Risposta n. 75 del 22/11/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante sostiene che l'operazione non integri abuso del diritto perché sorretta da valide ragioni economiche: separazione dell'attività immobiliare da quella industriale, ottimizzazione della redditività, diversificazione dei rischi e gestione di immobili locati a valori di mercato; inoltre non sarebbe preordinata a successive cessioni o a spostamenti di tassazione.
Valutazione anti-abuso di una scissione parziale del ramo immobiliare a favore della società controllante
Il quesito
La società istante chiede se la scissione parziale del ramo immobiliare, con trasferimento di asset a valori contabili alla controllante unica e senza aumento di capitale né concambio, sia lecita ai sensi dell'articolo 10-bis dello Statuto del contribuente, ai fini delle imposte dirette e indirette.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate ritiene che la scissione prospettata non costituisca operazione abusiva ex articolo 10-bis della legge n. 212/2000, non producendo un vantaggio fiscale indebito. Ricorda la neutralità fiscale della scissione ex articolo 173 TUIR, conferma la libertà di scelta tra operazioni fiscalmente diverse ma di pari dignità e precisa che restano fermi gli adempimenti fiscali previsti per imposte dirette, registro e IVA, oltre ai poteri di controllo dell'Amministrazione.
Scissione parziale del ramo immobiliare a favore della controllante: verifica anti-abuso
L'interpello riguarda una scissione parziale di ramo immobiliare mediante la quale una società operativa trasferisce alcuni asset immobiliari alla propria controllante unica. L'Agenzia delle Entrate è chiamata a esprimersi sulla possibile qualificazione dell'operazione come abuso del diritto, con riferimento sia alle imposte dirette sia a quelle indirette.
Fattispecie rappresentata
La società istante, ALFA S.r.l., svolge attività di importazione e distribuzione di ricambi per veicoli asiatici. Il socio unico è BETA S.r.l., che svolge attività di elaborazione dati e di locazione di immobili civili e industriali di proprietà.
L'operazione prospettata consiste in una scissione parziale del ramo immobiliare a favore della controllante, con l'obiettivo dichiarato di separare l'attività immobiliare da quella industriale. La scissione avviene mediante scorporo, a valori contabili, di alcuni asset immobiliari della società scissa.
Dal punto di vista contabile e fiscale:
- la beneficiaria iscrive gli asset ai valori contabili, senza rivalutazioni;
- l'operazione è considerata fiscalmente neutrale per tutti i soggetti coinvolti;
- non vi è riduzione di capitale sociale della scissa, poiché l'operazione incide solo sulle riserve di utili disponibili;
- vengono ridotte la riserva straordinaria e la riserva di rivalutazione ex legge n. 448/2001;
- tali riserve vengono ricostituite in capo alla beneficiaria secondo il criterio proporzionale di cui all'articolo 173, commi 4 e 9, TUIR.
Non è previsto alcun rapporto di concambio né assegnazione di nuove quote, perché la beneficiaria non aumenta il capitale sociale ed è già titolare dell'intero capitale della scissa.
In sede integrativa, il contribuente precisa inoltre che:
- non vi è intenzione di modificare l'assetto proprietario delle società con cessione di partecipazioni o ingresso di nuovi soci;
- dopo la scissione, il socio unico concederà in locazione alla scissa parte degli immobili acquisiti, a canone di mercato;
- l'operazione non è preordinata alla cessione delle partecipazioni della beneficiaria né al trasferimento del controllo della scissa a terzi;
- la beneficiaria è un'azienda operativa, ha sempre superato il test delle società di comodo ed è risultata congrua e coerente nello studio di settore.
Quesito del contribuente
L'istante chiede all'Agenzia di riconoscere la liceità dell'operazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 212/2000, sia per le imposte sui redditi sia per quelle indirette.
Soluzione interpretativa proposta
Secondo la società, l'operazione non costituisce abuso del diritto perché è sorretta da valide ragioni economiche e non mira ad aggirare obblighi o divieti tributari né a ottenere indebiti risparmi d'imposta.
