Ordinanza n. 100/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Provvedimento interdittivo del Servizio Edilizia Privata del Comune di Cagliari – U.O.S. 3 Nord Pirri, relativo alla D.U.A. presentata da Finsole S.r.l. (Codice Univoco n. 940422/2025 - Pratica edilizia n. 22199.20 del 14.10.2025), notificato alla ricorrente in data 3.2.2026, con cui il Comune di Cagliari ha disposto “[…] l’interdizione definitiva della D.U.A. […] con il divieto di prosecuzione dell’attività e l’ordine di rimozione degli eventuali effetti dannosi già prodotti con l’inizio dei lavori effettuato in data 15/01/2026”, per aver l’Amministrazione resistente, secondo la ricorrente, disposto l’interdizione dei lavori assentiti e autorizzati con la D.U.A. del 14.10.2025 pur essendo ormai decaduta dai poteri per decorso del termine di legge, mutando e violando i motivi ostativi precedentemente indicati ex art. 10-bis L. n. 241/1990, nonché travisando completamente i fatti della vicenda, essendo Finsole s.r.l. dotata di tutti i requisiti di legge per l’esecuzione dei lavori; - del preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. n. 241/1990 di cui alla nota prot. 360635 del 17.12.2025, con cui il Comune di Cagliari ha anticipato alla Finsole S.r.l. i motivi ostativi all’accoglimento della D.U.A. presentata, che poi l’Amministrazione ha abbandonato e, secondo la ricorrente, illegittimamente innovato e mutato in sede di provvedimento interdittivo; - di ogni altro atto o documento presupposto, connesso, conseguente e consequenziale a quello impugnato, “ancorché non conosciuto o conoscibile dalla ricorrente”; e per la conseguente declaratoria dell’intervenuto consolidamento del titolo abilitativo formatosi sulla D.U.A. presentata da Finsole S.r.l. (Codice Univoco n. 940422/2025 - Pratica edilizia n. 22199.20 del 14.10.2025), per l’inutile decorso del termine per l’esercizio dei poteri inibitori da parte dell’Amministrazione, e del conseguente diritto della ricorrente a proseguire definitivamente l’attività edilizia oggetto della predetta D.U.A.; II) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FINSOLE S.R.L. il 24.3.2026, degli stessi atti già impugnati con il ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di interdizione definitiva della DUA, con divieto di prosecuzione dell'attività edilizia e ordine di rimozione degli effetti dannosi dei lavori già iniziati
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento interdittivo adottato dal Servizio Edilizia Privata del Comune di Cagliari in relazione alla DUA presentata per lavori edilizi, nonché il precedente preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 e gli atti connessi. Ha dedotto, in particolare, la tardività dell'esercizio dei poteri comunali, sostenendo che il titolo abilitativo si fosse ormai consolidato per decorso del termine di legge; la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, per avere l'amministrazione modificato in sede di provvedimento interdittivo i motivi ostativi inizialmente comunicati; il travisamento dei fatti e l'insussistenza dei presupposti ostativi, assumendo di possedere tutti i requisiti per l'esecuzione dei lavori. Ha chiesto anche l'accertamento dell'avvenuto consolidamento del titolo e del diritto di proseguire l'attività edilizia. I motivi aggiunti hanno riguardato i medesimi atti già impugnati.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. A un sommario esame, ha ritenuto che la DUA non apparisse prima facie conforme alla normativa in materia di parcheggi. Ha inoltre rilevato che la società può presentare al Comune una nuova DUA conforme alle prescrizioni sui parcheggi e corredata del necessario parere favorevole del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco in materia di prevenzione incendi. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda. L'ordinanza non definisce il merito delle domande di annullamento e accertamento.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina sui motivi ostativi, sostenendo che l'amministrazione avrebbe mutato nel provvedimento finale le ragioni precedentemente comunicate; la questione non è stata definita nel merito in sede cautelare.
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La domanda cautelare è stata esaminata dal TAR, che ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la sospensione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo può essere negata quando, a un sommario esame, l'atto o il titolo presupposto appaia non conforme alla disciplina sostanziale applicabile, anche per carenze relative ai parcheggi e alla prevenzione incendi.
- La possibilità per l'interessato di presentare una nuova DUA conforme alla normativa applicabile costituisce un elemento valutabile nel bilanciamento cautelare e può concorrere a escludere la necessità della sospensione dell'atto interdittivo.
- Il rigetto dell'istanza cautelare non definisce le questioni di merito relative alla tempestività dei poteri inibitori, alla violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, al travisamento dei fatti o al consolidamento del titolo abilitativo.
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