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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-209/25

Judgment of the General Court (First Chamber) of 11 February 2026. — Nutris We care about you, SL v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark ProbioDefend – Earlier EU word mark Defendyl – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-209/25

Giurisprudenza europea62025TJ0209

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso contro la decisione della commissione di ricorso di EUIPO che aveva confermato l’opposizione alla registrazione del marchio figurativo "ProbioDefend". Pur riconoscendo l’alta attenzione del pubblico rilevante e la diversità concettuale dei segni, il Tribunale ha ritenuto corretta la valutazione secondo cui i prodotti erano identici, l’elemento "defend" era l’unico distintivo nei segni per una parte non trascurabile del pubblico e la somiglianza complessiva bastava a non escludere il rischio di confusione. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese dell’interveniente.

Opposizione a registrazione di marchio UE: probabilità di confusione tra il segno figurativo "ProbioDefend" e il marchio anteriore "Defendyl" ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso di EUIPO avesse errato nel ritenere sussistente un rischio di confusione tra il marchio richiesto "ProbioDefend" e il marchio anteriore "Defendyl", in particolare: nella valutazione del carattere distintivo e dominante degli elementi dei segni; nella comparazione visiva, fonetica e concettuale; nella valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore; e nella valutazione globale del rischio di confusione per prodotti identici in classe 5.

Principio di diritto

Quando i prodotti designati sono identici e il segno richiesto riprende quasi integralmente l’elemento verbalmente distintivo del marchio anteriore, il rischio di confusione non può essere escluso anche se il segno richiesto contiene elementi descrittivi aggiuntivi e un elemento figurativo privo di distintività, soprattutto se il marchio anteriore ha distintività intrinseca almeno media e la somiglianza visiva e fonetica è almeno media; per la tutela dell’opposizione è sufficiente che il rischio di confusione sussista in una parte non trascurabile del pubblico rilevante.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, regolamento di procedura del Tribunale
  • Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (classe 5)

Opposizione a marchio UE: "ProbioDefend" contro "Defendyl"

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della Quinta commissione di ricorso di EUIPO che aveva respinto l’impugnazione proposta contro l’accoglimento di un’opposizione fondata sul marchio anteriore UE "Defendyl". Il contenzioso concerne prodotti in classe 5, principalmente integratori e preparazioni per la salute, e la valutazione del rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio richiesto, figurativo, era costituito dalla combinazione di "Probio" e "Defend", con un elemento grafico raffigurante stomaco e intestino all’interno di uno scudo. La domanda riguardava, tra l’altro, integratori probiotici, antiossidanti, estratti di piante medicinali, preparazioni vitaminiche, integratori minerali e altri integratori alimentari. L’opposizione era stata proposta dal titolare del marchio anteriore UE "Defendyl", registrato per prodotti, in particolare, della classe 5. L’Opposition Division aveva accolto l’opposizione e la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo non esclusa la confusione nel pubblico rilevante.

Questioni giuridiche esaminate

La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avesse erroneamente identificato gli elementi distintivi e dominanti dei segni, sopravvalutando il peso dell’elemento "defend" e sottovalutando il valore distintivo dell’elemento figurativo. Contestava inoltre la conclusione sulla somiglianza visiva e fonetica, la distintività del marchio anteriore e, in ultima analisi, la valutazione globale del rischio di confusione.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui la registrazione va rifiutata se, per identità o somiglianza dei segni e dei prodotti/servizi, sussiste un rischio di confusione nel territorio di protezione del marchio anteriore. Ricorda inoltre che:

  • il rischio di confusione si valuta globalmente;
  • i fattori sono interdipendenti;
  • i prodotti sono identici quando quelli del marchio anteriore comprendono quelli della domanda;
  • è sufficiente che il motivo relativo di rifiuto sussista in una parte dell’Unione;
  • il consumatore percepisce il marchio nel suo insieme, ma attribuisce rilievo agli elementi distintivi e dominanti.

