Sentenza del 07/07/2017 n. 16746 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava la cartella di pagamento relativa a IRPEG e ILOR per il 1997, con la quale era stato disconosciuto un credito d'imposta riportato dall'anno precedente, il 1996, per il quale non era stata presentata la dichiarazione dei redditi. Con i primi tre motivi sosteneva che l'Amministrazione non potesse utilizzare la liquidazione automatica ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, ritenendo necessaria un'attività di accertamento. Con il quarto e quinto motivo deduceva invece che la preclusione prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 633/1972 per l'IVA non fosse applicabile, per analogia, ai crediti IRPEG e ILOR e che la sentenza fosse motivata in modo insufficiente.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo legittimo l'utilizzo della liquidazione automatica ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per controllare il credito d'imposta esposto, poiché il controllo risultava direttamente dai dati dichiarati e non richiedeva valutazioni interpretative o un accertamento di merito. Ha però accolto il quarto e quinto motivo, stabilendo che la disciplina IVA dell'art. 28 del D.P.R. n. 633/1972 non poteva essere estesa ai crediti IRPEG e ILOR. La sentenza regionale è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
Gli uffici possono ... controllare i crediti di imposta spettanti e i versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni.
Nel testo applicabile all'epoca, la liquidazione automatica poteva riguardare anche crediti d'imposta maturati in annualità precedenti, quando l'anomalia risultava direttamente dalle dichiarazioni e dai relativi dati, senza necessità di un accertamento sostanziale.
D.P.R. n. 633/1972, artt. 19 e 28
Il contribuente perde il diritto alle detrazioni non computate nemmeno in sede di dichiarazione annuale.
La disciplina della perdita del diritto alla detrazione per l'IVA costituisce un regime specifico e non può essere applicata analogicamente ai crediti relativi alle imposte dirette IRPEG e ILOR.
D.P.R. n. 600/1973, art. 41
La questione dell'accertamento in caso di omessa dichiarazione non rendeva illegittima, nel caso concreto, la liquidazione automatica del credito, poiché il disconoscimento derivava dal semplice confronto tra i dati dichiarati.
D.P.R. n. 602/1973, art. 38
Per i crediti relativi alle imposte dirette opera lo specifico regime del rimborso previsto dalla norma, con i relativi termini di decadenza, anziché la disciplina propria dell'IVA.
D.Lgs. n. 241/1997, art. 13
La Corte ha applicato il testo dell'art. 36-bis anteriore alle modifiche introdotte da questa disposizione, testo che consentiva espressamente il controllo dei crediti d'imposta spettanti.
Massime di principio
- La liquidazione automatica può essere utilizzata per disconoscere un credito d'imposta riportato da annualità precedenti quando l'errore o l'incoerenza emerge direttamente dalle dichiarazioni e non richiede un'indagine sostanziale o interpretativa.
- L'omessa presentazione della dichiarazione relativa all'anno di formazione del credito può incidere sulla sua utilizzabilità, ma la relativa disciplina deve essere individuata nella normativa specifica dell'imposta interessata.
- Le regole previste per l'IVA non possono essere estese automaticamente alle imposte dirette: occorre verificare l'esistenza di una specifica base normativa per la decadenza o il disconoscimento del credito IRPEG, IRES o IRPEF.
- Quando il disconoscimento del credito richiede una valutazione giuridica complessa o la ricostruzione del reddito imponibile, l'Amministrazione non dovrebbe limitarsi alla liquidazione automatica, ma deve utilizzare lo strumento dell'accertamento appropriato.
- La cassazione con rinvio non attribuisce necessariamente in via definitiva il credito al contribuente: impone al giudice di merito di riesaminare la questione applicando il corretto regime normativo.
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