Risoluzione n. 222 del 10/08/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Agenzia delle Entrate riconosce la detraibilità dell'IVA assolta dal Comune per la costruzione di un edificio da destinare a mensa scolastica, a condizione che l'immobile sia strumentale a un'attività commerciale e che tale attività sia gestita con contabilità separata. Il diritto alla detrazione sorge quando l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato entro il secondo anno successivo.
IVA: detrazione sull'IVA per la costruzione di una mensa scolastica
IVA e diritto di detrazione per la costruzione di una mensa scolastica
La risoluzione esamina se un Comune possa detrarre l’IVA pagata sui lavori di costruzione di un nuovo edificio da adibire a mensa scolastica. Il punto centrale è verificare se l’opera sia destinata a un’attività rilevante ai fini IVA e se sussistano i requisiti per l’esercizio del diritto di detrazione nei termini previsti dalla normativa.
Fatti e quesito posto dal Comune
Il Comune ha rappresentato di aver gestito direttamente il servizio di mensa scolastica fino all’anno scolastico 2005/2006, tramite buoni mensa, considerando tali operazioni rilevanti ai fini IVA. A partire dall’anno scolastico 2006/2007, la gestione è stata affidata a un’impresa, che incassa la quota a carico degli utenti e addebita al Comune il costo residuo; il Comune precisa che tale attività non viene considerata rilevante ai fini IVA.
In vista di una nuova gara con decorrenza settembre 2007, il Comune prevede inoltre di richiedere un canone per la concessione dei locali. Parallelamente, nel 2005 aveva appaltato la costruzione, ancora in corso, di un nuovo edificio da destinare a mensa scolastica, pagando le fatture in base agli stati di avanzamento lavori.
Il quesito riguarda la possibilità di detrarre l’IVA assolta per la costruzione del nuovo edificio, nel rispetto del termine biennale di cui all’articolo 19, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Posizione dell’interpellante
Secondo il Comune, il diritto alla detrazione sarebbe esercitabile perché il servizio mensa ha avuto natura commerciale fino all’anno scolastico 2005/2006 e conserverebbe tale rilevanza anche nell’anno scolastico 2007/2008. L’ente precisa, inoltre, che registrerà le fatture passive nei termini di cui all’articolo 25 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 4, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui per gli enti pubblici non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali sono imponibili soltanto le operazioni effettuate nell’ambito di attività commerciali. Il quinto comma dello stesso articolo include tra le attività comunque commerciali, anche se esercitate da enti pubblici, la gestione di spacci aziendali, mense e somministrazioni di pasti.
Viene inoltre richiamato il numero 37), parte seconda, della Tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, che applica l’aliquota IVA del 4% alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado. L’articolo 43 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ha esteso tale previsione alle somministrazioni effettuate dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle scuole materne e negli asili nido.
Quanto al diritto di detrazione, l’articolo 19, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce che l’IVA assolta o dovuta in relazione a beni e servizi acquistati nell’esercizio dell’impresa è detraibile; il diritto sorge quando l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto.
L’articolo 19-ter del medesimo d.P.R. n. 633 del 1972 prevede poi che, per gli enti non commerciali, è ammessa in detrazione solo l’IVA relativa ad acquisti e importazioni effettuati nell’esercizio di attività commerciali, purché tale attività sia gestita con contabilità separata rispetto a quella dell’attività principale, secondo le regole degli articoli 20 e 20-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. La detrazione è esclusa in caso di omessa tenuta della contabilità obbligatoria o di contabilità inattendibile. Per i comuni, la contabilità separata si realizza nell’ambito della contabilità pubblica obbligatoria.
La circolare n. 328 del 24 dicembre 1997 viene richiamata per chiarire che il diritto alla detrazione sorge al momento dell’acquisizione dei beni e servizi, senza attendere la loro effettiva utilizzazione, purché essi siano destinati a operazioni che danno o non danno diritto alla detrazione, e tale destinazione risulti oggettivamente dalla natura dei beni e servizi acquisiti.
Valutazione del caso concreto
Nel caso esaminato, il Comune aveva appaltato nel 2005 la costruzione dell’immobile destinato a mensa scolastica, pagando le fatture connesse agli stati di avanzamento dei lavori. L’immobile costruendo sarà concesso al soggetto affidatario del servizio di mensa, dietro pagamento di un canone specifico.
Per l’Agenzia, il diritto alla detrazione sussiste solo se il bene è destinato a essere utilizzato nell’ambito di un’attività commerciale. Inoltre, il soggetto passivo deve gestire l’attività commerciale con separazione contabile rispetto all’attività istituzionale.
Nel caso specifico, il Comune, al momento dell’appalto, svolgeva direttamente il servizio di mensa, attività che l’Agenzia conferma essere comunque commerciale ai fini IVA. Ne consegue che, se il Comune intende destinare il costruendo immobile a un’attività commerciale, quale la gestione della mensa scolastica, può detrarre l’IVA assolta sulle prestazioni di servizi relative alla costruzione.
Condizioni per la detrazione e termine di esercizio
La detrazione è ammessa a condizione che:
- l’immobile sia effettivamente destinato a un’attività commerciale;
- la gestione della mensa scolastica sia effettuata con contabilità separata rispetto all’attività istituzionale;
- sussistano gli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 19-ter del d.P.R. n. 633 del 1972.
Il diritto può essere esercitato, in ogni caso, non oltre i due anni successivi a quello in cui il diritto stesso è sorto, secondo l’articolo 19, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972.
Conclusione dell’Agenzia
L’Agenzia conclude riconoscendo la detraibilità dell’IVA assolta per la costruzione dell’immobile destinato a mensa scolastica, purché l’immobile sia strumentale all’attività commerciale della mensa e tale attività sia gestita con contabilità separata. La risposta è resa ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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