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Interpello

Risposta n. 78 del 22/11/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Fondazione ritiene di poter beneficiare dell’Art-Bonus per le erogazioni destinate al sostegno della propria attività, in quanto assimilabile a un istituto o luogo della cultura di appartenenza pubblica; in via subordinata, precisa che le somme sarebbero impiegate anche per manutenzione, conservazione e valorizzazione dei beni affidati.

Erogazioni liberali agevolabili con Art-Bonus a favore di una fondazione culturale pubblica

Il quesito

La Fondazione chiede se la propria attività istituzionale possa essere considerata finanziabile con erogazioni liberali agevolate ai fini Art-Bonus, sostenendo di essere un istituto o luogo della cultura di appartenenza pubblica e quindi destinataria di donazioni per il suo sostegno generale.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia, su conforme parere del MIBAC, riconosce l’Art-Bonus solo per le erogazioni destinate a interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici affidati alla Fondazione, escludendo invece quelle destinate al generico sostegno della sua attività istituzionale, perché la Fondazione non è un istituto della cultura ai sensi dell’art. 101 del Codice dei beni culturali.

Erogazioni liberali e Art-Bonus a favore di una fondazione culturale

L’interpello riguarda la possibilità di applicare il credito d’imposta Art-Bonus alle erogazioni liberali destinate a una fondazione di diritto privato senza fini di lucro che opera nel settore della conservazione, formazione e valorizzazione dei beni culturali. La questione centrale è se la fondazione possa essere considerata un "istituto o luogo della cultura di appartenenza pubblica" oppure, in alternativa, se il beneficio spetti almeno per le somme destinate alla manutenzione e al restauro dei beni pubblici affidati.

Fattispecie e attività della fondazione

La Fondazione ALFA è stata istituita ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, da soggetti pubblici e privati, tra cui il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, la Regione BETA, l’Università degli Studi GAMMA, la Fondazione DELTA e la Fondazione Cassa di Risparmio GAMMA; successivamente vi hanno aderito anche altri enti pubblici territoriali.

La fondazione svolge attività di:

  • laboratorio per la conservazione dei beni culturali;
  • laboratori di analisi, ricerca e diagnosi su beni culturali;
  • gestione di una Scuola per l’alta formazione e lo studio, anche ai fini del rilascio di titoli di laurea e laurea magistrale per restauratori di beni culturali, tramite convenzione con l’Università di GAMMA;
  • organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per figure professionali complementari al restauro;
  • promozione di studi, ricerche e raccolta di documenti sulla storia della conservazione e del restauro;
  • promozione dello sviluppo di imprese artigiane nel settore della conservazione dei beni culturali.

Il patrimonio della fondazione è costituito dai diritti d’uso trentennali su un complesso di beni mobili e immobili conferiti dal MIBAC e dalla Regione BETA, identificato con il complesso della "Reggia di IOTA" composto dai tre edifici denominati CAPPA, LAMBDA e OMICRON. La fondazione cura anche manutenzione e restauro degli immobili, e gestisce una biblioteca specializzata, oltre a fondi archivistici e un archivio fotografico e documentale relativo alle attività di restauro.

Quesito del contribuente

La fondazione chiede se la propria attività istituzionale possa rientrare tra quelle finanziabili con erogazioni liberali agevolate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Art-Bonus), con conseguente spettanza del credito d’imposta in capo ai donanti.

In sede integrativa, precisa che le eventuali erogazioni in denaro sarebbero destinate:

  • in parte, al sostegno delle attività istituzionali dell’ente;
  • in misura minore, a specifiche attività di manutenzione, conservazione e valorizzazione dei tre edifici del complesso storico-culturale di cui ha il diritto d’uso.

Soluzione interpretativa proposta dalla fondazione

La fondazione sostiene di poter ricevere donazioni agevolabili in quanto assimilabile a un "istituto o luogo della cultura di appartenenza pubblica". A supporto di tale tesi richiama diversi elementi: la costituzione e partecipazione maggioritaria di soggetti pubblici, l’assenza di scopo di lucro, l’utilizzo prevalente di risorse pubbliche, la gestione di beni culturali di proprietà pubblica affidati in uso, la governance con organi nominati in larga parte da Stato e Regione, la vigilanza ministeriale, il riconoscimento come istituzione culturale e l’iscrizione negli elenchi del 5 per mille.

Normativa richiamata

L’Agenzia richiama l’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, che riconosce un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per:

  • interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  • sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica;
  • sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
  • realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, senza scopo di lucro.

Viene inoltre richiamato il secondo periodo del comma 2, secondo cui il credito d’imposta spetta anche quando le erogazioni per interventi su beni culturali pubblici siano destinate a soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi. È richiamata anche la circolare n. 24/E del 31 luglio 2014.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia, conformemente al parere del Ministero dei Beni e delle Attività culturali, non condivide l’impostazione della fondazione. Ritiene infatti che la Fondazione ALFA, in quanto centro di formazione e ricerca, non possa essere qualificata come istituto o luogo della cultura ai sensi dell’articolo 101 del d.lgs. n. 42/2004, che limita tali istituti e luoghi a:

  • musei;
  • biblioteche;
  • archivi;
  • aree e parchi archeologici;
  • complessi monumentali.

Pertanto, l’Art-Bonus non è riconoscibile per erogazioni finalizzate al generico sostegno della fondazione o della sua attività istituzionale.

Conclusioni operative

L’Agenzia conclude che sono ammissibili al beneficio Art-Bonus soltanto le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici affidati alla fondazione. Restano invece escluse le somme destinate al sostegno generale della fondazione, anche se la stessa svolge attività di rilevante interesse culturale e gestisce beni pubblici in uso.

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