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Interpello

Risposta n. 74 del 22/11/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente ritiene possibile dedurre in dichiarazione la quota di reddito agevolabile calcolata ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto Patent Box anche se eccede l’utile civilistico, con conseguente formazione di una perdita fiscale riportabile negli anni successivi.

Patent box: deducibilità di una quota agevolabile superiore all’utile civilistico e formazione della perdita fiscale

Il quesito

La società chiede se, nel calcolo del Patent Box per il software concesso in licenza, sia legittimo indicare una perdita fiscale quando la quota di reddito agevolabile supera l’utile civilistico e se tale perdita possa essere riportata in diminuzione nei periodi d’imposta successivi.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che l’emersione di una quota di reddito agevolabile Patent Box superiore all’utile civilistico concorra alla determinazione della perdita fiscale ex art. 84 Tuir. La perdita così determinata segue le ordinarie regole di riporto in avanti delle perdite pregresse.

Reddito agevolabile Patent Box superiore all’utile civilistico

La risposta n. 74 del 19 novembre 2018 riguarda l’applicazione del regime Patent Box a un software concesso in licenza e, in particolare, gli effetti sul reddito imponibile quando la quota di reddito agevolabile risulta superiore all’utile civilistico dell’esercizio. L’Agenzia delle Entrate chiarisce se, in tale situazione, possa emergere una perdita fiscale e come questa debba essere trattata ai fini del riporto negli esercizi successivi.

Fattispecie rappresentata

La società ALFA S.R.L. opera nella progettazione, produzione e commercializzazione di macchine automatiche e, connessamente, nella progettazione, sviluppo e commercializzazione in licenza dei software che ne consentono il funzionamento. La società intende esercitare, a partire dal 2016 e limitatamente al software, l’opzione per il regime agevolativo Patent Box previsto dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dal decreto attuativo 30 luglio 2015.

Il software è utilizzato indirettamente ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto interministeriale, tramite una licenza a pagamento irrevocabile, perpetua e trasferibile. L’istante qualifica quindi il relativo reddito come reddito da utilizzo indiretto del bene immateriale, con conseguente applicazione dell’articolo 7, comma 2, del decreto, secondo cui il reddito agevolabile è dato dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali al netto dei costi ad essi connessi.

Quesito del contribuente

La società riferisce di aver calcolato il reddito agevolabile, con esiti tali da superare l’utile civilistico risultante dal bilancio di esercizio della medesima annualità, nonostante criteri prudenziali nell’imputazione dei costi indiretti. Chiede pertanto se sia legittimo indicare in dichiarazione una perdita fiscale derivante dal fatto che la quota di reddito agevolabile eccede l’utile civilistico e se tale perdita possa essere computata in diminuzione nei periodi d’imposta successivi.

Soluzione interpretativa prospettata

Secondo la società, è possibile indicare in dichiarazione un reddito d’impresa determinato tenendo conto della quota di reddito calcolata ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto Patent Box, anche quando tale ammontare complessivo ecceda l’utile civilistico. Da ciò deriverebbe una perdita fiscale “computabile in diminuzione” nei periodi d’imposta successivi.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 1, comma 39, della legge n. 190 del 2014, secondo cui i redditi dei soggetti che fruiscono dell’agevolazione non concorrono a formare il reddito complessivo per il 50% del loro ammontare. Viene poi richiamato l’articolo 9, comma 8, del decreto ministeriale 30 luglio 2015, che stabilisce che la quota di reddito agevolabile non concorre a formare il reddito d’impresa per il 50% del relativo ammontare.

La risposta richiama inoltre la relazione illustrativa al decreto, che qualifica l’agevolazione come riferita al reddito d’impresa, e osserva che tale impostazione è stata recepita anche nei modelli dichiarativi, nei quali la quota di redditi derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali rientra tra le variazioni in diminuzione.

È poi citata la circolare n. 11/E del 7 aprile 2016, che chiarisce come il contributo economico dell’IP agevolabile consista nella quota di reddito o di perdita di impresa ascrivibile al bene immateriale, incorporata nel reddito complessivo o nella perdita complessiva derivante dall’attività d’impresa, che il soggetto non avrebbe realizzato in assenza del bene stesso. La circolare evidenzia inoltre che il regime si applica anche quando l’attività d’impresa nel suo complesso sia in perdita, consentendo comunque di estrapolare la quota di reddito agevolabile.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia premette che la risposta non riguarda:

  • la sussistenza dei requisiti per accedere al Patent Box;
  • la qualificazione fiscale dell’atto di licenza a pagamento irrevocabile, perpetua e trasferibile ai fini della perdita del diritto all’agevolazione;
  • le modalità di determinazione del reddito attribuibile al ramo d’azienda figurativo IP.

Precisa inoltre che la risposta esplica effetto per i periodi d’imposta per i quali, al momento della presentazione dell’istanza, erano ancora pendenti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nel merito, l’Agenzia afferma che la quota di reddito agevolabile Patent Box derivante dallo sfruttamento economico degli intangible asset, anche se superiore all’utile civilistico, concorre alla determinazione della perdita fiscale ai sensi dell’articolo 84 del Tuir. In altri termini, la variazione in diminuzione collegata al Patent Box può azzerare il reddito imponibile complessivo e, se eccedente, generare una perdita fiscale di periodo.

Effetti fiscali della perdita

Secondo l’Amministrazione, il risultato negativo che deriva da tale meccanismo, a prescindere dal fatto che dipenda dall’effetto premiale del regime agevolativo, deve essere trattato secondo le ordinarie regole di riporto delle perdite pregresse previste dall’articolo 84 del Tuir. Di conseguenza, la perdita fiscale di periodo può essere computata in diminuzione nei periodi d’imposta successivi secondo le regole ordinarie.

Conclusioni operative

La risposta conferma quindi che, nel caso di specie, il Patent Box può determinare una variazione in diminuzione superiore all’utile civilistico, con possibile emersione di una perdita fiscale. Tale perdita non viene esclusa dal regime agevolativo, ma segue le regole ordinarie di utilizzo previste dal Tuir per il riporto in avanti delle perdite. Il punto centrale è che il beneficio Patent Box incide sul reddito d’impresa e non impedisce la formazione di una perdita fiscale di periodo quando la quota agevolabile eccede il reddito civilistico imponibile.

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