Cassazione Civile, Ordinanza n. 18269/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da un gruppo di medici che avevano frequentato scuole di specializzazione senza ricevere alcuna remunerazione, deducendo il tardivo e parziale recepimento nell'ordinamento interno delle direttive comunitarie che imponevano una retribuzione adeguata ai specializzandi. Dopo un primo rigetto per prescrizione e un secondo rigetto in appello per asserita mancata prova della frequenza, la Corte di cassazione aveva cassato le decisioni di merito in due separati ricorsi proposti solo da determinati soggetti. Riassunta la causa, la Corte d'appello in sede di rinvio aveva però accolto anche le domande di alcuni medici che non avevano impugnato la prima sentenza d'appello, e che, secondo la Presidenza del Consiglio, erano coperti da giudicato interno. Con il ricorso per cassazione l'Amministrazione deduceva quindi: 1) ultrapetizione, perché il giudice di rinvio avrebbe deciso anche su posizioni soggettive non ricomprese nei precedenti ricorsi per cassazione; 2) violazione del giudicato interno, perché alcune domande erano già state definite con sentenze di primo grado passate in giudicato, favorevoli o sfavorevoli, e non potevano più essere riesaminate.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della Presidenza del Consiglio. Ha ritenuto fondata la censura di ultrapetizione nella parte in cui la sentenza di rinvio aveva accolto le domande di 14 soggetti che non avevano impugnato la prima sentenza d'appello: rispetto a tali domande il giudizio non poteva proseguire e la sentenza è stata cassata senza rinvio. La seconda censura, relativa al giudicato interno su ulteriori domande, è rimasta assorbita. Quanto alle spese, la Corte ha distinto le posizioni: ha escluso la condanna per le parti non attinte dal ricorso o non bisognose di difesa, ha compensato le spese per un soggetto erroneamente incluso per mero lapsus, e ha condannato in solido i soggetti effettivamente colpiti dalla cassazione alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
è richiamato per escludere che la mancata riunione dei due ricorsi per cassazione abbia rilievo decisivo nella vicenda
art. 366, n. 3, c.p.c.
il ricorso è ritenuto sufficientemente chiaro nell'esposizione dei fatti e dunque ammissibile sotto questo profilo
art. 366, n. 6, c.p.c.
non è ravvisata inammissibilità perché la questione del giudicato interno e delle parti coinvolte è desumibile dalla sentenza impugnata e dalle ordinanze di cassazione già note alla Corte
art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/2014
è usato per l'aumento dei compensi nella liquidazione delle spese in presenza di più soccombenti
Direttiva 75/362/CEE
indicata come fonte unionale che imponeva una adeguata remunerazione dei medici specializzandi
Direttiva 75/363/CEE
indicata come fonte unionale che imponeva una adeguata remunerazione dei medici specializzandi
Direttiva 82/76/CEE
richiamata come modifica delle direttive precedenti e come parametro dell'obbligo di adeguata remunerazione
L. 8 agosto 1991, n. 257
indicata come intervento di tardiva e parziale attuazione delle direttive comunitarie
Massime di principio
- La cassazione con rinvio produce effetti solo sui capi della sentenza impugnata riferibili ai soggetti che hanno effettivamente proposto l'impugnazione; il giudice di rinvio non può estendere la decisione a posizioni coperte da giudicato interno.
- Il giudicato interno può essere rilevato d'ufficio dal giudice di legittimità anche quando discenda dalla sequenza tra precedente sentenza d'appello, ricorsi per cassazione e successiva riassunzione, utilizzando gli atti del processo e le fonti ufficiali disponibili alla Corte.
- In presenza di cause scindibili, l'errore del giudice di rinvio che pronunci su domande non più azionabili determina cassazione senza rinvio, perché il processo non può proseguire per quelle posizioni.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non vi è inammissibilità per mancata specifica allegazione quando la dedotta formazione del giudicato interno sia verificabile direttamente dagli atti e dalle pronunce già emesse nel medesimo processo.
- La regolazione delle spese può essere differenziata in ragione della concreta posizione processuale dei singoli controricorrenti, escludendo la condanna di chi non era investito dall'impugnazione o non aveva necessità di difendersi, e compensando in caso di evidente errore materiale non equivoco.
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