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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-643/24

Sentenza del Tribunale (Sezione pregiudiziale) dell'11 febbraio 2026. — Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (Credidam) contro Cristian General Serv SRL. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune dell’IVA – Operazioni imponibili – Nozione di “prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), articolo 24, paragrafo 1, e articolo 25, lettere a) e c), della direttiva 2006/112/CE – Base imponibile – Nozione di “corrispettivo” – Articolo 73 e articolo 78, primo comma, lettera a), della direttiva 2006/112 – Titolari di diritti connessi – Comunicazione di fonogrammi e programmi audiovisivi senza licenza – Remunerazione versata all’organismo di gestione collettiva – Maggiorazione. — Causa T-643/24

Giurisprudenza europea62024TJ0643

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha chiarito che la comunicazione al pubblico senza licenza di fonogrammi e programmi audiovisivi può costituire una prestazione di servizi imponibile ai fini IVA. Ha inoltre stabilito che la base imponibile comprende l’intera somma dovuta all’organismo di gestione collettiva, inclusa la maggiorazione prevista dal diritto nazionale per l’uso non autorizzato. La circostanza che i titolari dei diritti non possano opporsi alla comunicazione non esclude il nesso diretto tra servizio e corrispettivo.

IVA su remunerazioni dovute agli organismi di gestione collettiva per comunicazione al pubblico senza licenza di fonogrammi e programmi audiovisivi

La questione giuridica

Se la comunicazione al pubblico, senza licenza, di opere protette possa integrare una prestazione di servizi a titolo oneroso ai fini IVA, quando i titolari dei diritti connessi non possono opporsi all’utilizzo e la remunerazione è fissata dalla legge nazionale; e, in caso positivo, se la base imponibile comprenda solo la remunerazione "ordinaria" o anche la maggiorazione pari al triplo prevista dal diritto nazionale per l’uso senza licenza.

Principio di diritto

I titolari di diritti connessi realizzano una prestazione di servizi a titolo oneroso, ai fini IVA, quando le opere protette sono comunicate al pubblico da un utilizzatore privo di licenza, anche se il titolare non può opporsi all’utilizzo e la remunerazione è determinata dalla legge nazionale e dalle relative disposizioni regolamentari. In tale ipotesi, l’IVA si applica all’intera remunerazione legalmente dovuta, compresa la maggiorazione che supera l’importo dovuto in caso di utilizzo con licenza, purché tale maggiorazione costituisca il corrispettivo diretto della prestazione resa.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 2, paragrafo 1, lettera c)
  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 24, paragrafo 1
  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 25, lettere a) e c)
  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 73
  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 78, primo comma, lettera a)

IVA su remunerazioni dovute per comunicazione al pubblico senza licenza di opere protette

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla Curtea de Apel București, riguarda l’assoggettamento a IVA delle somme richieste da un organismo di gestione collettiva per la comunicazione al pubblico, senza licenza, di fonogrammi e programmi audiovisivi in una struttura turistica. Il Tribunale era chiamato a chiarire sia la qualificazione dell’operazione come prestazione di servizi a titolo oneroso, sia l’estensione della base imponibile.

Fatti e procedimento principale

Credidam, organismo rumeno incaricato della gestione collettiva dei diritti connessi, chiedeva a Cristian General Serv SRL il pagamento di una somma IVA inclusa per la comunicazione al pubblico di opere protette senza previa licenza. La somma era stata calcolata applicando la metodologia nazionale che prevede, in caso di uso senza autorizzazione, una remunerazione pari al triplo di quella dovuta se l’utilizzatore fosse stato titolare di licenza.

Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda ritenendo non provata l’attività commerciale nel periodo controverso; in appello, la Curtea de Apel București ha chiesto alla Corte se la remunerazione richiesta fosse soggetta a IVA e, in particolare, se la maggiorazione tripla fosse inclusa nella base imponibile.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama anzitutto la direttiva 2006/112/CE, in particolare:

  • articolo 2, paragrafo 1, lettera c), sulle prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso;
  • articolo 24, paragrafo 1, che definisce la prestazione di servizi;
  • articolo 25, lettere a) e c), che include tra le prestazioni di servizi la cessione di beni immateriali e l’esecuzione di un servizio a norma di legge;
  • articolo 73, sulla base imponibile come corrispettivo effettivamente ricevuto;
  • articolo 78, primo comma, lettera a), che include nella base imponibile imposte, dazi, tasse e prelievi diversi dall’IVA stessa.

