, prevede l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 71 del T.U.R. in caso di omesso o parziale pagamento, con esclusione della detrazione ivi prevista.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’interpellante ritiene che sia l’Amministrazione finanziaria, su segnalazione dell’ufficio giudiziario, a dover determinare e applicare la sanzione prevista dall’articolo 71 del Testo unico dell’imposta di registro.
Inammissibilità dell’interpello per difetto di competenza
L’Agenzia delle Entrate afferma che la corretta applicazione del contributo unificato non rientra tra le proprie competenze e, pertanto, la questione non può essere oggetto di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Viene richiamato il precedente orientamento dell’Agenzia, secondo cui il contributo unificato, disciplinato dal d.P.R. n. 115 del 2002, rientra nella competenza del Ministero della Giustizia, non dell’Amministrazione finanziaria.
Competenza del Ministero della Giustizia e dell’ufficio giudiziario
La risoluzione richiama le circolari del Dipartimento per gli affari di giustizia n. 1, 2, 3, 4 e 5 del 2002, dalle quali risulta che l’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione del contributo unificato, o comunque inerenti alla sua applicazione, è quello presso il magistrato dove è depositato l’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo.
Disciplina delle sanzioni per omesso o parziale versamento
In materia di sanzioni, l’articolo 21 del decreto-legge n. 223 del 2006 ha introdotto il comma 1-bis all’articolo 16 del d.P.R. n. 115 del 2002, prevedendo che, in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all’articolo 71 del d.P.R. n. 131 del 1986, esclusa la detrazione ivi prevista.
La norma individua quindi la misura della sanzione tramite rinvio espresso all’articolo 71 del T.U.R., ma non attribuisce la competenza all’Agenzia delle Entrate.
Ufficio competente per l’irrogazione della sanzione
La risoluzione precisa che, per effetto dell’articolo 15 del Testo unico sulle spese di giustizia, l’ufficio preposto all’irrogazione della sanzione amministrativa è lo stesso ufficio presso il magistrato dove è depositato l’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo unificato.
In altri termini, lo stesso ufficio incaricato della riscossione del contributo in caso di omesso o insufficiente pagamento è competente anche per l’irrogazione della relativa sanzione.
Richiamo al principio generale del d.lgs. n. 472 del 1997
A sostegno della conclusione, la risoluzione richiama l’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, secondo cui la sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall’ufficio o dall’ente competenti all’accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.
Da tale principio generale deriva che l’ufficio titolare del potere sanzionatorio coincide con quello competente all’accertamento del tributo; nel caso del contributo unificato, tale ufficio è quello presso il magistrato in cui è depositato l’atto collegato al pagamento o all’integrazione del contributo.
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