Pubblico rilevante e identità dei prodotti

Il pubblico di riferimento è stato correttamente individuato nella generalità dei consumatori e nei professionisti medici, con un livello di attenzione elevato, dato l’incidenza dei prodotti sulla salute. Il Tribunale non ha rimesso in discussione la delimitazione territoriale operata dalla commissione di ricorso, limitata a Bulgaria, Repubblica ceca e Ungheria, poiché per un marchio UE è sufficiente che il motivo di rifiuto sia ravvisabile in una parte dell’Unione. Quanto ai prodotti, il Tribunale ha rilevato che la ricorrente non aveva sviluppato alcun argomento contro la constatazione di identità, sicché essa è stata confermata.

Carattere distintivo degli elementi dei segni

Il Tribunale ha approvato la scomposizione del marchio richiesto in "Probio" e "defend". L’elemento "Probio" è stato ritenuto descrittivo, in quanto percepibile come richiamo a "probiotic" o a "probiotico" in varie lingue dell’Unione e direttamente evocativo della natura/proprietà dei prodotti. Anche l’elemento figurativo, raffigurante organi digestivi in uno scudo, è stato considerato descrittivo: indica gli organi su cui i prodotti agiscono e la loro funzione protettiva.

Quanto a "defend", il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato che una parte non trascurabile del pubblico bulgaro, ceco e ungherese lo comprendesse. Non è stata accolta la tesi secondo cui la conoscenza dell’inglese in tali Stati membri potesse presumersi per analogia con altri Paesi dell’Unione. Né la mera elencazione di marchi registrati né gli screenshot di siti web e i riferimenti a film/serie/giochi sono stati ritenuti sufficienti a provare un’esposizione reale e rilevante del pubblico alla parola "defend". Per il pubblico professionale, pur potendosi riconoscere una certa comprensione, il Tribunale ha osservato che ciò non esclude la sussistenza del rischio di confusione per una parte non trascurabile del pubblico complessivo.

Confronto visivo, fonetico e concettuale

Sul piano visivo e fonetico, i segni sono stati ritenuti simili in misura media, poiché condividono l’intera sequenza "defend"; le differenze dovute a "Probio", al suffisso finale "yl" e all’elemento figurativo del segno richiesto non bastano a neutralizzare tale somiglianza, soprattutto perché gli elementi aggiuntivi sono descrittivi o secondari. Il Tribunale richiama il principio secondo cui non esiste una regola assoluta per cui i segni sarebbero dissimili solo perché condividono una sequenza di lettere preceduta da elementi diversi. Sul piano concettuale, invece, i segni sono stati considerati diversi, poiché il marchio anteriore non trasmette un significato al pubblico rilevante, mentre il marchio richiesto evoca chiaramente i probiotici.

Distintività del marchio anteriore

Il Tribunale ha confermato che il marchio "Defendyl" presenta un carattere distintivo intrinseco medio per una parte non trascurabile del pubblico rilevante che non comprende "defend". L’argomento basato sul suffisso "dyl" come elemento appartenente alla nomenclatura farmaceutica è stato ritenuto, al più, pertinente per una parte professionale del pubblico, ma non tale da privare il segno anteriore della sua distintività complessiva nella prospettiva del pubblico rilevante.

Valutazione globale del rischio di confusione

Nella valutazione finale, il Tribunale ha evidenziato che i prodotti sono identici, il marchio anteriore ha distintività media e il segno richiesto riprende quasi integralmente il suo elemento distintivo principale. In tale contesto, anche un pubblico con attenzione elevata può credere, sulla base di un ricordo imperfetto dei segni, che "ProbioDefend" sia una variante o un sotto-marchio di "Defendyl". Ne consegue che il rischio di confusione non può essere escluso ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Dispositivo e spese

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Ha condannato Nutris We care about you, SL a sopportare le proprie spese e quelle dell’interveniente Medis, mentre EUIPO è stato condannato a sopportare le proprie spese, poiché aveva chiesto la condanna della ricorrente solo nell’ipotesi di svolgimento dell’udienza, che non si è tenuta.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueopposizione alla registrazionerischio di confusioneproprietà intellettualeprodotti per la salute e integratori alimentari

Testo integrale

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