Richiama inoltre la normativa rumena sul diritto d’autore e sui diritti connessi, che prevede una equa remunerazione unica per la comunicazione al pubblico di fonogrammi pubblicati a fini commerciali e per determinate prestazioni artistiche nel settore audiovisivo, nonché la metodologia nazionale che raddoppia/ triplica la remunerazione in caso di utilizzo senza licenza.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se i titolari di diritti connessi realizzino una prestazione di servizi a titolo oneroso quando un utilizzatore comunica al pubblico opere protette senza licenza;
  • se tale risposta dipenda dal fatto che il titolare non possa opporsi all’utilizzo e riceva solo un’equa remunerazione unica fissata dalla legge;
  • se, nel caso di specie, l’IVA debba gravare solo sulla remunerazione ordinaria o anche sulla maggiorazione tripla prevista per l’uso senza licenza.

Ricevibilità

Il Tribunale ha ritenuto ricevibile la domanda, osservando che il giudice nazionale è il solo competente a valutare i fatti e che le questioni pregiudiziali godono di una presunzione di rilevanza. La possibile incertezza sulla prova effettiva della comunicazione al pubblico non rendeva manifesta l’irrilevanza delle questioni sollevate.

Ragionamento della Corte

Il Tribunale ricorda che una prestazione è effettuata a titolo oneroso solo se esiste un rapporto giuridico con scambio di reciproche prestazioni e un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto. Tuttavia, tale nozione va intesa in senso ampio: anche un servizio reso in forza di un quadro normativo può integrare una prestazione imponibile.

Richiama la propria e la Corte di giustizia giurisprudenza secondo cui:

  • il fatto che il pagamento non sia spontaneo o non sia stato ancora effettuato non esclude la reciprocità tra prestazione e corrispettivo;
  • il coinvolgimento di un organismo di gestione collettiva non interrompe il nesso diretto, poiché l’organismo agisce per conto dei titolari dei diritti;
  • la circostanza che l’utilizzo avvenga senza licenza non esclude l’imponibilità, perché il principio di neutralità fiscale impedisce una distinzione generalizzata tra operazioni lecite e illecite.

Nel caso concreto, la comunicazione delle opere protette genera, per i titolari dei diritti connessi, il diritto a una remunerazione unica prevista dalla legge. Il fatto che non possano opporsi all’utilizzo e che la remunerazione sia fissata dalla normativa nazionale non impedisce di qualificare la situazione come prestazione di servizi a titolo oneroso, purché il giudice nazionale accerti l’esistenza effettiva della comunicazione al pubblico.

Quanto alla base imponibile, il Tribunale osserva che essa corrisponde al corrispettivo realmente ricevuto. Poiché la maggiorazione tripla prevista dal diritto nazionale deriva direttamente dall’uso senza licenza e rappresenta il prezzo legalmente dovuto in tale ipotesi, essa costituisce parte del corrispettivo imponibile. Di conseguenza, l’IVA non si limita all’importo che sarebbe stato dovuto con licenza, ma si estende all’intera remunerazione legalmente esigibile per l’uso non autorizzato.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale ha dichiarato che gli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 24, paragrafo 1, 25, lettere a) e c), 73 e 78, primo comma, lettera a), della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che:

  • i titolari di diritti connessi realizzano una prestazione di servizi a titolo oneroso quando le loro opere protette sono comunicate al pubblico da un utilizzatore privo di licenza, anche se il titolare non può opporsi e la remunerazione è fissata dalla legge nazionale;
  • l’IVA si applica all’intera remunerazione dovuta, compresa la parte eccedente la remunerazione ordinaria che sarebbe stata dovuta con licenza.

Principio affermato

La pronuncia conferma che, in materia IVA, la remunerazione dovuta per l’uso non autorizzato di opere protette da un organismo di gestione collettiva costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi imponibile, e che l’imposta colpisce anche la maggiorazione legalmente prevista per la violazione dell’obbligo di munirsi di licenza, se tale maggiorazione è direttamente collegata alla prestazione resa.

Come è indicizzato

Materieivadiritti d'autore e diritti connessibase imponibileprestazioni di servizicomunicazione al pubblico di opere protette

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