Risoluzione n. 223 del 10/08/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che le lavorazioni in Italia su beni destinati a un committente residente e poi esportati non sono non imponibili ex art. 9, mentre la cessione può essere considerata esportazione ex art. 8 solo se l\"esportazione è curata dal fornitore residente e la documentazione doganale è correttamente intestata.
Regime IVA per lavorazioni su beni destinati all\"esportazione e consegna a centro di ricerca estero
Regime IVA di beni lavorati in Italia e destinati all"estero
La risoluzione esamina il trattamento ai fini IVA di beni commissionati da un ente italiano, lavorati in Italia da uno o più operatori e successivamente destinati a centri di ricerca esteri, anche in Svizzera. Il punto centrale riguarda la distinzione tra il regime delle lavorazioni e quello della cessione dei beni quando l"esportazione avviene all"estero.
Fattispecie rappresentata
L"istante è un ente non commerciale che opera nella ricerca scientifica e nucleare ed è titolare di partita IVA sia per gli adempimenti relativi agli enti non commerciali negli scambi intracomunitari, sia come soggetto passivo per attività commerciali. Nell"ambito di accordi di collaborazione con centri e istituti di ricerca esteri:
- commissiona a imprese italiane la costruzione di macchinari e attrezzature;
- i beni vengono consegnati presso centri di ricerca situati all"estero, dove sono utilizzati per programmi di ricerca;
- i beni restano di proprietà dell"Istituto e, in seguito, possono essere rottamati oppure riportati in Italia se ancora utilizzabili.
In alcuni casi, i macchinari sono prima sottoposti a lavorazioni, trasformazioni, montaggio o attività analoghe da parte di ditte specializzate diverse da quelle che li hanno costruiti. In tali ipotesi intervengono più contratti di appalto-fornitura e l"ultima impresa è incaricata di curare, per conto dell"istante, l"esportazione e la consegna del manufatto finito all"istituto estero.
La questione specifica riguarda l"acquisto di beni da un operatore italiano incaricato di consegnarli a un altro operatore italiano, il quale li lavorerà per conto dell"istante e ne curerà la successiva esportazione e consegna a un centro di ricerca in Svizzera.
Soluzione proposta dal contribuente
L"istante riteneva che sia la cessione dei beni sia le operazioni di lavorazione dovessero essere non imponibili IVA, ai sensi:
- dell"art. 8, comma 1, lett. a), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- dell"art. 9, comma 1, n. 9), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Valutazione dell"Agenzia delle Entrate
L"Agenzia ricostruisce l"ambito dell"art. 9, comma 1, n. 9), del D.P.R. n. 633 del 1972, che qualifica come servizi internazionali non imponibili i trattamenti di cui all"art. 176 del Testo Unico delle Leggi Doganali eseguiti:
- su beni in temporanea importazione;
- su beni nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati dal prestatore del servizio o per conto del committente non residente nel territorio dello Stato.
Per i beni già presenti in Italia, la non imponibilità delle lavorazioni non dipende solo dal fatto che, al termine del trattamento, i beni siano trasportati o spediti fuori dal territorio doganale comunitario. È invece necessario che la prestazione sia commissionata da un cliente estero, comunitario o extracomunitario.
L"Agenzia richiama inoltre il principio già espresso nella risoluzione n. 470074 del 30 luglio 1990: l"esportazione può essere effettuata dal prestatore del servizio oppure dal committente non residente, ma la lavorazione deve comunque essere stata commissionata dal soggetto non residente per poter beneficiare della non imponibilità.
Esito sul caso concreto
Nel caso esaminato, i beni sono lavorati in Italia per conto di un committente residente. Per questo motivo:
- il corrispettivo della lavorazione non rientra nell"ambito dell"art. 9, comma 1, n. 9), del D.P.R. n. 633 del 1972;
- tale corrispettivo deve essere assoggettato ad IVA.
Ipotesi diversa: esportazione curata dal cedente
L"Agenzia distingue un caso diverso, non coincidente con quello prospettato: se il bene, dopo la lavorazione, è esportato a cura del cedente, la cessione può rientrare nell"art. 8, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972 come cessione all"esportazione.
In tale ipotesi, richiamando la risoluzione n. 72 del 26 maggio 2000, sono necessari specifici adempimenti documentali:
- la bolletta doganale di esportazione deve essere intestata al fornitore residente;
- nella bolletta deve essere indicato il prezzo di cessione dei beni risultante dalla fattura emessa verso il cessionario;
- alla dogana competente devono essere esibite sia la fattura relativa alla cessione dei beni sia la fattura relativa ai corrispettivi della lavorazione eseguita.
Conclusione
La risoluzione nega la non imponibilità IVA delle lavorazioni eseguite in Italia per conto di un committente residente, anche se i beni vengono successivamente esportati. Riconosce invece la possibile applicazione del regime di cessione all"esportazione solo quando l"esportazione sia curata dal fornitore residente e risultino rispettate le condizioni formali richieste.
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