Cassazione Civile, Ordinanza n. 20814/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce dalla contestazione, da parte dell'ente proprietario della strada, della collocazione in vista del Grande Raccordo Anulare di un'insegna ritenuta abusiva ai sensi dell'art. 23 C.d.S., per mancanza del nulla osta prescritto per gli impianti pubblicitari. La società interessata sosteneva invece che si trattasse di un'insegna di esercizio, con funzione di mera localizzazione del punto vendita, e quindi non soggetta alla preventiva autorizzazione invocata dall'amministrazione. Dopo il rigetto in sede amministrativa per difetto di giurisdizione, il giudizio fu riassunto dinanzi al giudice ordinario; il primo grado respinse le domande e il tribunale confermò. In cassazione la società articolava cinque motivi: (1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata considerazione di fatti non contestati e del contenuto del verbale; (2) violazione dell'art. 23, commi 4 e 11, C.d.S. e dell'art. 47 del regolamento, per errata qualificazione dell'insegna; (3) violazione dell'art. 23, comma 13, C.d.S., del principio di immutabilità della contestazione e dell'art. 21-octies l. 241/1990 rispetto alla diffida/nota dell'ente; (4) violazione dell'art. 23, comma 13-bis, C.d.S. e del principio di legalità; (5) omessa/viziata motivazione e omesso esame della doglianza relativa al comma 13-bis e al principio di legalità, oltre a dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancato esame della censura.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei cinque motivi, perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.: la ricorrente, pur avendo indicato nel ricorso che la sentenza impugnata era stata notificata, non ha depositato la sentenza munita della relata di notifica (né la documentazione equipollente in caso di notifica via PEC), e tale omissione non poteva essere sanata con successiva produzione tardiva. La Corte ha inoltre osservato che non ricorrevano le condizioni per il diverso orientamento che consente la procedibilità quando dai documenti del ricorso sia comunque desumibile la tempestività dell'impugnazione, poiché il ricorso era stato notificato oltre il termine breve applicabile, anche tenendo conto della sospensione straordinaria COVID-19. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 23, commi 4 e 11, C.d.S.
richiamato come base della contestazione amministrativa relativa all'installazione dell'insegna in vista della strada
art. 23, comma 13, C.d.S.
richiamato nei motivi di ricorso in tema di sanzione/diffida e immutabilità della contestazione
art. 23, comma 13-bis, C.d.S.
richiamato nei motivi di ricorso in relazione al principio di legalità e alla legittimità della nota dell'ente
art. 47 del Regolamento C.d.S.
richiamato per la qualificazione dell'insegna e il regime autorizzatorio
art. 115 c.p.c.
invocato per dedotta mancata considerazione di fatti non contestati
art. 116 c.p.c.
invocato per dedotta erronea valutazione della prova e del verbale
art. 360 c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione
art. 21-octies l. 241/1990
invocato per sostenere l'irrilevanza del vizio procedimentale dedotto
art. 132 c.p.c.
richiamato per il vizio motivazionale dedotto
art. 111 Cost.
richiamato in tema di obbligo di motivazione e giusto processo
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione alla motivazione della sentenza
art. 112 c.p.c.
invocato per omessa pronuncia su una doglianza
art. 35 d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel motivo relativo all'omesso esame della censura
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel motivo relativo all'obbligo di motivazione
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 369 c.p.c.
la Corte lo applica nel senso che, quando il ricorrente dichiara la notificazione della sentenza impugnata, deve depositare copia della sentenza con relata di notifica; l'omissione comporta improcedibilità
art. 372 c.p.c.
non consente di sanare tardivamente l'omissione del deposito della relata di notifica della sentenza impugnata
art. 370 c.p.c.
richiamato per l'ipotesi di produzione della sentenza da parte del controricorrente
art. 325 c.p.c.
richiamato per il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso
L. n. 228/2012
richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Quando il ricorrente per cassazione dichiara nel ricorso che la sentenza impugnata è stata notificata, tale dichiarazione fa sorgere l'onere di depositare, entro il termine dell'art. 369 c.p.c., la copia della sentenza munita della relata di notifica o della documentazione equivalente in caso di notifica telematica.
- L'omesso deposito della sentenza notificata non è sanabile mediante successiva produzione ai sensi dell'art. 372 c.p.c., poiché la prescrizione dell'art. 369 c.p.c. è funzionale a consentire al giudice il controllo immediato della tempestività dell'impugnazione.
- La procedibilità del ricorso può essere salvata solo se dagli atti depositati risulti comunque in modo certo la tempestività rispetto al termine breve; in mancanza di tale verifica, il ricorso va dichiarato improcedibile.
- Nel giudizio di legittimità, la mancata osservanza degli oneri documentali relativi alla notifica della sentenza impugnata comporta la declaratoria di improcedibilità, con soccombenza sulle spese e applicazione, se dovuto, dell'ulteriore contributo unificato.
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