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Sentenza

Sentenza n. 3468/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (sezione prima), n. 796, pubblicata il 30 aprile 2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603611

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaRito elettorale

Atto impugnato: Sentenza del TAR Calabria che aveva respinto il ricorso contro il verbale di ricusazione della lista elettorale per irregolarità nell'autenticazione delle firme di accettazione delle candidature

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni elettorali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno contestato l'esclusione della lista dalle elezioni comunali, deducendo la violazione delle norme sul procedimento elettorale, degli artt. 14 della legge n. 53/1990 e 21 del d.P.R. n. 445/2000, del favor partecipationis, del diritto di elettorato passivo, del legittimo affidamento e dell'art. 33 del d.P.R. n. 570/1960, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta. In particolare, hanno sostenuto che i dipendenti comunali che avevano autenticato le firme fossero stati autorizzati dal commissario straordinario con appositi decreti, che la mancata sottoscrizione e protocollazione dei decreti non fosse decisiva, che la successiva PEC con cui il commissario aveva chiesto di non tenerne conto non costituisse valido disconoscimento o contrarius actus e che il giudice di primo grado avesse illegittimamente integrato la motivazione del verbale, valorizzando anche l'illeggibilità della firma e l'omessa indicazione della qualifica dell'autenticatore. È stata inoltre dedotta l'omessa attivazione del soccorso istruttorio e chiesta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Dalla documentazione risultava che i decreti commissariali di incarico dei dipendenti comunali non erano stati sottoscritti né con firma autografa né con firma digitale. L'intestazione, il numero, la data, l'oggetto, il contenuto autorizzatorio, il timbro comunale e l'indicazione dell'autore non possono sostituire la sottoscrizione, necessaria a rendere certa la paternità e la riferibilità dell'atto. Neppure la trasmissione tramite PEC sana la mancanza della sottoscrizione: la PEC attesta provenienza, integrità e invio del messaggio e degli allegati, ma non equivale alla firma del provvedimento. La successiva PEC del commissario, con la quale era stato chiesto di non tenere conto dei decreti perché inviati per errore, è stata ritenuta espressiva del disconoscimento della paternità degli atti non firmati. Di conseguenza, i dipendenti non risultavano debitamente incaricati e le autenticazioni erano invalide. Il vizio non è meramente formale, poiché le regole sull'autenticazione mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni e costituiscono elemento essenziale della presentazione della candidatura. È stata inoltre ritenuta invalida l'autenticazione della firma della candidata sindaca per l'omessa indicazione della qualifica dell'autenticatore; l'illeggibilità della firma era stata richiamata dal TAR solo ad colorandum e non integrava la motivazione dell'atto amministrativo. Il soccorso previsto dall'art. 33 del d.P.R. n. 570/1960 riguarda soltanto irregolarità relative a documenti presentati tempestivamente e non può estendersi alla nullità insanabile della candidatura né consentire l'integrazione fuori termine di documentazione essenziale, anche per non violare la par condicio. Il legittimo affidamento degli appellanti non prevale sulle formalità elettorali essenziali, nemmeno quando l'errore sia imputabile all'amministrazione e non ai candidati, poiché la genuinità delle sottoscrizioni e la trasparenza della competizione elettorale richiedono il rispetto di requisiti formali indefettibili. È stata negata la trasmissione degli atti alla Procura per mancanza di un principio di prova sufficiente. Gli appellanti sono stati condannati alle spese in favore delle amministrazioni costituite, liquidate in complessivi 1.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 14 l. 53/1990

    L'autenticazione delle firme relative all'accettazione delle candidature e alle sottoscrizioni delle liste deve essere eseguita secondo le modalità previste dalla norma.

    La mancata sottoscrizione dei decreti di incarico dei funzionari impedisce di ritenere sussistente il valido conferimento del potere di autenticazione; le regole sull'autenticazione presidiano la genuinità delle sottoscrizioni e sono essenziali per la validità della candidatura.

  • art. 21, comma 2, d.P.R. 445/2000

    L'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.

    L'omessa indicazione della qualifica dell'autenticatore, insieme agli altri requisiti formali prescritti, rende invalida l'autenticazione della sottoscrizione.

  • art. 33 d.P.R. 570/1960

    La commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite (...).

    La facoltà di integrazione è residuale e limitata alla regolarizzazione di documenti presentati tempestivamente; non consente di sanare la nullità insanabile della candidatura o di presentare fuori termine documentazione essenziale.

  • art. 51 Cost.

    Il diritto di accesso alle cariche elettive non impedisce l'applicazione di formalità elettorali essenziali, funzionali alla genuinità delle sottoscrizioni e alla regolarità della competizione.

  • art. 331 c.p.p.

    La trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria non è stata disposta in assenza di un principio di prova sufficiente.

Massime di principio

  • La sottoscrizione dell'atto amministrativo di conferimento dell'incarico di autenticare firme elettorali è necessaria per rendere certa la paternità e la riferibilità dell'atto; intestazione, timbro, numero, data, contenuto autorizzatorio e indicazione dell'autore non la sostituiscono.
  • La trasmissione di un provvedimento tramite PEC attesta la provenienza, l'integrità e l'invio del messaggio e dei relativi allegati, ma non equivale alla sottoscrizione del provvedimento allegato e non ne sana la mancanza.
  • Le irregolarità del procedimento di autenticazione delle firme elettorali incidono su un elemento essenziale della presentazione della candidatura quando compromettono la certezza dell'incarico del pubblico ufficiale o l'identificazione del dichiarante; in tali casi prevalgono le formalità essenziali sul favor partecipationis e sulla strumentalità delle forme.
  • Il soccorso previsto dall'art. 33 del d.P.R. n. 570/1960 è limitato alla regolarizzazione di documenti tempestivamente presentati e non consente di sanare una nullità insanabile della candidatura né di integrare fuori termine documentazione essenziale, anche in ragione della par condicio elettorale.
  • Nel procedimento elettorale il legittimo affidamento dei candidati, anche quando l'irregolarità sia imputabile a funzionari pubblici e non agli interessati, non può prevalere sulle formalità essenziali dirette a garantire la genuinità delle sottoscrizioni e la trasparenza e correttezza della competizione.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento elettorale preparatorioRito elettoraleAppello
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoSoccorso istruttorioPrincipio di legalità e tipicitàConcorrenza ed evidenza pubblica

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