La finalità dell'operazione sarebbe quella di:
- separare il comparto industriale e commerciale da quello immobiliare;
- ottimizzare e controllare la redditività delle due attività;
- favorire lo sviluppo autonomo delle stesse;
- diversificare i rischi d'impresa.
L'istante sottolinea inoltre che i beni trasferiti sono iscritti a costi storici e che la beneficiaria svolge un'effettiva attività immobiliare, locando gli immobili a valori di mercato oltre a esercitare l'attività di elaborazione dati.
Normativa e prassi richiamate
L'Agenzia richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:
- articolo 10-bis della legge n. 212/2000, in materia di abuso del diritto;
- articolo 173 TUIR, sulla neutralità fiscale delle scissioni;
- articolo 172 TUIR, per il rinvio contenuto nell'articolo 173 ai commi 5 e 6;
- circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, in tema di contenuto delle istanze di interpello anti-abuso;
- articolo 4, comma 1, lettera b), della tariffa parte prima allegata al TUR (d.P.R. n. 131/1986), per l'imposta di registro in misura fissa;
- articolo 2, comma 3, e articolo 19-bis2, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972, in materia IVA e rettifica della detrazione.
Valutazione dell'Agenzia sulla natura dell'operazione
L'Agenzia osserva che, in linea di principio, la scissione è fiscalmente neutrale ai sensi dell'articolo 173 TUIR e che il trasferimento del patrimonio alla beneficiaria, in assenza di regimi agevolati, non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d'impresa.
I plusvalori relativi ai beni trasferiti restano latenti e concorreranno al reddito solo quando i beni usciranno dalla sfera dell'impresa, ad esempio in caso di:
- cessione onerosa;
- risarcimento per perdita o danneggiamento, anche assicurativo;
- assegnazione ai soci;
- destinazione a finalità estranee all'impresa.
Sulla base degli elementi rappresentati, l'Agenzia ritiene che la scissione non generi alcun vantaggio fiscale indebito e non sia in contrasto con la ratio delle norme tributarie o con i principi dell'ordinamento.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'Amministrazione conclude che la scissione parziale del ramo immobiliare in favore del socio unico non costituisce operazione abusiva ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 212/2000.
Il motivo principale è che l'operazione appare fisiologicamente idonea, al pari dell'alternativa assegnazione degli immobili al socio, a separare l'attività immobiliare da quella industriale. Perciò la scelta del contribuente rientra nella libertà di opzione riconosciuta dal comma 4 dell'articolo 10-bis, secondo cui il contribuente può scegliere tra operazioni diverse, anche se con differente carico fiscale, purché poste dall'ordinamento su un piano di pari dignità.
Profili fiscali ulteriori
L'Agenzia precisa che l'operazione deve comunque essere eseguita nel rispetto:
- delle prescrizioni dell'articolo 173 TUIR, incluso il rinvio ai commi 5 e 6 dell'articolo 172;
- delle ulteriori norme del TUIR relative alla fiscalità dei soci.
Quanto all'imposizione indiretta, l'Agenzia evidenzia che:
- le scissioni societarie sono soggette a registrazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della tariffa del TUR, con imposta fissa di euro 200;
- alla scissione parziale proporzionale si applicano l'articolo 2, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972 e l'articolo 19-bis2, comma 7, del medesimo decreto, con possibile obbligo di rettifica della detrazione IVA da parte della beneficiaria, se ne ricorrono i presupposti.
Conclusioni operative
Il parere è favorevole: l'operazione non è abusiva e non realizza un vantaggio fiscale indebito, purché sia concretamente attuata come rappresentato nell'istanza e nel rispetto della disciplina civilistica e fiscale applicabile. Resta comunque impregiudicato il potere dell'Amministrazione finanziaria di verificare se, alla luce di eventuali atti o fatti ulteriori non rappresentati, il complessivo disegno possa assumere diversa rilevanza abusiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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