Sentenza n. 5958/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - della determinazione n. 24300 del 12 dicembre 2022, della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna, recante “individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125”; pubblicata sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna; - di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi della ricorrente, e precisamente: - il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato il 6 luglio 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 15 settembre 2022, recante la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - il Decreto del Ministero della Salute adottato il 6 ottobre 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 26 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispostivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - l’atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione regionale di individuazione delle quote di ripiano dovute per il superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché i presupposti decreti ministeriali e l'accordo della Conferenza Stato-Regioni
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la determinazione della Regione Emilia-Romagna recante l'individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, oltre ai decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 e all'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019. Il testo non espone in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla procedura prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023, e di avere pagato il 48% dell'importo originariamente addebitato, chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che non fosse integrata la specifica fattispecie di cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, poiché, oltre al pagamento tempestivo della quota ridotta, è necessario il provvedimento della Regione o della Provincia autonoma che attesti l'avvenuto pagamento e che tale provvedimento sia comunicato al TAR; nel fascicolo mancava detta attestazione. Tuttavia, l'adesione alla procedura di definizione agevolata e l'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie hanno consentito di desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Costituisce la base normativa del meccanismo di determinazione dei tetti di spesa regionali per i dispositivi medici e del ripiano del loro superamento.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, ... versano ... la restante quota ... nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. ... L'integrale e tempestivo versamento ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale ... Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento ... determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi ...
La cessazione della materia del contendere nei giudizi sul ripiano dei dispositivi medici richiede cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta e l'attestazione dell'avvenuto pagamento adottata e comunicata dall'ente regionale o provinciale competente; l'assenza di tale attestazione impedisce di applicare direttamente la fattispecie legale.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
L'adesione alla procedura di definizione agevolata e l'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie possono costituire elementi univoci dai quali desumere la sopravvenuta carenza di interesse, anche quando non ricorrano tutti i presupposti formali per la cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina speciale.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Consente la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi al ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici, la cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina speciale richiede cumulativamente il tempestivo versamento della quota ridotta da parte dell'azienda fornitrice e l'attestazione dell'avvenuto pagamento da parte della Regione o Provincia autonoma competente, con la relativa comunicazione al giudice amministrativo.
- Quando manchi l'attestazione regionale o provinciale richiesta dalla disciplina speciale, il giudice non può dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla sola base dell'allegato pagamento; tuttavia, l'adesione alla procedura agevolata e l'adempimento delle obbligazioni possono dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e determinare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta dal comportamento processuale della parte e da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, anche quando la fattispecie normativa di cessazione della materia del contendere non risulti integralmente perfezionata.
- La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di una controversia caratterizzata da peculiarità oggettive e da rilevanti sopravvenienze normative.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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