Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-135/21

Order of the General Court (Eighth Chamber) of 11 February 2026. — Trasta Komercbanka AS v European Central Bank. — Non-contractual liability – Economic and monetary policy – Prudential supervision of credit institutions – Specific supervisory tasks conferred on the ECB – Decision to withdraw a credit institution’s authorisation – Material damage – Causal link – Action manifestly lacking any foundation in law. — Case T-135/21

Giurisprudenza europea62021TO0135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto l’azione di Trasta Komercbanka contro la BCE volta al risarcimento dei danni asseritamente derivati dal ritiro dell’autorizzazione bancaria del 3 marzo 2016. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse provato in modo sufficiente né l’esistenza e l’entità del danno materiale né il nesso causale con la decisione della BCE. Di conseguenza, non essendo soddisfatte le condizioni cumulative della responsabilità extracontrattuale, l’azione è stata dichiarata manifestamente infondata.

Azione di risarcimento danni contro la BCE per il preteso pregiudizio derivante dal ritiro dell’autorizzazione bancaria: insufficienza di prova del danno e del nesso causale, con rigetto per manifesta infondatezza in diritto.

La questione giuridica

Se la BCE debba risarcire, ai sensi dell’articolo 268 TFUE e dell’articolo 340, terzo comma, TFUE, il danno asseritamente subito da una banca a seguito della decisione di ritiro dell’autorizzazione bancaria del 3 marzo 2016 e della condotta connessa; in particolare, se il ricorrente abbia dimostrato l’esistenza, l’entità del danno materiale e il nesso causale diretto tra tale decisione e il preteso pregiudizio.

Principio di diritto

Per far sorgere la responsabilità extracontrattuale della BCE occorre che il ricorrente dimostri cumulativamente l’illegittimità della condotta, l’esistenza di un danno certo, attuale e quantificabile e un nesso causale sufficientemente diretto tra condotta e pregiudizio. Se il ricorrente non prova né l’effettività e l’entità del danno materiale né che il ritiro dell’autorizzazione sia la causa determinante della perdita lamentata, l’azione va respinta senza esaminare la legittimità della decisione impugnata ed è manifestamente priva di fondamento in diritto.

Norme richiamate

  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 340, terzo comma, TFUE
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 76(d) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 76(e) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 135 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 138 del regolamento di procedura del Tribunale

Ritiro dell’autorizzazione bancaria e domanda risarcitoria contro la BCE

Il Tribunale dell’Unione europea, con ordinanza dell’11 febbraio 2026, ha esaminato un’azione proposta da Trasta Komercbanka AS ai sensi dell’articolo 268 TFUE per ottenere il risarcimento del danno che la banca affermava di aver subito a seguito della decisione della BCE del 3 marzo 2016, con cui era stata ritirata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di istituto di credito. La controversia si colloca nell’ambito della vigilanza prudenziale bancaria e delle competenze specifiche conferite alla BCE nel quadro dell’unione bancaria.

Fatti e sviluppo del procedimento

La BCE aveva revocato l’autorizzazione della banca, richiamando, tra l’altro, il mancato rispetto dei requisiti patrimoniali, i limiti alle grandi esposizioni, carenze nei sistemi di controllo interno, nella disciplina antiriciclaggio e nella gestione prudente dell’attività. Successivamente, nel luglio 2016, la BCE aveva adottato una nuova decisione di ritiro che sostituiva integralmente quella di marzo 2016. Il Tribunale ricorda inoltre che l’azione di annullamento proposta contro la decisione originaria era divenuta priva di oggetto e che la Corte di giustizia, in un successivo giudizio, aveva chiarito gli effetti della seconda decisione sul primo provvedimento.

Domanda risarcitoria e delimitazione dell’oggetto del giudizio

Nel ricorso risarcitorio, la banca chiedeva il ristoro del danno materiale, quantificato almeno in EUR 162 milioni, oltre a interessi compensativi e moratori, e si riservava di precisare ulteriori voci di danno, come lucro cessante e danno reputazionale. Il Tribunale ha però rilevato che la domanda era sufficientemente precisa solo per la componente di danno materiale indicata in modo concreto; le ulteriori voci, non sorrette da elementi idonei a consentirne la verifica, sono state considerate manifestamente irricevibili per difetto di specificità.

Regole sulla responsabilità extracontrattuale dell’Unione

Richiamando l’articolo 340, terzo comma, TFUE, il Tribunale ha ribadito che la responsabilità extracontrattuale della BCE presuppone tre condizioni cumulative:

  • condotta illegittima dell’istituzione;
  • danno effettivo, certo e quantificabile;
  • nesso causale diretto tra condotta e danno. Il mancato soddisfacimento anche di una sola di tali condizioni comporta il rigetto integrale della domanda. Il giudice ha inoltre sottolineato che spetta al ricorrente fornire la prova dell’esistenza e dell’ampiezza del pregiudizio nonché del nesso causale.

Valutazione del danno allegato

Quanto al danno, la banca sosteneva che il ritiro dell’autorizzazione le avesse impedito di svolgere attività bancaria, provocando la liquidazione, l’insolvenza e la distruzione del patrimonio, con una perdita di almeno EUR 108 milioni, poi moltiplicata per 1,5 per arrivare alla somma richiesta. Il Tribunale ha ritenuto che tali allegazioni non fossero supportate da prove sufficienti:

  • l’affermazione relativa alle informazioni del liquidatore del 8 dicembre 2020 non era documentata;
  • non era stata spiegata, né provata, la ragione della moltiplicazione per 1,5;
  • non risultava dimostrato in modo concreto l’ammontare del danno invocato.

Valutazione del nesso causale

Sul nesso causale, il Tribunale ha osservato che la banca si limitava ad affermare che cessazione dell’attività, liquidazione e perdita reputazionale fossero conseguenze dirette e prevedibili del ritiro dell’autorizzazione. Tuttavia, la BCE e la Commissione contestavano che il pregiudizio derivasse da tale decisione, sostenendo che esso fosse piuttosto riconducibile alla gestione precedente dell’istituto. Il Tribunale ha rilevato che il ricorrente non aveva dimostrato che il provvedimento della BCE fosse la causa determinante del deterioramento del bilancio, soprattutto considerando che la decisione di ritiro si fondava anche su pregresse carenze patrimoniali e di gestione prudente. Inoltre, la banca non aveva replicato agli argomenti relativi all’esistenza di un deficit di capitale già prima dell’adozione della decisione.

Conseguenze sul merito e dispositivo

Poiché non erano provati né il danno allegato né il nesso causale, il Tribunale ha concluso che le condizioni per far sorgere la responsabilità extracontrattuale della BCE non erano soddisfatte. Di conseguenza, non è stato necessario esaminare la legittimità della decisione di ritiro del 3 marzo 2016 o della condotta ad essa collegata. L’azione è stata quindi respinta come manifestamente priva di fondamento in diritto.

Spese

Il Tribunale ha condannato Trasta Komercbanka AS a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla BCE. La Repubblica di Lettonia e la Commissione europea, intervenute nel procedimento, sono state ciascuna condannate a sopportare le proprie spese ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Come è indicizzato

Materieresponsabilità extracontrattuale dell’uevigilanza prudenziale bancariaunione bancariadiritto processuale del tribunale uerisarcimento del danno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.