Cassazione Penale, Sentenza n. 576/2023 del 11/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza di conferma per due gruppi di censure: 1) Errata applicazione delle norme sulla prescrizione (artt. 157 e ss. cod. pen.): la Corte d'appello avrebbe computato, ai fini dell'aumento del termine prescrizionale per la sospensione determinata dall'astensione del difensore, l'intero periodo intercorrente tra le udienze (8.5.2019-15.4.2020) invece dei soli 60 giorni; inoltre avrebbe tenuto conto di un ulteriore periodo di sospensione richiamando l'art. 83, co. 7 lett. g) del d.l. n. 18/2020, norma poi ritenuta incostituzionale dalla Corte costituzionale (sent. n. 140/2021). Secondo la ricorrente ciò avrebbe portato a ritenere erroneamente non estinto il reato per prescrizione. 2) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla insufficienza della prova: la ricorrente contesta che non vi fossero elementi certi che la collocassero nell'appartamento alimentato abusivamente e che fosse provato l'allaccio illecito alla morsetteria del quadro centralizzato; contesta inoltre l'uso di riferimenti testimoniali indiretti (violatione art. 195 c.p.p.) e ritiene apodittica la valutazione del primo giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: il periodo di sospensione dovuto all'astensione del difensore può essere computato per l'intero arco di tempo ritenuto congruo in relazione alle esigenze dell'Ufficio (quindi non limitato automaticamente a 60 giorni) e, considerando gli incrementi di prescrizione applicabili (termine ordinario di sei anni aumentato di un anno e mezzo ex art.161 c.p.), il termine prescrizionale si sarebbe determinato al 30.8.2022, ossia successivamente alla deliberazione della Corte d'appello; pertanto la prescrizione non era maturata. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto propone una rivalutazione dei fatti e dei motivi probatori già esaminati in appello, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 157 cod. pen.
Disciplina del termine di prescrizione per i reati; qui richiamata per il termine applicabile al reato (in particolare comma 11 per i reati puniti con pena massima di sei anni).
art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen.
Prevede il limite di sessanta giorni per la sospensione della prescrizione in talune ipotesi; la Corte ha ricordato che tale limite non si applica quando il differimento dell'udienza è dovuto all'astensione del difensore in adesione a manifestazioni delle Camere penali, consentendo di computare la sospensione per l'intero periodo ritenuto adeguato.
art. 161 cod. pen.
Prevede aumenti del termine di prescrizione in relazione alla pena edittale; applicato per aumentare il termine prescrizionale di un anno e mezzo nel caso concreto.
art. 83, co. 7, lett. g) d.l. n. 18/2020
Norma di sospensione legata all'emergenza Covid; la Corte ha osservato che l'eventuale impiego di tale disposizione è superfluo nel caso di specie perché la prescrizione non era comunque maturata con il computo 'ordinario'; inoltre la disposizione era stata oggetto di censure di incostituzionalità (sent. Corte cost. n.140/2021).
art. 507 cod. proc. pen.
Norma sull'escussione dei testimoni; nel processo era stata ammessa l'escussione di un teste che tuttavia non ha fornito apporto decisivo.
art. 195 cod. proc. pen.
Norma che vieta la valutazione di fatti riferiti da altri (divieto di valorizzare atti di cui non si è avuta diretta conoscenza); la ricorrente ha invocato una violazione, ma la Corte di cassazione non ha ritenuto sussistente un vizio motivazionale tale da giustificare la cassazione.
Massime di principio
- In caso di sospensione della prescrizione dovuta all'astensione del difensore per manifestazioni delle Camere penali, il limite dei 60 giorni previsto dall'art. 159, n.3, non si applica automaticamente: il periodo può essere computato per l'intera durata ritenuta congrua dall'ufficio giudiziario, con conseguente possibile allungamento del termine prescrizionale.
- Nel calcolo della prescrizione devono essere considerati gli aumenti previsti da norme come l'art. 161 c.p.; anche senza far ricorso a disposizioni emergenziali dichiarate incostituzionali, la prescrizione potrebbe non essere comunque maturata.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma emergenziale (es. art. 83 d.l. 18/2020) può rendere superfluo il suo esame quando, con il computo 'ordinario', si giunge già alla medesima conclusione giuridica.
- In Cassazione le rimostranze che si sostanziano in una rinnovata valutazione del merito probatorio o in una diversa ricostruzione fattuale sono in genere inammissibili: il giudizio di legittimità non è il luogo per riesaminare criticamente elementi di fatto già valutati in appello, salvo vizi di motivazione evidenti.
- La disponibilità di un immobile può essere desunta anche da elementi indiziari processualmente valutabili (es. scelta del domicilio per le notificazioni), purché la motivazione della corte sul punto non sia manifestamente illogica.
- Le censure fondate su presunti riferimenti testimoniali indiretti (rischio di valutazione di atti non direttamente acquisiti) devono dimostrare un effettivo travisamento probatorio o violazione delle norme sul mezzo di prova per prevalere in sede di legittimità.
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