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Interpello

Risposta n. 80 del 22/11/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Federazione ritiene che la nuova normativa non abbia effetti fiscali: i consorzi continuano a svolgere attività istituzionali senza finalità economica e restano enti non commerciali, perché la modifica serve solo a incentivare il risparmio idrico e a quantificare in modo più puntuale i volumi prelevati e utilizzati.

Qualificazione fiscale delle attività istituzionali dei consorzi di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario alla luce dei nuovi criteri di tariffazione idrica.

Il quesito

La Federazione chiede se la nuova disciplina provinciale che ripartisce i costi del servizio irriguo anche in base ai volumi d'acqua utilizzati, e non più solo alla superficie dei terreni, incida sulla qualificazione fiscale dei contributi consortili e sulla natura non commerciale delle attività istituzionali dei consorzi.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia delle Entrate conferma che la disciplina provinciale sui nuovi criteri di riparto dei costi irrigui non incide sulla qualificazione fiscale delle attività istituzionali dei consorzi. I consorzi di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario mantengono la qualifica di enti non commerciali e i contributi consortili restano esclusi da imposizione quando percepiti nell'esercizio dell'attività propria e in coerenza con le finalità istituzionali.

Qualificazione fiscale dei contributi dei consorzi irrigui dopo i nuovi criteri di tariffazione

L'interpello riguarda la rilevanza fiscale delle modifiche introdotte dalla normativa provinciale in materia di riparto dei costi del servizio irriguo nei consorzi di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario. Il tema è se il passaggio da un criterio basato sulla sola superficie a una tariffa binomia collegata anche ai volumi d'acqua utilizzati possa incidere sulla natura non commerciale dell'attività istituzionale dei consorzi.

Contesto e fattispecie rappresentata

La Federazione istante, che rappresenta la maggior parte dei consorzi della Provincia di ALFA, richiama innanzitutto il quadro tradizionale: i consorzi sono enti non commerciali e svolgono attività istituzionale priva di finalità economica. La fornitura di acqua per irrigazione è stata considerata attività istituzionale e, quindi, non imponibile ai fini delle imposte dirette e dell'IVA.

Secondo la prassi precedente, i contributi consortili erano determinati in base alla sola superficie dei terreni posseduti dai consorziati. Con la delibera della Giunta Provinciale del 9 maggio 2017 n. 505, la Provincia ha invece introdotto disposizioni per il riparto dei costi del servizio irriguo basate su criteri più articolati, fondati sul beneficio di disponibilità irrigua e su una tariffa binomia composta da quota fissa e quota variabile.

Nuova disciplina provinciale sul servizio irriguo

La Federazione descrive in dettaglio il nuovo sistema di riparto, che prevede:

  • la suddivisione del comprensorio in aree omogenee per l'irrigazione, servite da una rete irrigua autonoma alimentata da una o più fonti comuni;
  • l'associazione a ciascuna area omogenea dei relativi centri di costo;
  • la quantificazione del beneficio di disponibilità idrica in relazione agli oneri sostenuti dal consorzio per realizzazione, manutenzione e gestione della rete e degli impianti irrigui;
  • la distinzione tra costi di esercizio e costi di costruzione e manutenzione;
  • l'adozione di una tariffa binomia composta da quota fissa e quota variabile.

La quota fissa è rapportata ai costi di costruzione, manutenzione, amministrazione e assicurazione della rete irrigua e rappresenta l'onere necessario per garantire la disponibilità dell'acqua, prescindendo dal reale utilizzo. La quota variabile, invece, riguarda i costi di esercizio sostenuti dal consorzio e, ove siano installati misuratori, viene ripartita in proporzione ai volumi effettivamente utilizzati.

La nuova normativa prevede anche sanzioni per i titolari di concessioni irrigue che non rispettino gli obblighi di installazione dei misuratori dei consumi. Per la Federazione, il sistema comporta una determinazione del contributo consortile non più fondata soltanto sulla superficie posseduta, ma anche sui volumi utilizzati.

Quesito posto all'Agenzia delle Entrate

Alla luce di tale riforma, la Federazione chiede se le novità provinciali abbiano riflessi anche sul piano fiscale. In particolare, domanda quale sia la qualificazione fiscale dei contributi consortili determinati secondo i nuovi criteri e se permanga la natura di enti non commerciali per i consorzi rappresentati.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

La Federazione sostiene che la nuova disciplina non abbia alcuna incidenza fiscale. A suo avviso, la finalità della riforma è esclusivamente quella di incentivare il risparmio della risorsa idrica e di adeguare la disciplina al contesto europeo, richiamando la Direttiva 2000/60/CE e il Regolamento UE n. 1305/2013.

L'istante ritiene che le nuove regole servano solo a regolamentare e quantificare i volumi prelevati e utilizzati per l'irrigazione, senza alterare la natura dell'attività svolta dai consorzi, che resterebbe quella istituzionale di costruzione, manutenzione e irrigazione dei terreni compresi nel comprensorio. Perciò i consorzi continuerebbero a essere enti non commerciali.

Normativa e prassi richiamate

L'Agenzia richiama in primo luogo l'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, convertito dalla legge 2 giugno 1989, n. 214, secondo cui le attività istituzionalmente proprie svolte, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, non costituiscono attività commerciale.

La disposizione è qualificata come interpretativa, come già affermato dal Consiglio di Stato nel parere della sezione terza del 7 maggio 1991, n. 292, ed è stata adottata per eliminare il contenzioso sorto sulla natura giuridica dei consorzi e sul relativo trattamento fiscale.

Viene inoltre richiamata la circolare n. 28 del 28 ottobre 1991, che ha chiarito che tali consorzi devono essere ricondotti tra gli enti non commerciali. La medesima circolare ha precisato che non costituiscono provento commerciale le somme e i rimborsi corrisposti dai soggetti pubblici e i contributi versati dai consorziati, quando percepiti nell'esercizio dell'attività propria dei consorzi e in conformità alle loro finalità istituzionali.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia aderisce alla soluzione proposta dalla Federazione. Sottolinea che, secondo la richiamata disciplina, non sono assoggettabili a imposta i contributi consortili e gli altri proventi derivanti dall'attività di manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica.

L'Agenzia richiama anche il principio secondo cui non è possibile assimilare la distribuzione delle acque irrigue a una mera erogazione di servizi come acqua, gas o luce elettrica, perché il servizio del consorzio è svolto prioritariamente nell'interesse generale della bonifica del comprensorio e non in quello del singolo consumatore.

Effetti delle nuove disposizioni provinciali

Per il caso concreto, l'Agenzia ritiene che le nuove disposizioni provinciali, pur sostituendo il precedente criterio basato esclusivamente sulla superficie con un sistema più articolato che considera anche i volumi d'acqua utilizzati, non producano effetti sulla qualificazione fiscale delle attività istituzionalmente proprie dei consorzi.

La finalità della normativa provinciale è infatti quella di incentivare il risparmio della risorsa idrica per l'irrigazione collettiva, in linea con la direttiva 2000/60/CE, e non di trasformare la natura dell'attività consortile in attività commerciale.

Conclusioni operative

In conclusione, l'Agenzia delle Entrate conferma che:

  • i consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario mantengono la qualifica di enti non commerciali;
  • la nuova disciplina provinciale sui criteri di riparto dei costi irrigui non incide sulla natura non commerciale delle attività istituzionali;
  • i contributi consortili restano fuori dall'ambito delle attività commerciali quando percepiti nell'esercizio dell'attività propria e nel perseguimento delle finalità istituzionali dei consorzi.

L'interpello si chiude dunque con la piena conferma della tesi del contribuente.

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