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Sentenza

Sentenza n. 1072/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza - della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 8360/2020 pubblicata il 28/12/2020, che ha confermato la sentenza del T.A.R. Milano, Sez. I, n. 2599/2013 pubblicata il 21/11/2013; - della sentenza del T.A.R. Milano, sez. IV, n. 2766/2022 pubblicata il 16/12/2022; e per la declaratoria di nullità ex art. 114, comma 4, lett. b) c.p.a. della delibera del Consiglio Comunale di Abbiategrasso n. 3 del 22.01.2026; nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente - a provvedere entro trenta giorni o nel termine assegnato giudizialmente; - al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati sui debiti scaduti; - al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; e per la nomina di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva per l'ipotesi di perdurante inottemperanza dell'amministrazione oltre il termine stabilito;

Giustizia amministrativa202505145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: asserita mancata esecuzione delle sentenze relative alla gestione del servizio di illuminazione votiva cimiteriale, nonché delibera del Consiglio comunale di Abbiategrasso n. 3 del 22 gennaio 2026

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa operatore del servizio)

Prevale il privato

La controversia

La società ha promosso giudizio di ottemperanza alle sentenze del TAR Milano n. 2599/2013, confermata dal Consiglio di Stato n. 8360/2020, e del TAR Milano n. 2766/2022. La prima sentenza aveva annullato la decisione comunale di gestire in economia il servizio di illuminazione votiva perché adottata da un organo incompetente, stabilendo che il Consiglio comunale dovesse valutare la sussistenza delle condizioni per la gestione in economia e la relativa convenienza per la collettività. La seconda aveva ordinato al Comune di esibire la documentazione richiesta mediante accesso agli atti. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza del Comune, non avendo quest’ultimo assunto una decisione conclusiva e motivata sulle modalità di gestione del servizio e non avendo inizialmente osteso la documentazione. Ha inoltre chiesto la dichiarazione di nullità per elusione del giudicato della delibera consiliare n. 3/2026, che disponeva la gestione provvisoria in economia del servizio nelle more della scelta definitiva, nonché la fissazione di una penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune ha documentato l’avvio di un’istruttoria complessiva sui servizi cimiteriali, l’approvazione di un DOCFAP e l’adozione della delibera consiliare n. 3/2026.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inutilizzabile la memoria difensiva del Comune depositata tardivamente, rilevando che nei giudizi in materia di accesso trattati in camera di consiglio i termini per il deposito delle memorie sono dimezzati e hanno carattere perentorio. Quanto alla sentenza in materia di accesso, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché la documentazione era stata esibita nel corso del giudizio. Quanto al giudicato sulla gestione del servizio, ha accolto l’azione di ottemperanza, ritenendo che le iniziative comunali — inclusi il DOCFAP e l’istruttoria sulla riorganizzazione dei servizi cimiteriali — costituissero attività preparatorie, ma non una decisione conclusiva e motivata sulla modalità di gestione dell’illuminazione votiva. Ha quindi ordinato al Comune di individuare motivatamente la soluzione prescelta entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Milano o un funzionario delegato quale commissario ad acta, da attivare su istanza dell’interessata e con ulteriore termine di 60 giorni. Ha respinto la richiesta di penalità di mora, valorizzando l’attività già intrapresa dal Comune prima del ricorso. Ha respinto anche la domanda di nullità della delibera consiliare n. 3/2026: la delibera è stata qualificata come provvisoria e diretta ad assicurare la continuità del servizio nelle more della conclusione dell’istruttoria, non come atto elusivo del giudicato. Eventuali illegittimità della delibera potranno essere dedotte in un ordinario giudizio di legittimità. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce il fondamento dell’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato amministrativo.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure previste dalla norma, inclusa la penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.

    Consente di dichiarare la nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato; nel caso concreto non ne sono stati ravvisati i presupposti per la delibera provvisoria.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione; la richiesta è stata respinta in ragione dell’attività già intrapresa dall’amministrazione.

  • art. 87, commi 2, lett. c), e 3, c.p.a.

    Nei giudizi in materia di accesso trattati in camera di consiglio dimezza i termini processuali, esclusi quelli espressamente indicati dalla norma; il termine per le memorie è perentorio e il deposito tardivo ne determina l’inutilizzabilità.

  • art. 73 c.p.a.

    Fissa i termini ordinari per il deposito delle memorie, dimezzati nel rito camerale in materia di accesso ai sensi dell’art. 87 c.p.a.

  • art. 42, comma 2, lett. e), d.lgs. 267/2000

    Attribuisce al Consiglio comunale la competenza sulle decisioni concernenti l’organizzazione dei servizi pubblici locali.

  • art. 34 d.l. 179/2012

    La sentenza oggetto di ottemperanza imponeva al Consiglio comunale di verificare la sussistenza delle condizioni per la gestione in economia del servizio e la sua convenienza per la collettività.

  • art. 14 e seguenti d.lgs. 201/2022

    Sono richiamati dalla delibera comunale quale quadro normativo per la scelta della modalità di gestione dei servizi pubblici locali.

  • art. 2 dell’Allegato I.7 d.lgs. 36/2023

    Disciplina il DOCFAP, utilizzato dal Comune nell’attività istruttoria per individuare e comparare le alternative progettuali e gestionali.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    È richiamato quale base normativa, insieme all’art. 114 c.p.a., per la declaratoria di nullità degli atti elusivi o violativi del giudicato.

Massime di principio

  • L’esecuzione di un giudicato che impone all’amministrazione di effettuare una valutazione e adottare una decisione conclusiva non si esaurisce nell’avvio dell’istruttoria o nell’adozione di atti preparatori: occorre una determinazione finale, espressa e motivata, conforme al contenuto conformativo della pronuncia.
  • Un atto amministrativo sopravvenuto può essere esaminato dal giudice dell’ottemperanza ai fini della verifica della sua nullità per violazione o elusione del giudicato anche senza una formale autonoma impugnazione, quando sia dedotto come atto lesivo del decisum nel giudizio di esecuzione.
  • Non integra di per sé elusione del giudicato un atto provvisorio adottato nelle more della conclusione dell’istruttoria e diretto ad assicurare la continuità del servizio, se esso non sostituisce la decisione finale imposta dal giudicato e non impedisce la prosecuzione del procedimento conformativo.
  • La penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione del giudicato può essere negata quando l’amministrazione abbia già avviato concrete attività esecutive prima del giudizio e il ritardo sia collegato alla complessità dell’istruttoria, pur permanendo l’obbligo di concludere l’attività entro il termine assegnato.
  • Nel rito camerale in materia di accesso, i termini dimezzati per il deposito delle memorie sono perentori; la memoria depositata oltre il termine è inutilizzabile e deve essere considerata tamquam non esset.
  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esibisce integralmente i documenti richiesti in esecuzione di una precedente sentenza di accesso, la relativa domanda diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàOrgani degli enti localiRegolamenti e atti amministrativi generali
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativaServizi pubblici
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereNullità del provvedimentoSopravvenuta carenza di interesse

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