Risposta n. 79 del 22/11/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo l’Agenzia, il contributo regionale non costituisce corrispettivo di un’operazione imponibile ma una mera erogazione destinata a coprire costi per finalità di interesse generale; la Comunanza non svolge attività d’impresa rilevante ai fini IVA e quindi l’IVA sugli acquisti resta indetraibile.
IVA e diritto alla detrazione per una Comunanza agraria capofila di un progetto di piani forestali finanziato dalla Regione
Il quesito
La Comunanza agraria chiede se, quale capofila di un raggruppamento di enti beneficiario di un contributo regionale per la redazione di piani forestali, possa detrarre l’IVA sugli acquisti sostenuta nell’attività di gestione dell’affidamento e dei pagamenti al professionista incaricato.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia conclude che non sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi per l’assoggettamento ad IVA delle somme erogate dalla Regione alla Comunanza; di conseguenza, l’istante non può esercitare il diritto alla detrazione ex articolo 19 del d.P.R. n. 633/1972 e l’IVA pagata sugli acquisti è un costo.
IVA e detrazione per contributi regionali a una Comunanza agraria capofila
L’interpello riguarda la corretta qualificazione, ai fini IVA, delle somme erogate dalla Regione Alfa a favore di una Comunanza agraria che opera come capofila di un raggruppamento di enti per la redazione di piani forestali. Il tema centrale è se l’ente possa detrarre l’IVA assolta sugli acquisti effettuati nell’ambito di tale attività.
Fattispecie e contesto
La Comunanza agraria istante ha partecipato al bando "Programma di sviluppo rurale della regione Alfa" come capofila di un gruppo composto da altre Comunanze, dal Comune Beta e dall’Università Gamma. L’esito è stato favorevole e la Regione ha riconosciuto un contributo a fondo perduto per la realizzazione dei piani forestali, da erogare al completamento dei rispettivi piani.
La Regione erogante ha tuttavia sospeso il versamento del contributo, dubitando della possibilità per l’istante di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. L’ente precisa, anche tramite documentazione integrativa, che le Comunanze agrarie, dopo la legge 20 novembre 2017, n. 168, hanno natura di enti esponenziali delle collettività titolari di diritti di uso civico, con personalità giuridica di diritto privato, pur gestendo beni qualificati come demanio e/o patrimonio civico.
Ruolo svolto dalla Comunanza
La Comunanza, in base all’Accordo di programma, assume sia il ruolo di mandante sia quello di ente capofila del gruppo. In tale veste:
- mantiene i rapporti con la Regione erogante per l’ottenimento del finanziamento;
- gestisce l’appalto per l’affidamento del servizio di predisposizione dei piani forestali;
- coordina le richieste di anticipo del finanziamento;
- paga acconti e saldo al professionista incaricato della progettazione;
- richiede alla Regione l’erogazione del saldo a seguito del collaudo.
La Comunanza è, in sostanza, l’unico interlocutore tra il raggruppamento e la Regione. I piani forestali sono descritti come strumenti conoscitivi del patrimonio forestale e come strumenti di pianificazione decennale degli interventi silvocolturali a favore degli aventi diritto all’uso civico di legnatico.
Quesito del contribuente
L’istante chiede se possa esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA eventualmente assolta nella propria funzione di gestore dell’affidamento del servizio per la predisposizione dei piani forestali.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Comunanza ritiene che né essa né gli altri enti partecipanti all’Accordo svolgano attività commerciale rilevante ai fini IVA. Di conseguenza, l’IVA sugli acquisti non sarebbe recuperabile e costituirebbe per tutti un mero costo.
Normativa richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia richiama in particolare:
- l’articolo 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui sono imponibili le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese;
- l’articolo 4, quarto comma, del medesimo decreto, per gli enti pubblici e privati che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- l’articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972, in tema di prestazioni di servizi verso corrispettivo;
- l’articolo 19, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972, relativo al diritto alla detrazione;
- l’articolo 1 e l’articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, in tema di domini collettivi e beni collettivi.
Vengono inoltre richiamati precedenti di prassi, tra cui:
- risoluzione n. 286/E del 2007;
- risoluzione n. 169/E del 2009;
- circolare n. 34/E del 22 novembre 2013;
- risoluzione n. 61/E dell’11 marzo 2009.
Analisi dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ricorda che, ai fini IVA, è necessario che sussistano congiuntamente i presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale. Quanto al presupposto soggettivo, per gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, sono rilevanti solo le prestazioni rese nell’esercizio di attività commerciali. Un’attività è commerciale quando presenta abitualità, professionalità, sistematicità e organizzazione d’impresa.
Quanto al presupposto oggettivo, una prestazione di servizi è imponibile se resa verso corrispettivo, cioè in presenza di un rapporto sinallagmatico. In materia di contributi pubblici, l’Agenzia ribadisce che essi assumono rilevanza IVA solo quando sono erogati a fronte di una specifica obbligazione di fare, non fare o permettere; se invece servono a finanziare programmi di interesse generale e a coprire costi, non hanno natura corrispettiva.
Valutazione sul caso concreto
Dalla documentazione esaminata emerge che la Comunanza:
- ha finalità statutarie legate alla cura degli interessi della collettività, alla conservazione e al miglioramento del patrimonio, alla tutela degli usi civici e alla gestione razionale dei boschi;
- ai sensi della legge n. 168/2017, è ente di diritto privato che gestisce beni collettivi con regime proprio dei beni demaniali;
- svolge prevalentemente attività non imprenditoriale, assumendo le caratteristiche di ente non commerciale.
In relazione al finanziamento regionale, l’Agenzia evidenzia che:
- le somme sono destinate esclusivamente a sostenere le spese per l’elaborazione e redazione dei piani di gestione forestale;
- il contributo è determinato per unità di superficie e calcolato sulla sola superficie forestale riconosciuta a ciascun partecipante;
- la Comunanza svolge un ruolo di mero tramite per il trasferimento delle somme necessarie a coprire i costi;
- la redazione dei piani è affidata a terzi, come risulta dalla delibera del consiglio di amministrazione allegata.
Ne deriva che il contributo regionale non remunera una prestazione resa dalla Comunanza alla Regione, ma finanzia un’attività di interesse generale finalizzata alla predisposizione dei piani forestali a beneficio della collettività e della gestione del patrimonio silvo-colturale.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conclude che, nella fattispecie, non sussistono i presupposti impositivi per assoggettare ad IVA le somme erogate dalla Regione alla Comunanza:
- non sussiste il presupposto soggettivo, perché l’ente non svolge attività d’impresa rilevante ai fini IVA, ma si limita a interfacciarsi con la Regione per ottenere il finanziamento;
- non sussiste il presupposto oggettivo, perché le somme costituiscono erogazioni di denaro per finalità di interesse generale e non corrispettivi di una prestazione.
Di conseguenza, l’istante non può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972. Per la Comunanza, l’imposta diventa quindi un mero costo.
Conclusioni operative
In pratica, per la Comunanza agraria:
- il contributo regionale non è soggetto a IVA;
- l’IVA sugli acquisti relativi alla predisposizione dei piani forestali non è detraibile;
- la sospensione del pagamento da parte della Regione trova giustificazione nel dubbio, poi risolto negativamente dall’Agenzia, sulla detraibilità dell’imposta.
L’interpello conferma così che, in assenza di un’attività commerciale rilevante e di un nesso sinallagmatico tra somme erogate e prestazione resa, il contributo resta fuori dal campo di applicazione dell’IVA e l’IVA pagata sugli acquisti rimane indetraibile.
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