Cassazione Penale, Ordinanza n. 21374/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto carenza e illogicità della motivazione nella valutazione della gravità degli indizi e, in sostanza, della prova della responsabilità. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato inquadramento del fatto nella diversa fattispecie di incauto acquisto ovvero, in subordine, di favoreggiamento reale. Con il terzo motivo ha contestato l'aumento di pena per la continuazione esterna. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati o comunque non deducibili in sede di legittimità, osservando che si trattava in parte di doglianze già svolte in appello e già disattese con motivazione логico-giuridica corretta, e in parte di censure sollecitanti una rivalutazione del merito non consentita.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La responsabilità per ricettazione è stata ritenuta già adeguatamente motivata dalla Corte di merito; le censure del ricorrente tendevano a una nuova valutazione del fatto non consentita in cassazione.
art. 648-bis c.p.
Richiamato indirettamente solo come possibile diversa qualificazione prospettata dal ricorrente; la Corte ha escluso la riconducibilità del fatto a tale fattispecie sulla base della motivazione resa in appello.
art. 379 c.p.
Richiamato indirettamente solo come possibile diversa qualificazione prospettata dal ricorrente; la Corte ha escluso la riconducibilità del fatto a tale fattispecie sulla base della motivazione resa in appello.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, è dovuta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre censure meramente reiterative di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di appello con motivazione non illogica o non manifestamente contraddittoria.
- La contestazione della valutazione della gravità degli indizi o della ricostruzione del fatto, se diretta a ottenere una nuova valutazione del merito, è inammissibile in cassazione quando la sentenza impugnata dia conto in modo coerente delle ragioni del proprio convincimento.
- La richiesta di riqualificazione giuridica del fatto in una diversa fattispecie criminosa è infondata quando il giudice di merito abbia già risposto sul punto con argomentazione corretta e logicamente coerente.
- La censura sull'aumento di pena per la continuazione è inammissibile se si limita a contrapporre una diversa valutazione al giudizio del merito, specie quando l'aumento sia sorretto da una motivazione non arbitraria, quale la particolare intensità del dolo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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