Risposta n. 77 del 22/11/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente riteneva che, trattandosi di servizi relativi a beni immobili resi a soggetti passivi esteri UE o extra-UE, si applicasse la non imponibilità per carenza del requisito territoriale ex articolo 7-ter del DPR 633/1972, anche per i servizi aggiuntivi richiesti dal cliente.
Trattamento IVA delle prestazioni di servizi relative alla messa a disposizione di un compendio immobiliare e dei servizi accessori correlati
Il quesito
L’associazione chiede quale sia il corretto trattamento IVA della messa a disposizione di un compendio immobiliare con servizi obbligatori inclusi e con ulteriori servizi aggiuntivi su richiesta, sia verso committenti residenti sia non residenti.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ha qualificato l’operazione come prestazione principale di messa a disposizione dell’immobile con servizi accessori strettamente collegati; pertanto non si applica l’articolo 7-ter ma l’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), con territorialità in Italia delle prestazioni, ai fini IVA, anche per i servizi obbligatori e aggiuntivi.
Trattamento IVA della messa a disposizione di un compendio immobiliare con servizi accessori
L’interpello riguarda il corretto inquadramento IVA di una complessa offerta di servizi collegati alla messa a disposizione temporanea di un compendio immobiliare composto da parco, villa antica, foresteria, serre e altre strutture. L’Agenzia delle Entrate è chiamata a valutare se tali servizi vadano trattati come prestazioni relative a beni immobili territorialmente rilevanti in Italia oppure come servizi generici, con conseguente applicazione della regola del committente per i rapporti B2B.
Fattispecie rappresentata dall’istante
L’istante è un’associazione senza scopo di lucro che gestisce un compendio immobiliare e intende ampliare la propria attività offrendo a soggetti che organizzano eventi in proprio, come congressi, convention, convegni, esposizioni, eventi celebrativi, aziendali e culturali, una serie di prestazioni connesse all’utilizzo dei luoghi.
L’offerta è articolata in due gruppi di servizi:
- Servizi obbligatori: sono inclusi nel contratto di messa a disposizione dei luoghi e il relativo corrispettivo è compreso in un prezzo unico. Tra questi figurano assistenza nella progettazione, organizzazione e realizzazione dell’evento, presidio dell’ingresso, climatizzazione e conduzione impianti, illuminazione generale, pulizie, presidio toilette e smaltimento rifiuti.
- Servizi aggiuntivi su richiesta: sono richiesti dal cliente e riguardano, a titolo esemplificativo, arredi, moquette, audio e video, addobbi floreali, intrattenimento musicale, allacciamenti telefonici e dati, scenografie e ristorazione.
Per questi ultimi, il cliente deve servirsi di fornitori selezionati dall’istante; i servizi sono pattuiti con contratto separato, fatturati separatamente all’istante dal fornitore e poi ribaltati al cliente dall’associazione con maggiorazione.
Quesito posto all’Agenzia delle Entrate
L’associazione chiede di conoscere il corretto trattamento IVA applicabile ai servizi che intende offrire a committenti/clienti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, con particolare riferimento alla possibilità di applicare la non imponibilità per mancanza del requisito territoriale.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante richiama l’articolo 31-bis, paragrafo 3, lettera e), del Regolamento UE n. 282/2011, relativo alla messa a disposizione di stand e servizi correlati, e sostiene che:
- la messa a disposizione dei luoghi e i servizi correlati inclusi nel corrispettivo unico di cui alla lettera A) siano, se resi a soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE o extra-UE, non territoriali in Italia ai sensi dell’articolo 7-ter del DPR n. 633/1972;
- il medesimo trattamento si applichi anche ai servizi aggiuntivi richiesti dal cliente di cui alla lettera B), se resi a soggetti passivi esteri.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del DPR n. 633/1972, secondo cui si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi relativi a beni immobili quando l’immobile è situato in Italia. La disposizione comprende, tra l’altro, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari.
Viene inoltre richiamato il quadro unionale, in particolare il Regolamento UE n. 1042/2013 che ha introdotto l’articolo 31-bis nel Regolamento di esecuzione UE n. 282/2011, definendo le prestazioni di servizi relative a beni immobili come quelle che presentano un “nesso sufficientemente diretto” con il bene immobile.
L’Agenzia richiama poi:
- le note esplicative della Commissione europea, secondo cui occorre verificare se l’elemento predominante della prestazione sia o meno riferibile a un bene immobile;
- la giurisprudenza della Corte di giustizia UE sull’accessorietà, secondo cui una prestazione è accessoria quando non rappresenta un fine a sé stante per il cliente ma solo il mezzo per fruire meglio del servizio principale, essendo irrilevante, di per sé, il fatto che sia previsto un prezzo unico;
- l’articolo 12 del DPR n. 633/1972, che disciplina le prestazioni accessorie e stabilisce che esse non sono soggette autonomamente a imposta quando rese direttamente dal prestatore o per suo conto e a sue spese.
Soluzione interpretativa proposta dall’Agenzia
L’Agenzia osserva che il caso concreto non riguarda servizi generici, ma un’operazione unitaria centrata sulla messa a disposizione di immobili. I servizi indicati nella lettera A risultano inclusi nel contratto principale e sono strettamente collegati all’uso dell’immobile; quelli indicati nella lettera B, pur essendo richiesti separatamente, sono funzionali a rendere la prestazione principale aderente alle esigenze del committente e non costituiscono un autonomo fine economico se considerati nel contesto della specifica offerta contrattuale.
In particolare, l’Agenzia rileva che:
- la messa a disposizione dei luoghi è la prestazione principale e necessaria;
- i servizi di cui alla lettera A hanno natura ausiliaria e sono inscindibilmente connessi all’immobile;
- i servizi di cui alla lettera B sono accessori perché orientati a valorizzare la prestazione principale e potrebbero essere fruiti autonomamente solo al di fuori del compendio immobiliare gestito dall’istante.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conclude che i servizi oggetto dell’interpello, sia quelli obbligatori di cui alla lettera A sia quelli aggiuntivi di cui alla lettera B, non rientrano nella nozione di servizi generici di cui all’articolo 7-ter del DPR n. 633/1972, ma sono accessori alla prestazione principale di messa a disposizione in uso del compendio immobiliare.
Di conseguenza, ai fini IVA, tali prestazioni sono territorialmente rilevanti in Italia ai sensi dell’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 12 del DPR n. 633/1972.
Conclusioni operative
Per effetto dell’inquadramento fornito dall’Agenzia:
- la messa a disposizione del compendio immobiliare e i servizi accessori connessi sono soggetti alle regole di territorialità proprie dei servizi relativi a beni immobili;
- il luogo di tassazione è l’Italia quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato;
- non opera la regola generale dei servizi B2B di cui all’articolo 7-ter;
- la circostanza che il cliente sia residente o non residente non modifica, in questo caso, la territorialità della prestazione.
L’esito dell’interpello è quindi sfavorevole alla tesi del contribuente, poiché l’operazione è qualificata come prestazione immobiliare territorialmente rilevante in Italia.
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