Risposta n. 76 del 22/11/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegime IVA di non imponibilità per attività di studio, preprogettazione e progettazione di satelliti e ground segment
Il quesito
Il contribuente chiede se i corrispettivi pagati per attività di studio, preprogettazione e progettazione di satelliti possano fruire del regime di non imponibilità IVA ex articolo 8-bis del d.P.R. n. 633/1972 anche quando il progetto non si traduca in un satellite effettivamente realizzato, ovvero quando evolva verso altre tecnologie a terra; chiede inoltre se lo stesso regime si applichi al segmento di terra e se possano essere adottati criteri generali per qualificare tali prestazioni.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente ritiene che la non imponibilità IVA si applichi non solo alla progettazione esecutiva che conduce alla costruzione del satellite, ma anche alle fasi di studio e progettazione preliminare, purché svolte secondo gli standard ECSS e funzionalmente collegate, anche in prospettiva futura, alla realizzazione di satelliti o di beni già ammessi al regime di non imponibilità. Per il ground segment, richiama la risoluzione n. 69/E del 2008 e ne chiede conferma anche nei casi in cui sia funzionale a più satelliti.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia riconosce la non imponibilità IVA per le prestazioni di studio e progettazione quando esiste un nesso funzionale tra tali attività e la concreta realizzazione del satellite o del relativo segmento di terra, anche se non immediata. Se invece gli esiti della progettazione sono destinati a tecnologie diverse dai satelliti, seppure connesse all’attività spaziale in senso lato, il regime non si applica e occorre la variazione in aumento ex articolo 26, comma 1, d.P.R. n. 633/1972. Conferma inoltre l’applicabilità del regime alle attività relative al ground segment, sia che sia biunivocamente connesso a un satellite sia che sia funzionale a più satelliti, in linea con la risoluzione n. 69/E del 2008.
Regime IVA di non imponibilità per attività di progettazione di satelliti e ground segment
L’interpello riguarda il trattamento IVA delle prestazioni rese da terzi per attività di studio, preprogettazione e progettazione finalizzate alla realizzazione di satelliti e, in alcuni casi, di componenti di terra (ground segment). Il tema centrale è capire quando tali attività possano rientrare nel regime di non imponibilità previsto dall’articolo 8-bis del d.P.R. n. 633/1972.
Fattispecie e contesto
Il contribuente svolge abitualmente contratti ad alto contenuto tecnologico aventi a oggetto attività propedeutiche alla costruzione di satelliti. Le attività commissionate a terzi possono avere esiti diversi:
- la progettazione iniziale si conclude nella progettazione esecutiva e nella realizzazione del satellite;
- la progettazione iniziale non conduce a una soluzione realizzabile, ma i risultati restano utili per studi e progetti successivi sempre finalizzati a sistemi satellitari;
- il progetto originario si rivela irrealizzabile o solo parzialmente realizzabile e genera tecnologie di terra diverse dai satelliti, ma connesse alla costruzione e al funzionamento di aeromobili o parti di essi.
Il contribuente sottolinea che si tratta di attività complesse e articolate, non sempre destinate a sfociare nella realizzazione immediata del satellite, ma comunque funzionali allo sviluppo di sistemi satellitari o di tecnologie spaziali connesse.
Quesito posto all’Agenzia
Il contribuente chiede quale sia il trattamento IVA dei corrispettivi pagati per tali attività e, in particolare:
- se il regime di non imponibilità ex articolo 8-bis del d.P.R. n. 633/1972 sia applicabile alle attività di progettazione di satelliti e di parti di essi, inclusi i segmenti a terra;
- se il regime possa estendersi alle fasi di studio e progettazione anche quando il progetto non arrivi alla concreta realizzazione del satellite;
- se possano essere individuati criteri generali per applicare la non imponibilità alle varie fasi progettuali, anche in presenza di esiti differenti nell’ambito dello stesso contratto.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Secondo l’istante, la questione è già stata affrontata dalla risoluzione n. 69/E del 28 febbraio 2008, che ha riconosciuto la non imponibilità IVA anche alla progettazione, pur non espressamente richiamata dalla norma, quando essa sia integrante e propedeutica alla costruzione del satellite e del segmento di terra.
L’interpellante ritiene che il regime si debba applicare anche alle attività svolte secondo gli standard ECSS, poiché tali attività rientrano nel concetto di progettazione finalizzata alla realizzazione di satelliti e i risultati delle varie fasi sono sempre propedeutici alle fasi successive.
