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Risoluzione

Risoluzione n. 221 del 10/08/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che i contributi previdenziale-assicurativi dovuti al Fondo per le pensioni del personale telefonico restano deducibili solo per cassa, anche per una società che redige il bilancio secondo IAS/IFRS. In dichiarazione vanno quindi effettuate variazioni fiscali per neutralizzare la contabilizzazione per competenza e dedurre l’importo solo nell’anno del pagamento.

Deduzione per cassa degli importi dovuti al Fondo pensioni telefonici, anche con IAS/IFRS

Deduzione degli importi dovuti al Fondo pensioni telefonici con IAS/IFRS

La risoluzione esamina il trattamento fiscale degli importi corrisposti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, alla luce dell’adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS da parte della società istante. Il punto centrale è verificare se la contabilizzazione per competenza imposta dagli IAS/IFRS possa incidere anche sulla deducibilità fiscale degli oneri.

Contesto normativo e soggetti coinvolti

La società ALFA, a partire dall’esercizio 2006, redige il bilancio secondo IAS/IFRS. Essa è tenuta a versare contributi di tipo previdenziale-assicurativo al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, istituito dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1450 e richiamato dalla legge 29 gennaio 1992, n. 58.

L’obbligo discende dall’articolo 5 della legge n. 58 del 1992, che:

  • prevede l’iscrizione obbligatoria dei dipendenti transitati alla società a seguito di operazioni straordinarie succedutesi nel tempo, riguardanti le società BETA, GAMMA, DELTA e ZETA;
  • impone alla società di garantire ai dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge la costituzione di un’unica posizione assicurativa dell’intera situazione previdenziale maturata;
  • richiede il versamento al Fondo delle somme necessarie alla costituzione della riserva matematica;
  • stabilisce che il versamento degli importi dovuti, maggiorati dell’interesse annuo del 5 per cento, avvenga in quindici annualità costanti posticipate.

Il quesito della società

La società osserva che l’articolo 66 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dispone che gli importi dovuti al Fondo:

  • siano iscritti in bilancio;
  • siano dedotti ai fini delle imposte sui redditi negli esercizi in cui vengono corrisposti.

Secondo la disciplina speciale, quindi, la deduzione avviene per cassa. Tuttavia, con l’applicazione degli IAS/IFRS, la società ritiene di dover rilevare nel conto economico dell’esercizio il debito complessivamente maturato, comprensivo degli interessi fino al 31 dicembre 2006, secondo il criterio della competenza. Chiede pertanto se tale nuova impostazione contabile possa riflettersi anche sul reddito imponibile.

Posizione della contribuente

La società sostiene che, anche nel nuovo quadro contabile, la deduzione fiscale debba seguire l’imputazione civilistica. In altre parole, quanto imputato a conto economico dovrebbe trovare corrispondente deduzione in sede fiscale.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia rileva anzitutto che l’articolo 66 del decreto legge n. 331 del 1993 contiene una norma speciale, destinata a derogare al principio generale di competenza che regola la determinazione del reddito d’impresa sia sul piano civilistico sia su quello fiscale.

La specialità della norma comporta una deroga:

  • alle regole di rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
  • alle disposizioni generali sulla determinazione del reddito imponibile contenute nell’articolo 109 del TUIR.

Anche qualora, per effetto degli IAS/IFRS, la società contabilizzi per competenza il debito complessivo maturato, ciò non incide sulla disciplina fiscale speciale. Secondo l’Agenzia, l’articolo 66 continua a operare ai fini tributari e impone la deduzione degli importi dovuti al Fondo solo negli esercizi in cui vengono effettivamente corrisposti.

La deroga vale in modo generale per tutte le imprese, comprese quelle che redigono il bilancio secondo gli standard internazionali. Pertanto, la deduzione deve continuare ad avvenire “per cassa”, indipendentemente dalla preventiva imputazione a conto economico.

Effetti in dichiarazione dei redditi

Per effetto di tale impostazione, la società deve operare le seguenti variazioni fiscali:

  • negli esercizi in cui, secondo lo IAS 19, contabilizza per competenza le somme relative al debito maturato, deve effettuare una variazione in aumento pari agli importi imputati a conto economico;
  • nell’esercizio in cui gli importi dovuti al Fondo sono effettivamente corrisposti, deve effettuare una variazione in diminuzione per dedurre per cassa l’intero importo dei contributi previdenziale-assicurativi versati annualmente.

Conclusione interpretativa

La risoluzione conferma quindi che la disciplina speciale dell’articolo 66 del decreto legge n. 331 del 1993 resta applicabile anche per le società che adottano IAS/IFRS. Ne deriva che la deduzione fiscale dei contributi al Fondo pensioni telefonici non segue la competenza economica, ma avviene esclusivamente nel periodo di effettivo pagamento.

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