Cassazione Penale, Sentenza n. 26939/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso propone tre motivi: 1) violazione del principio del divieto di reformatio in peius per aver la Corte d'appello aumentato la pena complessiva (da 4 mesi e 10 giorni) a 6 mesi per il solo reato di oltraggio dopo aver assolto l'imputato per resistenza (art. 337 c.p.); 2) dedotta violazione di legge penale e processuale in relazione all'esimente putativa di cui all'art. 393-bis c.p., sostenendo che la condotta del ricorrente era stata determinata dall'atteggiamento illegittimo degli agenti e che quindi mancava il dolo per l'oltraggio (art. 341-bis c.p.); 3) dedotta violazione dell'art. 651 c.p. per aver ritenuto integrata la contravvenzione nonostante una successiva desistenza (il ricorrente avrebbe poi fornito le generalità).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo parzialmente sul primo motivo (reformatio in peius) e inammissibili o infondati gli altri motivi. In particolare: ha confermato l'assoluzione per il delitto di resistenza (capo A) e la condanna per oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p., capo B) e per il rifiuto di declinare le generalità (art. 651 c.p.). Tuttavia, rilevata la violazione del divieto di reformatio in peius nella determinazione della pena, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena irrogata per il delitto di oltraggio e l'ha rideterminata in mesi quattro di reclusione tenendo conto dello sconto per il rito abbreviato (partendo dal minimo edittale di mesi sei e applicando la riduzione ex art. 442, comma 2, c.p.p.). Gli altri censure (esimente putativa e desistenza rispetto all'art. 651) sono state dichiarate generiche o manifestamente infondate.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Norma che disciplina il delitto di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto che la condotta contestata non integrasse tale reato nel caso concreto, giungendo all'assoluzione per il capo A
art. 341-bis cod. pen.
Norma che sanziona l'oltraggio a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie (capo B) ma ha rideterminato la pena in misura compatibile con il divieto di reformatio in peius e con lo sconto per il rito abbreviato
art. 651 cod. pen.
Contravvenzione per il rifiuto di declinare le generalità; la Corte ha ritenuto integrato l'illecito anche se le generalità sono state fornite successivamente, richiamando la giurisprudenza che considera istantanea l'integrazione dell'illecito
art. 393-bis cod. pen.
Esimente dello stato di necessità putativo: la Corte di cassazione ha ritenuto la censura generica e non adeguatamente motivata, osservando che la questione non era stata sviluppata in sede di gravame e che la Corte territoriale ha dato atto della giustificazione dell'intervento degli agenti
art. 81 cod. pen.
Principio sul concorso di reati; richiamato in sede di giudizio di merito per la riunione delle pene applicate ai diversi capi
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che prevede la riduzione della pena in caso di giudizio abbreviato; applicata dalla Corte di cassazione per ridurre la pena rideterminata per l'oltraggio
art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
Potestà della Corte di cassazione di annullare e rideterminare la pena senza rinvio quando non servono accertamenti di fatto; utilizzata per correggere la violazione del divieto di reformatio in peius
Massime di principio
- Principio di divieto di reformatio in peius: se l'imputato impugna una sentenza, la decisione di grado successivo non può, se resa a suo danno e in mancanza di appello del pubblico ministero, determinare una situazione peggiorativa rispetto alla pena complessiva già inflitta; in caso di violazione la Cassazione può annullare e, se possibile senza rinvio, rideterminare la pena
- Esimente putativa (art. 393-bis c.p.): la sua allegazione richiede argomentazione fattuale concreta e specifica; affermazioni generiche in ricorso non sono ammissibili e la questione deve essere adeguatamente svolta anche in sede di gravame per poter essere valutata
- Contravvenzione per rifiuto di declinare le generalità (art. 651 c.p.): il reato si consuma istantaneamente al rifiuto; fornire successivamente le generalità non esclude l'integrazione dell'illecito salvo che si dimostri una desistenza volontaria tempestiva e rilevante, situazione che nella prassi è raramente configurabile
- Sul rito abbreviato: la determinazione della pena deve sempre tenere conto della riduzione prevista per il rito, e aumenti inflitti in grado successivo possono essere corretti in cassazione se hanno concretizzato una reformatio in peius
- Difesa in cassazione: per ottenere l'accoglimento di profili di merito è necessario che le censure siano formulate in modo concreto e motivato, con puntuale contestazione degli argomenti della sentenza impugnata e, se necessario, con indicazione di fatti o elementi di prova che giustifichino la diversa qualificazione giuridica
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