In particolare, il contribuente sostiene che:
- la progettazione preliminare ad alto contenuto tecnologico dovrebbe fruire della non imponibilità se è dimostrabile il collegamento funzionale, anche futuro, con la realizzazione di sistemi satellitari o di altri beni/servizi per i quali la non imponibilità è riconosciuta;
- il collegamento funzionale esisterebbe in via naturale, dato il mandato istituzionale dell’istante e il fatto che i risultati accrescono il know-how tecnologico e il patrimonio immateriale dell’ente;
- nei casi sub a) e b), le prestazioni dovrebbero essere considerate relative ai satelliti e, quindi, non imponibili;
- nel caso sub c), la non imponibilità dovrebbe permanere solo se il bene finale rientra tra quelli già ammessi dal citato articolo 8-bis.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama l’articolo 8-bis del d.P.R. n. 633/1972, che prevede la non imponibilità per le cessioni e le prestazioni relative, tra l’altro, agli aeromobili e, in virtù dell’estensione normativa, ai satelliti.
In particolare, vengono richiamati:
- l’articolo 8-bis, primo comma, lettera b), che ricomprende le cessioni di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato;
- la lettera e) del medesimo articolo, che ricomprende le prestazioni di servizi relative alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio degli aeromobili di cui alla lettera b);
- l’articolo 34-bis del d.l. n. 69/1989, che estende le disposizioni dell’articolo 8-bis, primo comma, lettera b), alle cessioni effettuate all’Agenzia Spaziale Italiana.
Viene inoltre richiamata la risoluzione n. 69/E del 28 febbraio 2008, con cui era stato già affermato che il segmento di terra può essere considerato parte della costruzione del satellite, perché il sistema spaziale, sotto il profilo tecnico, è inscindibile tra componente spaziale in orbita e componente di terra.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia osserva preliminarmente che, per effetto dell’articolo 34-bis del d.l. n. 69/1989, il regime di non imponibilità riguarda anche le cessioni di satelliti e alcune prestazioni di servizi ad essi relative, effettuate nei confronti dell’istante.
Quanto alle attività di studio e progettazione, l’Agenzia distingue tra i diversi scenari prospettati:
- nel caso sub a), in cui la progettazione iniziale sfocia nella progettazione esecutiva e nella realizzazione del satellite, la prestazione è riconducibile alle attività relative alla costruzione del satellite e quindi può beneficiare della non imponibilità IVA;
- nei casi sub b) e sub c), invece, ai fini dell’applicazione dell’articolo 8-bis è decisivo verificare l’esistenza di un nesso tra la fase progettuale e la concreta realizzazione del satellite o del suo componente di terra.
L’Agenzia precisa che il collegamento funzionale deve essere tra gli studi di fattibilità e progettazione e la materiale ed effettiva realizzazione del satellite o del ground segment, anche se il bene non è ultimato nell’immediato. Se, invece, la progettazione produce risultati destinati a essere utilizzati per altre tecnologie diverse dai satelliti, pur connesse in senso lato all’attività spaziale, il regime di non imponibilità non è applicabile e le prestazioni rientrano nel campo ordinario dell’IVA.
In tale ipotesi, qualora operazioni inizialmente fatturate in regime di non imponibilità non sfocino nella realizzazione del satellite, il prestatore è tenuto a effettuare la variazione in aumento ai sensi dell’articolo 26, primo comma, del d.P.R. n. 633/1972.
Segmento di terra (ground segment)
L’Agenzia conferma l’orientamento già espresso con la risoluzione n. 69/E del 2008: le fasi di studio e progettazione relative al ground segment possono beneficiare della non imponibilità IVA sia quando il segmento è direttamente e biunivocamente connesso a un satellite, sia quando è funzionale a più satelliti e consente di acquisirne i dati.
La ragione è che il segmento di terra costituisce una condizione necessaria e sufficiente affinché il sistema spaziale, nel suo complesso, possa operare; di conseguenza, la sua realizzazione è considerata necessaria alla costruzione del satellite.
Conclusioni operative
L’interpello chiarisce che il regime di non imponibilità IVA può applicarsi alle attività di studio e progettazione solo quando vi sia un collegamento funzionale concreto con la realizzazione del satellite o del ground segment. La mera attinenza all’ambito spaziale non è sufficiente.
In sintesi:
- è ammessa la non imponibilità se la progettazione conduce, anche non immediatamente, alla costruzione del satellite o del segmento di terra;
- non è ammessa se i risultati sono destinati a tecnologie diverse dai satelliti, benché connesse all’attività spaziale;
- per il ground segment resta valido l’orientamento favorevole già espresso nella risoluzione n. 69/E del 2008.
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