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Risoluzione

Risoluzione n. 226 del 10/08/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che il noleggio di macchine, cassoni e attrezzature per rifiuti sconta l’IVA ordinaria del 20%, mentre la movimentazione dei rifiuti presso le piattaforme, se qualificabile come trasporto di rifiuti urbani o speciali, beneficia dell’aliquota ridotta del 10% ex n. 127-sexiesdecies.

IVA su noleggio e movimentazione rifiuti

IVA sulle prestazioni di noleggio e movimentazione dei rifiuti presso le piattaforme

La risoluzione esamina l’aliquota IVA applicabile a diverse prestazioni rese nell’ambito della gestione dei rifiuti, distinguendo tra attività di noleggio di beni strumentali e attività riconducibili alla gestione/trasporto dei rifiuti. Il chiarimento è reso con riferimento al n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Quesito presentato dall’istante

L’Azienda ALFA s.p.a. svolge attività di gestione dei rifiuti in base a un contratto di servizio con il Comune di Milano del 13 aprile 2005, comprendente raccolta, trasporto, recupero e smaltimento. Nell’esercizio di tale attività stipula contratti con terzi aventi ad oggetto:

  • il noleggio di macchine operatrici con o senza operatore per il caricamento dei rifiuti;
  • la movimentazione dei rifiuti presso le piattaforme;
  • il noleggio di cassoni e di apparecchiature per la compattazione e lo smaltimento dei rifiuti.

L’istante chiede quale aliquota IVA si applichi a tali prestazioni e, in particolare, se sia utilizzabile l’aliquota ridotta del 10% prevista dal n. 127-sexiesdecies.

Posizione dell’istante

ALFA s.p.a. ritiene che le prestazioni indicate non rientrino nelle prestazioni di “gestione dei rifiuti” agevolate dal n. 127-sexiesdecies e debbano quindi essere assoggettate all’aliquota IVA ordinaria del 20%.

Quadro normativo richiamato

Il n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, del DPR n. 633 del 1972 prevede l’aliquota IVA ridotta del 10% per le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, secondo i riferimenti originariamente contenuti nel D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

L’Agenzia precisa che il D. Lgs. n. 22 del 1997 è stato abrogato dall’art. 264, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con effetto dal 29 aprile 2006. Di conseguenza, i richiami contenuti nella norma IVA devono intendersi riferiti al D. Lgs. n. 152 del 2006, in particolare:

  • art. 183, comma 1, lett. d), l) e m), per le definizioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo;
  • art. 184, comma 2 e comma 3, lett. g), per la nozione di rifiuti urbani e speciali.

Nozione di gestione dei rifiuti

Secondo l’art. 183, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 152 del 2006, la gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. La disposizione è sostanzialmente identica a quella già contenuta nel previgente D. Lgs. n. 22 del 1997.

Valutazione dell’Agenzia sulle singole prestazioni

L’Agenzia distingue tra le diverse attività oggetto dei contratti stipulati da ALFA s.p.a.

Per le attività di cui ai punti a) e c), cioè:

  • noleggio di macchine operatrici;
  • noleggio di cassoni;
  • noleggio di apparecchiature per la compattazione e lo smaltimento dei rifiuti,

viene esclusa la riconducibilità alle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento che integrano la gestione dei rifiuti. Si tratta infatti di prestazioni di puro noleggio di beni, non di servizi di gestione dei rifiuti.

Conseguentemente, tali prestazioni non possono beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 10% e restano soggette all’aliquota ordinaria del 20%.

Per l’attività di cui al punto b), ossia la movimentazione dei rifiuti presso le piattaforme, l’Agenzia osserva invece che essa realizza sostanzialmente un’attività di trasporto dei rifiuti, espressamente inclusa nella gestione dei rifiuti dall’art. 183, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 152 del 2006.

Di conseguenza, tale prestazione può beneficiare dell’aliquota ridotta del 10%, purché abbia ad oggetto rifiuti urbani o rifiuti speciali, come definiti dall’art. 184, comma 2 e comma 3, lett. g), del medesimo decreto.

Conclusione operativa

La risoluzione conclude che:

  • il noleggio di macchine operatrici, cassoni e apparecchiature per la compattazione e lo smaltimento dei rifiuti è soggetto all’IVA ordinaria del 20%;
  • la movimentazione dei rifiuti presso le piattaforme è soggetta all’IVA ridotta del 10%, se riferita a rifiuti urbani o speciali.

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